Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
La cosiddetta "pubblicità notizia" attinente ai beni mobili registrati - diversamente da quella riguardante le trascrizioni e iscrizioni relative agli immobili - di per sé non elimina il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze del reato e rende pertanto legittimo il sequestro preventivo della cosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2010, n. 32303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32303 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro TO - Presidente - del 29/04/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 603
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 27292/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI NI, N. IL 28/02/1952;
avverso l'ordinanza n. 63/2009 TRIB. LIBERTÀ di VIBO VALENTIA, del 23/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia, in data 08.06.09, emetteva il decreto di sequestro preventivo dell'autovettura Toyota RAV tg. DJ377NP e dei relativi documenti di circolazione d pertinenza di:
MI NI:
perché proveniente dal reato di riciclaggio.
Il GIP riassumeva i fatti nel senso che tale CE IA aveva sporto denuncia contro ignoti avendo constatato, in base all'estratto cronologico dell'auto, che la stessa era stata alienata al OM TO, persona però non conosciuta dalla denunciante;
inoltre era emerso che sia l'auto della CE che quella del OM recavano lo stesso numero di targa;
ritenendo la sussistenza degli estremi del reato previsto dall'art.648 bis c.p., il GIP aveva proceduto al sequestro preventivo dell'auto del OM;
L'indagato proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Vibo Valentia, con ordinanza del 23.06.09, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.
Ricorre per Cassazione il OM, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). Il ricorrente censura la decisione impugnata:
1)- per violazione di legge consistente nell'omessa motivazione riguardo all'esistenza del "fumus", avendo proceduto con motivazione apparente perché avulsa dalle risultanze procedimentali;
2)- per violazione di legge avendo omesso la motivazione riguardo alla documentazione documentale, dimostrativa della buona fede dell'acquirente, odierno indagato;
3)- per violazione di legge consistente nell'omessa motivazione riguardo alla possibilità di aggravamento del reato, ipotesi che invece andava esclusa per il fatto che la denunciante era ormai divenuta proprietaria del veicolo e la vicenda andava risolta in sede civile, mediante controversia sull'accertamento della proprietà;
4)- Il Tribunale aveva inoltre omesso di motivare riguardo alla dichiarazione liberatoria rilasciata dal venditore della vettura, sig. CA LE, dimostrativa della buona fede dell'indagato;
CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono palesemente infondati.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., avverso le ordinanze emesse dal Tribunale per il riesame in materia di misure cautelari reali sono ammissibili i motivi solo per violazione di legge;
ne consegue che: L'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivata sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo i detti indizi richiesti fra i presupposti applicativi;
e ciò in quanto è sufficiente per l'adozione della detta misura cautelare reale la presenza di un "fumus boni iuris" e cioè l'ipotizzabilltà in astratto della commissione di un reato, rilevabile dalla pendenza di un'imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell'accusa e alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per l'imputato. Consegue che nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Tanto meno tali questioni possono formare oggetto del ricorso per Cassazione, non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell'imputazione. Cassazione penale, sez. 6, 07 luglio 1993. Quanto ai motivi relativi al merito del sequestro preventivo va subito evidenziato che lo stesso appare emesso nell'ambito dei criteri dettati dall'art. 321 c.p.p., atteso che il GIP ha motivato in ordine al "fumus" del reato di riciclaggio, richiamando i dati fattuali su cui si fondava l'imputazione e la necessità di evitare il pericolo che la libera circolazione del veicolo lo renda irrecuperabile ai fini di giustizia;
Il Tribunale per il riesame ha ritenuto corretto tale provvedimento osservando:
- che il veicolo sottoposto a sequestro risulta avere un numero di targa corrispondente a quello oggetto della denuncia di CE IA;
- che tale dato, per un verso, impone approfondimenti investigativi e, per altro verso, configura l'ipotesi delittuosa contestata del reato di riciclaggio;
Il ricorrente censura tale motivazione con i motivi sopra sintetizzati, evidenziando come si tratti mere congetture e supposizioni, svincolate dai dati fattuali effettivamente emersi. Occorre osservare che le argomentazioni del ricorrente non colgono nel segno posto che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non c'è ne' la fondatezza dell'accusa ne' la colpevolezza dell'imputato, ma l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, sicché l'indagine che il GIP deve compiere sulla "gravità indiziaria" è circoscritta alle cautele rese necessarie allo stato delle indagini, valutabili in termini complessivi all'esito della conclusione dell'attività investigativa. Cassazione penale. sez. 2, 15 ottobre 2008, n. 40425. Appare sufficiente al riguardo il richiamo, così come effettuato dal GIP, degli elementi fattuali sopra evidenziati, del tutto idonei a configurare, in astratto, l'imputazione mossa ex art. 648 bis c.p.. Le incertezze in ordine agli eventuali reati presupposti così come dedotte dal ricorrente non rilevano, poiché la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, per la configurazione del reato di riciclaggio, non è necessario raggiungere la prova storica in ordine al reato presupposto.
Sulla scorta di tali principi, la verifica del Tribunale del riesame sulle condizioni di legittimità della misura cautelare non deve tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito riguardante la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. Cassazione penale, sez. 4, 06 novembre 2008, n. 47032. Nella specie il Tribunale per il riesame ha esaminato le emergenze processuali, rilevando come dalle stesse emergesse il "fumus" richiesto per la configurazione -in astratto- dell'imputazione di riciclaggio, richiamando e sottolineando le circostanze di cui sopra. Si tratta di valutazioni, nel merito, supportate da congrua motivazione, esenti da illogicità evidenti e pertanto incensurabili in questa sede di legittimità.
Il ricorrente censura inoltre la decisione per la omessa valutazione del regime di pubblicità che regola i beni mobili registrati, tali da eliminare il pericolo richiesto dall'art. 321 c.p.p., ma sul punto il Tribunale ha correttamente osservato che il regime di registrazione dei veicoli non elimina il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze del reato, così da rendere necessario, allo stato, il sequestro dello stesso;
sul punto infatti, la Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, ha sancito il principio per il quale: "In tema di sequestro preventivo, la cosiddetta "pubblicità notizia" attinente ai beni mobili registrati - diversamente da quella riguardante le trascrizioni ed iscrizioni relative agli immobili - di per sè non elimina il pericolo che la libera disponibilità del bene lo renda irrecuperabile ai fini di giustizia. Cassazione penale, sez. 2, 26 gennaio 1994. I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2010