Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2001, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBL 1480/ 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE солбоно време عندهprofenious le Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14188/98Dott. Vincenzo Presidente CALFAPIETRA Consigliere Cron.3181 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 488 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Ud.22/06/00 - Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ORLANDI MARIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in Richiesta copia studio dal Sig. - SOLE 24 ORE ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato per diritti 1 6000. 2 FEB. ZUOT D'AMATI DOMENICO, che la difende, giusta delega in IL CANCELLIERE atti;
ricorrente LIRE 3000 CANCELLE!
contro
ENPAM ORA FONDAZIONE ENPAM - ENTE NAZIONALE E PREVIDENZA MEDICI, in persona del Presidente e Legale CG063543 rapp.te p.t. PARODI EOLO, elettivamente domiciliato in LIRE 3000 CANCELLERIA ROMA LUNGRE MARZIO 10, presso lo studio dell'avvocato PICCIONE SALVATORE, che lo difende, giusta delega in 2000 atti;
1247 CG063544 -1- - controricorrente CASSAZIONE - CORTE COPIE Richie copia studieESECUTIV avverso la sentenza n. 2051/97 della Corte d'Appello Piccione di ROMA, depositata il 12/06/97; dal Sta per diria udita la relazione della causa svolta nella pubblica 31 MPG. 2001 ELLIERE udienza del 22/06/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Salvatore PICCIONE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il al Sig. D'AMATI rigetto del ricorso. + per diritti -0.4 LUG. 2001 il IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA BE130985 BE130984 BE130983 BE130982 BE130981 BE130986 -2- BE234541 Svolgimento del processo A seguito del ricorso monitorio della architetto Maria IN ND il presidente del tribunale di Roma con decreto del 6 maggio 1991 ingiunse all' En- te Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici - Enpam - di pagare alla ricorren- te le somme di £.153.493.659 e di £.
1.619.000 rispettivamente quale compenso per la progettazione della ristrutturazione architettonica dei bagni e delle unità abi- tative nonché della direzione dei lavori del primo settore dell'Hotel Rafael in Ro- ma, di cui era proprietario l'Ente medesimo, e quale rimborso dell'importo della tassazione della parcella “asseverata” dal consiglio dell'ordine professionale L'Ente nell'opporsi al decreto negò l'esistenza di rapporti negoziali, che tuttavia avrebbero dovuto essere redatti in forma scritta in ragione della sua qualità di ente pubblico, con la professionista poichè con scrittura privata aveva conferito l'incarico alla Rafael s.r.l., conduttrice dell'immobile, di curarne la ristrutturazione stipulando in nome proprio i relativi contratti di appalto ed in via esclusiva all'ing. Clodomiro CO quelli della progettazione della ristrutturazione e della direzio- ne dei lavori. L'ND nell'eccepire l'infondatezza della opposizione dedusse che con la clausola n°3 della scrittura privata tra l'Enpam e la Rafael s.r.l si era espressa- mente previsto che i lavori sarebbero stati verificati per conto dell'Ente dagli archi- tetti Renato FA e Maria IN ND e che il comitato esecutivo dell'Ente con la delibera n° 167/88 aveva approvato la richiesta dell'ing CO di consentire il pagamento diretto ai suoi collaboratori FA ed ND. 3 All'esito dell'istruttoria il tribunale adito, con sentenza del 28 febbraio 1994, ha dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l'ND al pagamento delle spese processuali. Adita con il gravame di costei, cui ha resistito l'Ente, la corte d'appello di Roma, con la pronunzia del 12 giugno 1997, ha rigettato l'impugnazione e con- dannato l'ND al pagamento delle spese del grado del giudizio. Nel rigettare i primi due motivi del gravame la corte di merito ha osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la delibera del 10 aprile 1987 doveva essere integrata con quella n° 167/68 del comitato esecutivo dell'Ente; dall' esame congiunto dei due atti era palese che alcun incarico professionale era stato conferito dall'ente medesimo alla ND se non quello esclusivo all'ing. CO il che era maggiormente palese dal “consentire" alla richiesta di quest'ultimo del pa- gamento diretto ai suoi collaboratori FA e ND. E Inoltre, dalla documentazione in esame e dalla deposizione del dr. Tocchi era emersa la sola esistenza di una proposta di conferimento dell'incarico profes- sionale all'appellante non seguita da una conforme determinazione e dalla sua e- sternazione. Dovevano anche considerarsi la valenza di atto “interno" della delibera n° 167/88 con la quale il comitato esecutivo aveva "consentito" alla richiesta dell'ing. CO il pagamento diretto dei compensi ai di lui collaboratori e, pertan- to, la sua assoluta inidoneità a far sorgere qualsiasi obbligo di natura contrattuale;
anzi da detta delibera doveva trarsi ulteriore convincimento dell'inesistenza di un vincolo contrattuale fra l'Ente e l'ND. Questo non poteva evincersi dalla scrittura privata fra l'Ente e la Rafael s.r.l. essendo la ND estranea ad un stipulazione "inter alios"; non potendo infatti un rapporto contrattuale con la professionista e l'Ente pubblico medesimo insorgere se non da un contratto “inter partes" redatto nella forma dovuta scritta "ad substantiam". Quanto alla domanda di indennizzo da arricchimento senza causa proposta per la prima volta con il terzo motivo del gravame, a prescindere dalla sua amrnis- sibilità, questa non poteva essere accolta. Dalla documentazione prodotta dall'ND era emerso che l'Ente aveva affidato al gestore dell'albergo, la Raphael s.r.l., il mandato ad eseguire i lavori e, all'ing. CO, la direzione degli stessi, sostenendo le relative spese, per il che l'Ente non aveva tratto alcun vantaggio patrimoniale oggettivamente accertabile dalla prestazione professionale dell'ND e, come non aveva conferito a questa alcun incarico, non aveva mai formulato alcun riconoscimento della loro utilità. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorre l'ND; resiste con controricorso, poi illustrato da memoria, l'Enpam. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la ricor- rente denunzia la violazione degli artt. 17 del r.d. 18 novembre 1932 n° 2240, 1326,1327,1362,1363, 1703 e ss. 1719 c.c nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Non ha considerato la corte di merito sostiene l'ND che il princi- -- -- pio della forma scritta "ad substantiam" per i contratti stipulati con la p.a. deve ri- tenersi osservato anche quando il consenso si formi fra assenti in base ad atti suc- "cessivi riconducibili agli elementi della "proposta e della sua "accettazione" fra assenti. Onde la corte di merito avrebbe dovuto esaminare se la volontà di conferi- re l'incarico professionale di eseguire l'opera di progettazione e di assumere la di- rezione dei lavori concernenti la ristrutturazione dell'hotel Rafael fosse stato deli- berato dall'ente, da questo comunicata a essa ricorrente e dalla medesima accettata con conoscenza di ciò da parte dell'ente medesimo. In questa prospettazione con l'atto di appello si erano indicati come rile- vanti la comunicazione dell'8.4 1987 del servizio patrimonio al comitato esecutivo, concernente la proposta di approvazione delle opere indicate nei progetti dell'ing CO, e di conferimento su richiesta di costui all'ing. FA ed all'odiena ri- corrente di progettazione e di direzione dei lavori rispettivamente per le opere ge- nerali e per quelle architettoniche;
la delibera di approvazione dell'esecuzione delle q opere del 10.4.1987; quella del comitato tecnico di integrazione di detta delibera sotto il profilo dell'approvazione della proposta dell'ing. CO di consentire il pagamento dei compensi direttamente ai suoi collaboratori FA ed ND;
la scrittura privata fra l'ente e la Rafael s.r.l. in cui all'art. 3 si legge "i lavori saranno verificati per conto dell'Ente dall'architetto FA e dall'architetto ND"; la fattura n° n° 4 del settembre 1987 relativa alla richiesta di un acconto proporziona- le all'incarico fino ad allora eseguito. Pacifica la avvenuta prestazione professionale, la corte non avrebbe potuto "trincerarsi" nella generica affermazione che dalla documentazione prodotta non si evinceva la prova del conferimento formale dell'incarico. Una disamina della proposta dell'8.4.1987, della delibera del 10 successivo, della delibera integrativa del comitato esecutivo n° 167/88, e della fattura un'interpretazione del contratto fra l'Ente e la società di gestione dell'Hotel Rafael condotta alla stregua del I e del II comma dell'art. 1362 e dell'art. 1363 c.c., non- ché una corretta qualificazione della delibera n°167/87 come atto esterno, perché diretto ad avere effetti nei confronti dei terzi, avrebbero indotto il giudice dell'appello ha ritenere formata la volontà di conferimento dell'incarico concernen- te la progettazione e la d.l. ad essa ND, avvenute le comunicazioni di detta vo- lontà alla destinataria e dell'accettazione della stessa all' ente che aveva provvedu- ва to al pagamento degli acconti. La corte dissente da queste censure. Il contratto con il quale l'amministrazione di un ente pubblico tale è - l'Enpam conferisce un incarico professionale deve, perché non siano elusi i con- trolli tutori, essere redatto, a pena di nullità, nella forma scritta. E' irrilevante a tal fine l'esistenza di deliberazioni dell'organo collegiale concernenti il conferimento dell'incarico al professionista ove quelle, costituenti "atti interni" relativi al procedimento formativo della volontà dell'ente e come tali non produttive del vincolo contrattuale, non si siano tradotte, con la manifestazio- ne di quella da parte dell'organo a ciò deputato, in un contratto sottoscritto dal ti- tolare della "rappresentanza esterna" dell'ente medesimo e dal soggetto privato. 7 Se non è in proposito necessaria la contestualità fra offerta ed accettazio- ne, le quali comunque debbono rivestire la forma scritta e consentire nel loro com- plesso l'identificazione del contenuto negoziale, è indispensabile che il perfeziona- mento del contratto, per l'idoneità dei controlli tutori, preceda l'inizio della presta- zione. La disciplina sulla contabilità dello stato, richiamata dalla ricorrente che ne ha lamentato l'inosservanza, consente che, ferma restando la forma scritta, il con- tratto destinato a soddisfare esigenze “correnti" della p. a. possa essere concluso “a distanza” “a mezzo di corrispondenza”. Senonchè questa previsione contenuta nell'ultima alinea dell.art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n° 2440 si riferisce ai con- tratti stipulati "con le ditte commerciali". In tali casi, per evidenti esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa "agli usi di commercio". Dal che consegue che il conferimento di complessi incarichi professionali aventi ad oggetto opere di progettazione e la direzione dei relativi lavori non può prescindere da specifici accordi redatti in forma scritta concernenti la preventiva definizione del rapporto negoziale sotto il duplice profilo soggettivo, delle parti, ed oggettivo, delle prestazioni in obbligazione. ( in proposito vedasi anche la pronun- zia di questa corte n° 2772/98). Nella specie, il giudice del merito non si è discostato dagli esposti principi avendo avuto cura di rilevare il carattere "interno", quindi meramente formativo della volontà dell'Ente nelle delibere adottata dai suoi organi collegiali (dalle quali non si evinceva la determinazione di conferire incarichi all' odierna ricorrente), e la 800 carenza, comunque, di una manifestazione di detta volontà “esternata" dall'organo dotato del potere di vincolare negozialmente l'ente medesimo. Inutilmente la ricorrente identifica in quelle delibere, segnatamente in quella n° 167/88 del comitato esecutivo dell'Ente i necessari atti “esterni" idonei al conferimento degli incarichi nel rilievo che il loro oggetto riguardava un soggetto privato, estraneo all'Ente. E' palese in questo argomento difensivo la pretermissione della irrilevanza dell'oggetto del procedimento formativo della volontà dell'ente pubblico dovendo- si aver riguardo, ai fini della verifica dell'esistenza del vincolo contrattuale, alla manifestazione "esterna" del suo esito. Senza considerare poi, - astraendo da quanto esposto in ordine alla estra- neità della previsione dell' ultima alinea dell' art. 17 del r.d. n° 2440 del 1923 ai rapporti negoziali concernenti complessi incarichi professionali e richiamando le premesse generali – che la delibera n° 167/88 non precede la prestazione della pro- fessionista ma è successiva al suo inizio: il che era consentito al giudice del merito desumere dalla nota della ND del settembre 1987 relativa ad un anticipo del compenso proporzionale all'opera fino ad allora prestata. Né al contratto stipulato fra l'Ente ed il gestore dell'Hotel Rafael, perché provvedesse alla ristrutturazione dell' immobile stipulando in nome proprio i rela- tivi contratti di appalto in esecuzione della progettazione del CO, non sotto- scritto dall'ND estranea alla convenzione, il giudice del merito avrebbe potuto attribuire valore di negozio costitutivo del vincolo negoziale fra l'ente medesimo e la professionista;
neppure con l'ausilio del criterio ermeneutico fornito dal capo- 9 verso dell'art. 1362 c.c. poichè questo non può operare, con i suoi riferimenti inter- pretativi extracontrattuali, per i negozi da stipularsi a pena di nullità in forma scritta compiutamente rappresentativa dei termini soggettivi ed oggettivi della convenzio- ne. Con il secondo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la ricor- rente in linea subordinata, denunzia la violazione dell'art. 2041 c.c. nonché il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia, di rigetto della domanda di indennizzo da arricchimento senza causa. La corte di merito osserva l'ND - pur avendo ritenuto ammissibile detta domanda, l'ha rigettata osservando che dalla produzione documentale dell'odierna ricorrente era emerso l'affidamento da parte dell'Ente degli incarichi al gestore dell'albergo Rafael di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile ad Je all'ing Marico di verificarne l'andamento, sostenendo le relative spese per il che l'Ente non aveva tratto alcun vantaggio dalle prestazioni di essa ND né aveva riconosciuto la loro utilità. Una corretta disamina della domanda non avrebbe potuto prescindere dalla disamina dei fatti: dell'effettiva prestazione dell'odierna ricorrente, pacifica e co- munque confermata dalla deposizione testimoniale di CA TO;
dell'essere l'ente, proprietario dell'immobile, il beneficiario finale della sua ristrut- turazione essendosi infatti a pagarne l'importo nella misura del 95%; del non aver la ricorrente ricevuto il pagamento totale del compenso;
della mancanza di giustifi- cazione giuridica del suo pagamento per difetto di forma dell'incarico professiona- 10 le, secondo quanto affermato dallo stesso giudice del merito;
del riconoscimento della prestazione professionale dell'odierna ricorrente. La corte territoriale non ha dato alcuna spiegazione in ordine all'affermazione dell'aver l'Ente sostenuto le spese della direzione dei lavori né del mancato riconoscimento da parte dello stesso dell'utilità della prestazione di essa ND, non ha dato rilievo all'affermata carenza del titolo giustificativo del confe- rimento dell'incarico, quale presupposto necessario della domanda di indennizzo da indebito arricchimento;
l'avvenuto pagamento delle spese per la direzione dei lavo- ri era rimasta una mera affermazione poiché dai documenti era solo emerso l'impegno a sostenere nella misura del 95% le spese di ristrutturazione. Non ha considerato quel giudice che il riconoscimento da parte dell'Ente dell'utilità della prestazione dell'odierna ricorrente doveva al contrario desumersi : dalla scrittura privata fra l'Ente medesimo e la Rapale s.r.l. erano emerse la sussi- stenza della necessità di procedere ai lavori di ristrutturazione dell'immobile e la volontà espressa di avvalersi della prestazione dell'odierna ricorrente;
dalla delibera n°167/88 nella quale era espressa la volontà di compensarla dell'opera svolta;
dalla circostanza dell'aver inizialmente corrisposto un compenso;
dal fatto che in dipen- denza della prestazione professionale di essa ND l'Ente traeva maggiore utilità dall' affidamento in gestione di un immobile ristrutturato quindi non più fatiscente. Queste censure sono, per la loro estraneità alla “ratio" che sorregge sul punto la pronunzia impugnata, assolutamente inidonee alla sua cassazione cui isti- tuzionalmente è diretto il ricorso: onde la carenza di un interesse giuridicamente tu- telato (art. 100 c.p.c.) alla loro esposizione. 11 Le doglianze esposte infatti concernono argomentazioni fornite dal giudice del merito relative alla infondatezza della pretesa di indennizzo da arricchimento senza causa ed ulteriori a quella assorbente della sua inammissibilità, palese nella locuzione "prescindendo dalla possibilità della sua proposizione per la prima volta in appello" di questa domanda introdotta "con la terza censura". Ciò in ragione, implicitamente esposta, della sua "novità" rispetto all'azione contrattuale d'opera professionale solamente esercitata in prime cure e determinata dalle diversità delle due azioni sotto il profilo degli elementi obiettivi della “causa pretendi", rispettivamente fondate sull'assenza e sulla esistenza del vincolo negoziale;
e del "petitum”, pagamento del credito indennitario, nella prima, e del credito del corrispettivo, nella seconda. ( in proposito vendansi anche la pro- nunzia di questa corte n° 6409/98). Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente pronunzia di condanna della ricorrente al pagamento, in favore del resisten- te, delle spese del giudizio di cassazione (art. 385,I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione che liquida in £ 267000, oltre £.
5.000.000 per onorari. Roma, il 22 giugno 2000. Il Presidente (dr VincenzyAcond alfapietra) 12 Il Consigliere estensore (dr Frico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri ESITATO IN 82 FEB. 2001 80000 330.000 MA 2 UERCIO DELLE EN T Serie 4. 22198 erecte $70.00 Registrato in data p. Il Dirigente Argé Servizi al n. ! FILIPPO) 11 Responsabile perzio Ali Giudiziari (D.ssa Maria Gr (Dr. M. RARCHINI) 0 1 0 13