Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2003, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
02 895 / 0 3 C REPUBBLICA ITALIANA I D 9 Ī 3 A L I D E G E 6 T 4 E N . со CASSAZIONE N E T . S T Oggetto T E R S I A ( SEZIONI UNITE CIVILI GIURISDIZIONE-ORD-C Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIB - Canon. - DEPUR AGRE CORONA Primo Presidente f.f. Dott. Rafaele R.G.N. 2536/02 Dott. Giovanni OLLA Cron. 6628 Presidente di sezione w Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud.07/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. TUPINI 133, Roberto BRAGAGLIA, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato ERRICO e difeso rappresentato SANTONICOLA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2002 MALAFRONTE FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, 1217 -1- VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 3347/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 28/09/01 e avverso la sentenza non definitiva del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 2400/01 depositata il 12/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Errico SANTONICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI NN che ha concluso per l'accoglimento del motivo con cui si deduce la nullità dell'atto di citazione. -2- Svolgimento del processo 1. Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue e la somma è stata chiesta per gli anni compresi tra il 1994 ed il 1999. 2. - L'utente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata il 3.5.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune non aveva diritto al pagamento delle somme pretese e ne ha domandato la condanna alla restituzione delle somme che aveva percepito. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze. 3. - Con una prima sentenza del 19.7.2001 ha deciso una questione di giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura tributaria, mentre per il pericdo avevano assunto natura di corrispettivo del serviziosuccessivo idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domar da rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, na aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 28.9.2000, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato un'istanza di riunione del procedimento con quelli relativi a cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. На stabilito che nulla era dovuto per nolo del contatore e dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, dell'acqua allo stato, non potevano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso cei servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a 1'ammontare con criteri chiederle, ma dopo averne determinato conformi a legge. 4 All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto pagato ed a tanto il Comune è stato condannato. 4. - Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle due sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. I l ricorso contiene nove motivi (contraddistinti dal e lettere A ad H, con duplicazione della lettera D). Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il settimo (lett. F) ed al una questione primo motivo: questo perché relativo ad pregiudiziale circa la validità della citazione, l'altro perché attinente alla giurisdizione.
2. Il settimo motivo denuncia un vizio di nullità della sentenza, per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 318, 163 e 164 dellocod. proc. civ., stesso codice). Non è fondato. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso о risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo). 5 -- Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 3. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, [. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. - nel 8444 solco di precedenti decisioni hanno enunciato il principio di - diritto per cui il canone del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo a disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. 443, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quoca di tariffa ai sensi degli artt. 13 e SS. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia quanto alla misura del tributo richiesto. 6 La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è individuata sulla base deiattribuita alla sua giurisdizione, tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88). Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della disciplina relativa alla liquidazione della misura del tributo dovuto.
4. La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate in riferimento alle statuizioni rese a proposito del canone del servizio di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il settimo motivo del ricorso;
accoglie il primo;
dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie esulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura depurazione;
cassa la sentenza parziale ed in relazione al motivo rimette per l'esame degli altri accolto la sentenza definitiva;
motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. 7 pocitli Il relatore ed Il Presidente. estensore ле ти IL CANCELLIERECT Giovanni Giambattista Depociicia in Cancelleria EB. 2003 C 26 F JERG 01 ambattista ) E S U P S A E C . R I A 9 D 3 D E E IU T 6 N G 4 E . S E T E T N T. R A IS ( 8