Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo per tutelare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio.
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 16/01/2015
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 121
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44421/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DH AJ, nata in [...] il [...];
avverso la sentenza 28/2/2014 della Corte d'appello di Ancona, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gallo Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Perucca Diego di Roma, in sostituzione degli avv.ti Discepolo Maurizio e Tomassoni Ennio Compagnucci Spagnoli di Ancona, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/2/2014, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, in data 17/1/2011, qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata anziché furto, riduceva la pena inflitta a DH AJ, rideterminandola in mesi uno di reclusione ed Euro 80,00 di multa, confermando le statuizioni civili.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce inosservanza di norme processuali, eccependo l'inutilizzabilità delle video riprese effettuate dal suo datore di lavoro per violazione degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
Al riguardo si duole che il proprietario del Supermercato abusivamente aveva installato una telecamera nascosta nel suo negozio di Falconara Marittima, non avendo alcuna percezione di indebite apprensioni di somme di denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte è pacifica nell'ammettere l'utilizzabilità nel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi. È stato statuito, infatti, che sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 20722 del 18/03/2010 Ud. (dep. 01/06/2010) Rv. 247588; Sez. 5^, Sentenza n. 34842 del 12/07/2011 Ud. (dep. 26/09/2011) Rv. 250947).
3. Nel caso di specie, come rileva la stessa difesa del ricorrente, il datore di lavoro aveva installato, tramite un investigatore privato una telecamera nascosta nel suo negozio di Ancona, dove risultavano degli ammanchi. Dalle videoriprese emergeva che una dipendente, in più occasioni, si impossessava di somme di denaro ricevute dai clienti. Quindi provvedeva a far installare una telecamera nascosta nel suo negozio di Falconara Marittima, puntata nella zona della cassa. Dall'esame delle videoriprese emergeva che la dipendente DH AJ prelevava indebitamente somme dalla cassa. Lo svolgimento dei fatti dimostra in modo inequivocabile che le videoriprese sono state finalizzate, non al controllo dei lavoratori a distanza, come vietato dalla Statuto dei lavoratori, bensì alla difesa del patrimonio aziendale attraverso la documentazione di attività potenzialmente criminose. Pertanto i risultati delle videoriprese non possono considerarsi prove illegali, illegittimamente acquisite, ex art. 191 c.p.p., bensì prove documentali, acquisitili ex art. 234 c.p.p.. 4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015