Sentenza 24 agosto 2010
Massime • 1
Ai fini della revoca o della sostituzione di misura cautelare chiesta dall'imputato, il "fatto sopravvenuto" che legittima una rivisitazione del materiale indiziario dopo il negativo espletamento della procedura di riesame deve essere rappresentato da risultanze processuali nuove o anche preesistenti, ma non valutate in precedenza. Ne consegue che esso non può essere dato dalla decisione di merito assunta, nei confronti di coimputato, con la quale sia stato derubricato uno dei reati associativi contestati, ma dal complesso degli elementi eventualmente acquisiti o valutati nel giudizio per la prima volta rispetto al quadro indiziario già posto a base della misura a carico dell'istante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/08/2010, n. 35585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35585 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 24/08/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 58
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 29346/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO, nei confronti di:
1) ON AR N. IL *17/11/1979* C/;
avverso l'ordinanza n. 331/2010 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 21/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARMANO Uliana;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MONETTI Vito per annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di NO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di NO del 18-6-2010 che, pronunziando sull'appello proposto da NE O\ avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 6-5-2010 dal Tribunale di NO, accoglieva l'impugnazione e revocava la misura della custodia cautelare in carcere quanto al reato di cui al capo 25 -delitto di truffa - e quanto al capo 1 - riqualificato come associazione ex art. 416 c.p aggravata e non come ex art. 416 bis - rivalutato in senso più favorevole all'imputato il quadro cautelare, la sostituiva con quella degli arresti domiciliari. VA O\ risulta imputato, insieme con altri, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, per aver partecipato all'associazione di tipo mafioso operante in Vietri sul Mare e comuni limitrofi la quale, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava,perseguiva il controllo e la gestione di molteplici attività illegali e nella specie:
reati contro il patrimonio quali estorsioni usure e truffe a diversi istituti bancari e ricettazione;
gravissimi reati contro la persona da commettere con l'uso di armi;
reati in materia di porto e di suo di armi;
reati contro l'incolumità pubblica con le aggravanti previste dall'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5. In particolare ad NE O\ veniva contestato di aver scritto l'indirizzo su una busta postale inviata a TR TT, contenente una missiva anonima con minacce estorsive e con una sim card da utilizzare per i contati estorsivi;
di aver preso parte alla consumazione della truffa in danno della CR di NO (reato di cui al Capo 25 capo 1) e della NI di Atripalda. Con i motivi di ricorso il P.M denunziava l'erronea applicazione della legge penale per aver il Tribunale di NO ritenuto la sentenza emessa in data 25-3-2010, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di altri coimputati dell'NE\ quale elemento nuovo rispetto al giudicato cautelare formatosi nei confronti dello stesso, con riqualificazione del sodalizio criminoso come associazione ex art. 416 c.p. aggravata e non come 416 bis c.p., come da decreto che dispose il giudizio attualmente in corso;
deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato da ultimo denunziava l'erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta improcedibilità del reato di truffa cui al capo 25 a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La misura cautelare emessa nei confronti dell'NE\ dal Gip di NO in data 19-12-2008 è stata confermata nell'iter del riesame. Infatti, il Tribunale del Riesame di NO, accogliendo il ricorso dell'NE\, annullava detta ordinanza e lo rimetteva in libertà.
Ma la Cassazione, su ricorso del P.M., annullava il provvedimento di rimessione in libertà con rinvio al Tribunale di NO per un nuovo esame.
Procedendo su rinvio, il Tribunale di NO confermava l'ordinanza impugnata quanto ai capi 1) e 25) e trasmetteva gli atti al P.M per il ripristino della custodia cautelare.
Tale ordinanza non veniva impugnata.
Nelle more del procedimento cautelare si teneva l'udienza preliminare davanti al Gip di NO ed alcuni coindagati sceglievano di essere giudicati con rito abbreviato. In sede di giudizio abbreviato il Gip derubricava il delitto di cui all'art. 416 bis in art. 416 c.p. e dichiarava l'improcedibilità per il reato di truffa, non essendo più la stessa ancorabile all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il Gip di NO emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti di NE O\.
Il Tribunale di NO, nel provvedimento oggi impugnato,ha ritenuto di valutare come fatto nuovo la decisione assunta dal Gip di NO nei confronti degli altri coindagati dell'NE\ a seguito di giudizio abbreviato. Ora, i fatti sopravvenuti che legittimano una rivisitazione del materiale indiziario in sede di procedura di revoca della misura cautelare dopo il negativo espletamento dell'iter del riesame devono essere costituiti da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate precedentemente (Cass. SS.UU. sent. n. 20 del 1993 e conforme giurisprudenza successiva). Tale regola deve considerarsi valida anche se il procedimento di riesame non sia ancora formalmente esaurito, posto che il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 c.p.p., e segg.), nei divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), nella disciplina (art. 669 c.p.p.) dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (Cass. sent. 1892 del 2005;
11.02.1999, Siragusa;
10.07.1995, Pandolfo). Fatto sopravvenuto nel senso anzidetto non può essere di per sè una semplice decisione assunta, nei confronti di un coindagato, ma gli eventuali elementi ivi acquisiti o valutati per la prima volta rispetto al quadro indiziario già posto a base della confermata misura a carico dell'instante. Nella specie il Tribunale di NO nell'ordinanza oggi impugnata ha ritenuto come fatto nuovo legittimante la modifica dell'ordinanza del 6-5-2010 e la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari,la decisione assunta nei confronti di altri coindagati per sè considerata, senza addurre che a base della stessa siano strati posti elementi acquisiti o valutati per la prima volta rispetto al quadro indiziario già oggetto della sua procedura di riesame. Anzi dal testo del provvedimento si rileva che si è in presenza di una diversa valutazione operata dal Gip in sede di giudizio abbreviato proprio degli stessi elementi già valutati in sede di riesame, senza alcun elemento di novità. Deve anche osservarsi che nei confronti dell'NE\ è stato disposto il giudizio per i reati come contesati e che il giudizio di cognizione è in corso. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di NO per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di NO per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 24 agosto 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010