Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
È nullo il decreto di irreperibilità dell'imputato iscritto nel registro dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (A.I.R.E.) se non sia preceduto dal tentativo di notifica all'estero.
Commentario • 1
- 1. Notifiche all'estero, una telefonata non basta: anzi (Cass. 40119/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2024
Necessario attivare il meccanismo di formare notificazione se emergono chiari dati di fatto, quali il luogo e l'indirizzo estero e anche un recapito telefonico, tali da consentire l'impostazione e il perfezionamento dell'ordinario procedimento notificatorio ai sensi dell' art. 169cod. proc. pen. Non è irreperibile un soggetto di cui si conosca il luogo di lavoro abituale e con il quale la polizia giudiziaria sia riuscita a mettersi in contatto telefonicamente, ma che abbia omesso di eleggere domicilio all'estero. L'emissione del decreto di irreperibilità di soggetto destinatario residente o dimorante all'estero dà luogo all'adozione di un atto nullo se il decreto viene emesso prima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2013, n. 35712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35712 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 28/05/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 1413
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 43531/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AR, nato a [...] il [...];
avverso sentenza della Corte d'appello di Trento del 25 marzo 2011, con la quale era stata confermata la condanna alla pena di mesi due di reclusione per insolvenza fraudolenta;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 luglio 2012 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'imputato RO AR, ha rimesso lo stesso in termine per l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Trento del 25 marzo 2011, con la quale era stata confermata la condanna alla pena di mesi due di reclusione per insolvenza fraudolenta, ritenendo fondate le doglianze dello stesso relativamente alla sua effettiva residenza negli Emirati Arabi durante lo svolgimento del processo, circostanza che aveva causato la conoscenza del procedimento a suo carico, solo dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Ciò premesso, in ossequio all'accoglimento del ricorso di rimessione in termini da parte della Corte di cassazione, RO AR, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 25 marzo 2011, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
a) Mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Nullità dei decreti di irreperibilità. Nullità di tutti gli atti del procedimento.
Il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte d'appello di Trento del 25 marzo 2011 si fonda sull'erroneo presupposto dell'irreperibilità e dell'insolvenza, deducendo "l'assoluta assenza di notizie in atti circa la sua attuale condizione socio - economico - lavorativa".
Lamenta inoltre che tale affermazione appare diretta conseguenza dell'iniziale erroneo presupposto di una irreperibilità del ricorrente, a far data dal decreto del P.M. in data 13 ottobre 2008 e dei successivi decreti di irrperibilità, tutti affetti da nullità assoluta. A sostegno della sua affermazione il RO deduce che la sua condizione non era infatti quella della irreperibilità, essendo iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), per seguire una serie di attività commerciali avviate in particolare negli Emirati Arabi Uniti. Da tale circostanza, peraltro nota ai Carabinieri fin dalle ricerche effettuate in funzione del primo decreto di irreperibilità, non sono scaturite le conseguenti verifiche, pur essendo emerso un esatto recapito all'estero. In ogni caso le ricerche successive, effettuate in relazione alle successive fasi processuali e gradi di giudizio, sono state sempre effettuate in modo inadeguato, non avendo rilevato la iscrizione del ricorrente all'A.I.R.E. Sulla base della dichiarazione di irreperibilità reiterata nei decreti successivi si è concretizzata una serie di nullità assolute, che ha colpito tutti gli atti compiuti fino all'ordine di esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Trento del 15 marzo 2011, prima sospeso e poi revocato con la sentenza di rimessione in termini della Corte di Cassazione del 13 luglio 2012. Poiché anche il primo decreto di irreperibilità è stato emesso in data anteriore alla informativa dei carabinieri da cui emergeva un suo recapito all'estero (presso un hotel di Abu Dhabi), tutte le procedure relative alla condizione di irreperibilità devono ritenersi viziate da nullità assoluta.
Ciò premesso deduce come tale circostanza abbia impedito l'esercizio del proprio diritto di difesa, penalizzando gravemente la sua posizione processuale fin dal giudizio di primo grado e portando alla pronuncia di una sentenza di condanna a suo carico.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trento del 25 marzo 2011 e di ogni altro atto presupposto, compresa la sentenza del Tribunale di Trento, sez. distaccata di Tione, del 18 settembre 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato con riferimento al motivo della nullità procedurale attinente ai presupposti per l'emissione del decreto di irreperibilità.
2. È documentalmente provato, infatti, che il ricorrente risulta iscritto all'A.I.R.E. con decorrenza fin dal 5 marzo 2009, in epoca dunque antecedente alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio in primo grado. L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con L. 27 ottobre 1988, n.470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. L'iscrizione all'A.I.R.E. è ritenuta un diritto-dovere del cittadino (L. n. 470 del 1988, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali ad esempio, la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico- consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
la possibilità di rinnovare la patente di guida . Devono pertanto iscriversi all'A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. L'iscrizione all'A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall'interessato all'Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Deve sottolinearsi che alla richiesta va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall'autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc). Anche l'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino. L'interessato, infatti, deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare: a) il trasferimento della propria residenza o abitazione;
b) le modifiche dello stato civile anche per l'eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);- il rientro definitivo in Italia;
c) la perdita della cittadinanza italiana, anche perché il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. Quest'ultima previsione rende evidente come la verifica dell'iscrizione all'A.I.R.E., che è un servizio gestito dai singoli comuni a livello territoriale, e dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, a livello nazionale, cui vengono trasmessi i dati delle Anagrafi comunali, sia una condizione essenziale per la declaratoria dell'irreperibilità del soggetto interessato. D'altra parte fin dalla comunicazione della Stazione Duomo dei Carabinieri di Milano in data 18 giugno 2008 esiste l'indicazione di una residenza all'estero del prevenuto, fornita, seppur telefonicamente dallo stesso, in Abu Dhabi, Emirati Arabi, mentre il Servizio Anagrafe del Comune di Milano ha ufficialmente comunicato all'Ambasciata di Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti, la iscrizione all'AIRE del RO con decorrenza 5 marzo 2009. Tale circostanza rende sussistente, a parere della Corte, la condizione in base alla quale, prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, almeno ai fini del decreto di citazione a giudizio in primo grado, doveva essere esperito il tentativo di notifica all'estero, non potendosi affermare che del RO si ignorasse l'esatto recapito, sia grazie alle informazioni fornite dallo stesso ma, soprattutto, in base all'iscrizione nel registro dell'A.I.R.E. dell'Anagrafe del Comune di Milano, elementi che rendevano possibile in maniera fondata, un giudizio positivo di reperibilità dell'interessato nel luogo indicato, che, anche se transitorio, era comunque dotato dei caratteri di stabilità tali che comportavano una chiara distinzione dalla situazione di momentaneo soggiorno, che non avrebbe comportato l'onere della notifica.
3. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame dei motivi di merito, la cui configurazione risente peraltro in maniera assorbente della limitazione all'esercizio del diritto di difesa nei precedenti gradi di giudizio subito dal ricorrente.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013