Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 47588
CASS
Sentenza 4 novembre 2014

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Massime1

In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto a recarsi nel comune capoluogo di regione per un colloquio con il proprio difensore).

Commentario1

  • 1Il "sorvegliato speciale" non può essere autorizzato ad allontanarsi per colloquiare con il difensoreAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 24 novembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 47588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47588
Data del deposito : 4 novembre 2014

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