Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 2
In tema di liquidazione del compenso del custode giudiziario, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 là dove stabilisce che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica, posto che il diritto di difesa - di cui si eccepisce la violazione - è garantito dalla procedura camerale e dal rispetto del contraddittorio oltre che dalla predeterminazione dei criteri cui è ancorata la decisione del giudice.
Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno,
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2007, n. 36878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36878 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/05/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 825
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 030581/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CARROZZERIA VAREDESE DI IOPPOLO E GIORRI;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 29/06/2005 TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento del 16/3/2005 il GIP del Tribunale di Monza, nell'ambito del procedimento n. 50751/96 R.G.N.R., archiviato il 23/1/1996, disponeva la confisca e la distruzione dei beni sequestrati, rappresentati da parti della carrozzeria dell'autovettura modello Renault 19 TR ed affidati in custodia alla Carrozzeria Varedese di IO & RR s.n.c., ordinando il pagamento delle spese di recupero e di custodia nella misura complessiva di Euro 1033,13, oltre I.V.A., da corrispondere in cinque ratei uguali a decorrere dal 2006.
Tale liquidazione era effettuata a fronte di una richiesta del custode di Euro 23.480,72, oltre I.V.A., ed in base alle disposizioni di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 318, 319 e 320 da applicarsi per analogia al caso.
Avverso detto provvedimento il custode proponeva opposizione che veniva rigettata dal Presidente del Tribunale in data 29/6/2005. Questi dichiarava la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 318 e segg., per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost.,
e con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 151. Il Presidente rilevava che il legislatore nella sua autonomia aveva fissato le regole da osservare per la custodia, per la sua durata, per la retribuzione del custode e per la restituzione ovvero per la destinazione finale degli oggetti sequestrati.
Pertanto, chi voleva svolgere attività di custode giudiziario sapeva bene quali erano le regole applicabili al rapporto ed era in condizione di adottare in piena libertà le sue determinazioni. Osservava poi il Presidente che, avendo il custode fatto riferimento alla custodia di un intero autoveicolo, il calcolo delle spese doveva essere ridotto, tenuto conto che si trattava di pezzi (un motore, quattro portiere, sedili, parafanghi ed altri pezzi smontati) sfusi e sovrapponibili l'uno sull'altro, con risparmio dello spazio occupato. Il giudice, pertanto, procedeva ad una liquidazione equitativa, riducendo il compenso in proporzione all'effettivo ristretto spazio occupato, all'effettivo scarso dispendio di energie per la custodia, considerato anche il tempo trascorso dalla data di inizio, 16/2/1991, della custodia.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore della Carrozzeria Varedese di IO & RR deducendo cinque motivi, a tre dei quali (1,3 e 4) rinunciava successivamente, insistendo negli altri. In particolare, il ricorrente con la doglianza sub 2 insisteva nell'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 318 e segg. in relazione agli artt. 3, 36, 38 e
41 Cost.. Le dette disposizioni erano da considerare incostituzionali per il fatto che non prevedono che il custode dia l'assenso a rilevare i veicoli - beni, gravando così quest'ultimo di un onere che potrebbe non essere compreso nella sua attività di impresa o che potrebbe pesantemente ripercuotersi sulla sua attività economica, con conseguente limitazione della libertà di impresa Le tariffe forfettarie, poi, erano da ritenere illegittime, non remunerando un servizio prestato dal custode giudiziario con le più opportune garanzie.
Le citate disposizioni erano anche in contrasto con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 151, il quale prevede la vendita o la distruzione solo se l'avente diritto non ritira il bene dissequestrato entro trenta giorni.
Con il motivo sub 5 il ricorrente deduceva che il custode doveva ricevere quanto dovuto in base alle tariffe di custodia emanate dalla Prefettura di Milano e dall'ANSCA.
Si doleva anche della rilevata prescrizione con riguardo alle spese dal 23/2/91 al 23/2/1995. Nell'interesse della ricorrente era presentata memoria con cui si sollevava questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, laddove stabilisce al secondo comma che il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica in quanto il procedimento di cui alla L.13 giugno 1942, n. 794 richiamato violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost.,
nonché l'art. 111 Cost., sia perché il giudicante gode di una amplissima discrezionalità non ancorata a parametri certi e sia perché sono disattesi i diritti di difesa e di uguaglianza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non può essere accolto.
Quanto al motivo sub 5, va osservato che le Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 25161 del 24/4/2002 CC, Fabrizi, hanno riconosciuto la legittimità della liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe ed agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico E nella fattispecie è stato espresso l'incensurabile apprezzamento di elementi rilevanti, come le modalità della custodia, la natura delle cose custodite, la consistenza dell'attività di vigilanza, che giustificavano l'affermata adeguatezza dei compensi e delle spese liquidate. La doglianza relativa alla ritenuta prescrizione con riguardo alle spese dal 23/2/91 al 23/2/1995 è priva di pregio a fronte dell'insegnamento delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la medesima sentenza Fabrizi secondo cui il diritto del custode giudiziario al compenso per l'attività svolta, in quanto correlato ad una prestazione non periodica ma continuativa, matura di giorno in giorno ed è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno.
È da escludere, pertanto, come sostenuto dal ricorrente, che il diritto al compenso nasca all'esito dell'incarico e che la prescrizione incominci a decorrere dalla maturazione del diritto e cioè dalla cessazione del rapporto di custodia.
Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 318 e segg. in relazione agli artt. 3, 36, 38
e 41 Cost., il ricorrente ha dedotto che le dette disposizioni sono da considerare incostituzionali per il fatto che non prevedono che il custode dia l'assenso a rilevare i veicoli - beni, gravando così quest'ultimo di un onere che potrebbe non essere compreso nella sua attività di impresa o che potrebbe pesantemente ripercuotersi sulla sua attività economica, con conseguente limitazione della libertà di impresa.
Le tariffe forfettarie, poi, erano da ritenere illegittime, non remunerando un servizio prestato dal custode giudiziario con le più opportune garanzie.
Le citate disposizioni erano anche in contrasto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 151, il quale prevede la vendita o la distruzione solo se l'avente diritto non ritira il bene dissequestrato entro trenta giorni.
Sul punto, si osserva l'irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale. Nella fattispecie, la determinazione dell'importo complessivo da riconoscere al custode è stata compiuta mediante ricorso al criterio equitativo. Le norme come sopra richiamate sono state applicate per analogia al caso quanto alla corresponsione della somma complessivamente dovuta in cinque ratei annui a decorrere dall'anno 2006 e non già con riferimento alla previsione della L. 30 dicembre 2004, n. 311 dell'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito di sequestro dell'autorità giudiziaria. Nel caso in esame, infatti, risulta dal provvedimento impugnato che il GIP ha disposto unicamente la confisca e la distruzione del reperto con conseguente ordine di pagamento delle spese di recupero e di custodia.
Comunque, è da condividere l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore la fissazione di regole precise disciplinanti il procedimento di alienazione di beni sequestrati ed affidati in custodia giudiziaria. Peraltro, la disciplina di tale procedimento è stata fissata con Decreto 26 settembre 2005, quindi successivamente al provvedimento del GIP ed a quello impugnato che sono rispettivamente datati 16/3/2005 e 29/6/2005. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 laddove stabilisce al secondo comma che il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica Essa stata sollevata, sul rilievo che il procedimento di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost., nonché l'art. 111 Cost. sia perché il giudicante gode di una amplissima discrezionalità non ancorata a parametri certi e sia perché sono disattesi i diritti di difesa e di uguaglianza.
Ed invero, il procedimento di liquidazione non viola il diritto di difesa che è pienamente garantito dall'emissione dell'ordine di comparizione in camera di consiglio, ove le parti sono sentite, con rispetto del principio del contraddittorio. Il giudice, poi, una volta incardinato il procedimento, decide sulla base di criteri ben determinati che escludono ogni discrezionalità la quale è ben diversa dalla liquidazione in via equitativa del compenso, la cui legittimità è fuori discussione.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007