Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione, avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, del provvedimento, con il quale un ordine provinciale dei medici chirurghi odontoiatri abbia respinto la domanda, proposta da un medico iscritto nell'albo provinciale, per l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti, ai sensi dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, trova applicazione l'art. 9 del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo il quale la Commissione decide in merito all'iscrizione. Ne consegue che il relativo giudizio ha ad oggetto la cognizione piena del rapporto (che inerisce alla rimozione, attraverso un provvedimento autorizzatorio, di un limite all'esercizio di un diritto) e, quindi, non solo la verifica della legittimità del provvedimento, ma anche dei requisiti oggettivi e soggettivi, ai quali la legge subordina l'iscrizione. Pertanto, la Commissione non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., laddove respinga l'impugnazione del provvedimento denegatorio dell'iscrizione con una motivazione diversa da quella adottata dall'ordine provinciale ed in particolare ravvisando la carenza di dimostrazione da parte del richiedente del possesso di un requisito diverso da quello considerato mancante dall'ordine (nella specie l'ordine aveva rigettato la richiesta di iscrizione reputando che mancasse la frequentazione quadriennale di una scuola di specializzazione, mentre la Commissione aveva ritenuto assorbente la mancata dimostrazione del requisito dell'esercizio della professione psicoterapeutica in via preminente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RZ UN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MARCO CALABRESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONS ORD PROV ROMA MEDICI CHIRURGHI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TANGARI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE ROMA;
MINISTERO SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 109/97 della COMM.CENTR.ESERC.PROF.SAN. di ROMA, emessa il 14/03/97 e depositata il 26/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Marco CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dr. RU OR presentò all'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma domanda di iscrizione dell'albo degli psicoterapeuti, ma il Consiglio respinse la domanda (con delibera del 23 giugno 1994) per l'assenza del requisito del punto 3.1 delle linee guida di cui alla delibera n. 49/89 del Consiglio e cioè per non avere il medico frequentato una scuola già costituita da almeno quattro anni alla data della pubblicazione della legge 18 febbraio 1989, n. 56. Contro la decisione del Consiglio il OR propose ricorso (in data 3 marzo 1995) dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, chiedendo la riforma del provvedimento.
La Commissione Centrale respingeva il gravame (con sentenza del 26 giugno 1997) osservando che:
"a prescindere dalla questione concernente la validità del titolo di formazione acquisito, l'istanza del dr. OR non può trovare accoglimento per mancanza di uno dei requisiti previsti dal citato art. 35 della legge 1989 n. 56, atteso che il sanitario non ha prodotto alcun documento idoneo a provare la preminenza e continuità dell'attività psicoterapeutica.
Al contrario, dagli attestati di servizio a suo tempo presentati, risulta che il dr. OR, che ha iniziato ad esercitare la psicoterapia dal 1991, avrebbe sempre operato a titolo gratuito e su base volontaristica.
È evidente pertanto che il ricorrente, iscritto all'albo dei medici chirurghi dal 1978, traendo il proprio sostentamento da altra attività professionale, non ha esercitato la psicoterapia in via preminente." Contro la decisione ricorre il OR deducendo due motivi di censura;
illustrati da memoria;
resiste l'Ordine dei medici con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento in ordine ai motivi dedotti.
Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo e la nullità della decisione per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.). La tesi è che il Consiglio dell'Ordine aveva negato la iscrizione perché mancava il requisito della frequenza quadriennale di una scuola di specializzazione;
invece la Commissione, adita in sede giurisdizionale conferma la validità del provvedimento negativo, ma con diversa motivazione, e cioè rilevando la mancanza del requisito della attività "preminente" di cui allo art. 35 della legge 1989 n. 56.
Il motivo è infondato per le seguenti considerazioni. Il dr. OR ha presentato una domanda di ammissione all'Ordine provinciale dei medici per la iscrizione nell'albo degli psicoterapeuti. L'ordine ha aperto una procedura amministrativa che si è conclusa con un provvedimento motivato e negativo. Questa fase amministrativa, attiene, secondo la prevalente dottrina, alla emissione di provvedimento (positivo o negativo) di natura "autorizzatoria", intendendo per autorizzazione la "rimozione di quel limite che permette di esercitare un diritto pieno e tutelabile esistente anche prima dell'autorizzazione stessa"; la iscrizione all'albo degli psicoterapeuti è, per legge, disciplinata dal diritto amministrativo ed il potere di controllo dei requisiti richiesti dalla legge è affidato all'ente esponenziale (nella specie l'ordine provinciale dei medici).
Il provvedimento è emesso sia nell'interesse del soggetto che chiede l'iscrizione, sia nell'interesse pubblico, riferito all'ente esponenziale (che intende avere nel proprio ordine un soggetto esperto e professionalmente qualificato) ma riferito anche alla collettività degli utenti della prestazione sanitaria. (Cfr. per lo ius superveniens la legge 30 luglio 1998 n. 281, art. 1 secondo comma, che riconosce sette diritti fondamentali agli utenti e consumatori di servizi, pubblici e privati, inclusi i cd. servizi sanitari. Ius superveniens che non ha effetti retroattivi, ma che indica un preciso orientamento legislativo che opera anche nella definizione dell'ambito degli interessi pubblici che l'ordine professionale deve considerare come propri).
Successivamente al provvedimento negativo la legge riconosce al medico la facoltà di adire, per la prima volta, in sede giurisdizionale, la Commissione Centrale, alla quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento negativo e l'emissione del provvedimento positivo, adducendo di avere tutti i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare il requisito verificato come inidoneo (la frequentazione della scuola di specializzazione). L'oggetto del procedimento giurisdizionale è delimitato dalla domanda, che è diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla iscrizione e la decisione "in merito alla iscrizione" (cfr. art. 9 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221). Decisione di merito e dunque a cognizione piena non solo del contenuto della domanda, ma, nel contraddittorio con la controparte, della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi cui la legge, per il rilievo pubblico degli interessi tutelati, subordina la iscrizione stessa. Questa cognizione piena presuppone la conoscenza del provvedimento negativo emesso nella sede amministrativa, ma non delimita tale conoscenza a tale provvedimento, sicché la parte interessata all'iscrizione ha l'onere di documentare la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ed il giudice adito (la Commissione) ha il corrispondente potere cognitivo di verifica.
Non sussiste dunque alcuna violazione dei principi tantum devolutum quantum decisum (art. 112 c.p.c.) proprio per la ragione che Commissione Centrale, come giudice del merito, era il giudice dell'intero rapporto giuridico avente ad oggetto le due posizioni soggettive di tutela, quella del medico che pretendeva la iscrizione e quella dell'ente esponenziale che pretendeva invece la verifica dei requisiti legali per iscrizione. (Cfr. Cass.21-1- 1994 n. 564; 3 ottobre 1996 n. 8633). Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c., in relaz. art. 360 n. 3 c.p.c.) sostanziale, posto che il dr. OR non sarebbe stato posto neppure o in grado di "replicare" sulla dedotta mancanza del requisito della cd. preminenza della sua pratica psicoterapeutica. Ma nessuna violazione del contraddittorio si è verificata, proprio perché dall'esame della documentazione prodotta dal medico chiaramente emergeva la mancanza di tale requisito e sul punto la valutazione è in fatto e non è deducibile in sede di legittimità. (Cfr. Cass. 21-1-1994 n. 564). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Roma 5 febbraio 1999.
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1999.