Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto a recarsi nel comune capoluogo di regione per un colloquio con il proprio difensore).
Commentario • 1
- 1. Il "sorvegliato speciale" non può essere autorizzato ad allontanarsi per colloquiare con il difensoreAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 24 novembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 47588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47588 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/11/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1711
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 14479/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO;
nei confronti di:
EL VA DI N. IL 22/11/1966;
avverso il decreto n. 61/2014 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 06/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 6.3.2014 il Tribunale di Agrigento, su istanza nell'interesse di EL RE, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza Campobello di Licata, ha autorizzato il predetto ad allontanarsi da detto Comune al solo fine di recarsi in data 11.3.2014 alle ore 17,00 presso lo studio del suo difensore avv. Lillo Fiorello, sito in Palermo, per il tempo strettamente necessario per i colloqui con il predetto legale e per gli spostamenti correlati.
2. Avverso detta autorizzazione propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo violazione di legge ed erroneità del provvedimento emesso in difetto dei presupposti di legge.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto - a prescindere dall'interesse al ricorso - dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per il rilievo costituzionale del diritto di difesa equiparabile alle "ragioni familiari" che lo stesso ricorrente riconosce rilevanti.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.
2. Il Collegio intende ribadire che, in tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione (Sez. 6, n. 15163 del 20/03/2014, Putrone, Rv. 259463).
3. Questa Corte già con Sez. 1, 23.6.2010 n. 27576, Landonio, rv. 247675, ha chiarito, da un lato, che il rigoroso limite normativo posto (prima del D.Lgs. n. 159 del 2011) alla natura meramente "sanitaria" delle ragioni legittimanti il permesso di allontanamento momentaneo si coniugasse ad esigenze di integrità sanitaria dell'individuo correlate anche ad "irrinunciabili aspetti della sua salute psicofisica", donde il loro possibile correlarsi anche a "contingenti e gravi ragioni familiari", quali corollario delle primarie esigenze di integrità fisica e psichica dell'interessato. Ma la stessa decisione, d'altro lato, ha del pari precisato, anche con il conforto di pronunce del giudice delle leggi (Corte Costituzionale nn. 722/1988, 309/2003), che la limitazione di altri diritti di rango costituzionale diversi da quello alla salute (e alla contingente tutela di strette relazioni familiari) non è irragionevole, costituendo "una scelta del legislatore esercitata nell'ambito di opzioni riservate alla sua discrezionalità e non ingiustificata", a fronte della prevalenza riconosciuta alle ragioni costituzionali di segno collettivo rappresentate dalla prevenzione di attività criminose sottese alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
4. Non è, quindi, condivisibile l'interpretazione analogica, avallata dal P.G. requirente, posta a base del provvedimento impugnato con riferimento alle ipotesi tassativamente previste dalla L. n. 123 del 1956, art. 7, - oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 12, - che finisce per ammettere l'autorizzazione all'allontanamento anche per soddisfare esigenze correlate al diritto di difesa.
5. In conclusione, il provvedimento impugnato ha illegittimamente concesso l'autorizzazione all'allontanamento del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno al di fuori delle ipotesi consentite.
6. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014