Sentenza 3 luglio 2015
Massime • 1
La misura cautelare dell'obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma quarto, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro"; ne deriva che detta misura rimane ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile a questi ultimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2015, n. 44502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44502 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2015 |
Testo completo
44 5 0 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO GENTILE - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 1371 Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 14165/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ་ SE OP N. IL 31/10/1961 Ë avverso l'ordinanza n. 17/2015 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 03/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott, Udit i difensor Avv PHEV TRICO) FZ LIANA Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. : Osserva Con ordinanza del 9.1.2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona revocava la misura dell'obbligo di dimora nei confronti di CA PO, per decorrenza del termine massimo di fase. Avverso tale provvedimento propose appello il p.m. evidenziando che il CA era stato tratto in arresto per i reato di furto pluriaggravato in data 10.7.2014 e che la misura della custodia in carcere era stata sostituita in data 17.7.2014 con quella degli arresti domiciliari e quindi con quella : dell'obbligo di dimora in data 8.10.2014, e che contrariamente a quanto sostenuto dal GIP-i termini di fase non potevano dirsi scaduti atteso che i termini stessi dovevano raddoppiarsi attesa la tipologia della misura cautelare in atto e che tenuto conto del titolo di reato erano pari ad anni uno. Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 3.2.2015, ripristinava la misura dell'obbligo di dimora. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo la violazione dell'art.299 co.3 c.p.p. ai sensi dell'art.606 co.1 lett.c) c.p.p. in quanto la misura dell'obbligo di dimora con restrizioni e prescrizioni deve essere equiparata a quella degli arresti domiciliari;
a ciò aggiungasi che · - come ha rilevato il Gip nell'ordinanza del 28.11.2014 - appare provata solo la sussistenza di due aggravanti e non di tre sicchè la pena astrattamente irrogabile è di anni sei e non di anni dieci. Il termine massimo di custodia Motivi della decisione 7 cautelare è di mesi tre e non sei. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
1.La misura cautelare dell'obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro", ma anche in tal caso rimane misura ontologicamente diversa dagli arresti o detenzione domiciliari (v.Cass.Sez.IV, Sent. n. 4245/1999 Rv. 216468). Né è stato dedotto che la misura cautelare dell'obbligo di dimora di cui al provvedimento di modifica della misura, subita in relazione al reato di cui agli artt.624, 625 nr.5 e 7 c.p., era accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari, e quindi fungibile con la pena inflitta (per l'assimibilità solo in caso di arbitraria imposizioni, v.Cass.Sez.I, Sent. n. 3664/2012 Rv. 251861).
2. Il reato di furto pluriaggravato è punito con la pena da tre a dieci anni ai sensi dell'art.625 co.3 c.p., e pertanto il termine massimo di durata di custodia cautelare è di mesi sei (e non tre) come correttamente ritenuto dal Tribunale del Riesame (art.303 co.2 lett.a n.2 c.p.p.). A ciò aggiungasi che le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione sia decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art.303 c.p.p. 3.
Considerato che
CA PO è stato tratto in arresto in data 10.7.2014 appare evidente che alla data del 9.1.2015 la misura degli obblighi di dimora di cui al provvedimento di sostituzione in data 8.10.2014 non aveva perso efficacia dal momento che dall'inizio della sua esecuzione non era trascorso il doppio dei termini previsti dall'art.303 c.p.p. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e va dichiarato, inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000) nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della 2 Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Cosi deliberato, in camera di consiglio il 3.7.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Miella Cervadoro Mario Gentile Pince Persel Mario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 NOV. 2015 IL CANCELLIERE CA Claudia P other T O N 3