Sentenza 26 febbraio 1998
Massime • 1
Qualora la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità. Infatti a norma dell'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art. 100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti. Peraltro l'art. 100 c.p.p. non prevede alcuna sanzione processuale (nè di nullità, ne' di inammissibilità) nel caso che la parte civile nomini più di un difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/1998, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. LO Maria TONINI Presidente del 26.2.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 693
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 34699/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto QU LI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 26.3.1997 dal g.i.p. presso la pretura di Pordenone.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile S.I.A.E., avv. Salvatore Pastore, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Svolgimento del processo
1 - In seguito a opposizione a decreto penale, il g.i.p. presso la pretura di Pordenone, giudicando secondo il rito abbreviato, con sentenza del 26.3.1997 dichiarava LI ER colpevole del reato di cui all'art. 171 quater lett. a) legge 22.4.1941 n. 633, per aver noleggiato supporti fonografici di opere tutelate dal diritto di autore (compact-disc), senza la dovuta autorizzazione (in Pordenone sino al 15.12.1994).
Per l'effetto il giudice condannava il ER alla pena di lire 1.400.000 di ammenda, col beneficio della non menzione, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile S.I.A.E., liquidati in lire 1.483.000, e alla rifusione delle spese processuali della stessa parte civile.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo quattro motivi, appresso esposti e valutati.
3 - Col primo motivo, l'imputato deduce nullità assoluta del decreto penale opposto, e della sentenza successiva, giacché il decreto era stato emanato da un g.i.p. (il dottor Alberto Tetamo, diverso dal giudice del rito abbreviato) che era incompatibile, dal momento che aveva in precedenza disposto il sequestro preventivo del locale commerciale gestito da esso ER e del materiale ivi contenuto. La censura è manifestamente infondata: anzitutto perché, nonostante le numerose dichiarazioni di incostituzionalità che hanno colpito l'art. 34 c.p.p., la Corte Costituzionale ha espressamente salvato la compatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia disposto una misura cautelare reale (la quale non implica una valutazione degli indizi di colpevolezza, ma solo la verifica della astratta configurabilità del reato); e in secondo luogo perché la conseguenza processuale della asserita incompatibilità sarebbe stata non la nullità, ma solo la possibilità di ricusare il giudice incompatibile, possibilità che l'imputato non ha esercitato nei termini prescritti dall'art 38 c.p.p.. 4 - Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità, giacché il giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile della S.I.A.E., sollevata dalla difesa in quanto contenente la nomina di due difensori e priva della procura speciale. Anche questo motivo è infondato. In ordine alla assistenza processuale, va notato che, nella dichiarazione con cui si è costituito parte civile, il rappresentante legale della S.I.A.E. ha nominato due difensori non congiuntamente, ma disgiuntamente, e non risulta che durante il processo sia stato assistito contemporaneamente da più di un difensore. Inoltre, a norma dell'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art.100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti. Infine, l'art. 100 c.p.p. non prevede alcuna sanzione processuale (nè di nullità ne' di inammissibilità) nel caso che la parte civile nomini più di un difensore (appunto perché le nomine eccedenti sono private di effetto dall'art. 24 disp. att.) (cfr. anche Cass. Sez. VI, n. 5773 del 18.5.1995, ud. 15.2.1995, Corradin, rv. 201672). Quanto alla costituzione di parte civile, essa è regolarmente avvenuta ai sensi degli artt. 78 e 100 c.p.p., con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale e con procura speciale rilasciata in calce dal rappresentante legale della S.I.A.E.: come richiede la norma, l'autografia della sottoscrizione della parte è stata certificata dal difensore. Nè può ritenersi che il contenuto della procura non fosse specifico: e ciò non solo perché era rilasciata in calce alla costituzione di parte civile, ma anche perché conteneva precisa indicazione del reato e del procedimento penale al quale l'azione civile si riferiva (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. IV, n. 388 del 20.4.1993, c.c. 12.3.1993, Tomassutti, rv. 193902).
5 - Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, giacché il giudice non ha ritenuto che l'imputato doveva essere assolto per ignoranza scusabile della norma incriminatrice, considerata la sua oscurità. Anche questa censura. non può essere accolta. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il dedotto errore sulla norma incriminatrice non era scusabile, in base a due considerazioni: a) l'interpretazione di alcuni giudici di merito che escludeva il reato in casi analoghi a quello in oggetto era stata superata dalla sentenza della corte di cassazione, congruamente pubblicizzata, che ha ravvisato il reato di cui all'art. 171 lett. a) nel fatto di chi, avendo acquisito il diritto di vendere compact-disc, li cede abusivamente a noleggio (Cass. Sez. III, n. 1203 del 2.2.1994, ud. 1.10.1993, Massaro e altro, rv. 196333; cfr. anche Cass. Sez. III, n. 67 del 25.2.1995, c.c. 11.1.1995, Fontanella, rv. 201564); b) la pendenza di un procedimento penale contro il fratello LO per fatti analoghi avrebbe quanto meno dovuto far insorgere nell'imputato il dubbio sulla liceità del suo comportamento. Tali considerazioni configurano argomenti logici e legittimi per escludere la scusabilità dell'errore ai sensi dell'art. 5 c.p.. 6 - Con l'ultimo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.
Questa censura ripete in sostanza quella precedente e va pertanto ugualmente respinta.
Trattandosi di delitto, correttamente il giudice di merito ha ravvisato la sussistenza del dolo, quanto meno sotto forma di dolo eventuale.
7 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.. Consegue inoltre la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in lire 2.096.000 di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998