Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5825
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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In tema di impugnazione, avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, del provvedimento, con il quale un ordine provinciale dei medici chirurghi odontoiatri abbia respinto la domanda, proposta da un medico iscritto nell'albo provinciale, per l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti, ai sensi dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, trova applicazione l'art. 9 del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo il quale la Commissione decide in merito all'iscrizione. Ne consegue che il relativo giudizio ha ad oggetto la cognizione piena del rapporto (che inerisce alla rimozione, attraverso un provvedimento autorizzatorio, di un limite all'esercizio di un diritto) e, quindi, non solo la verifica della legittimità del provvedimento, ma anche dei requisiti oggettivi e soggettivi, ai quali la legge subordina l'iscrizione. Pertanto, la Commissione non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., laddove respinga l'impugnazione del provvedimento denegatorio dell'iscrizione con una motivazione diversa da quella adottata dall'ordine provinciale ed in particolare ravvisando la carenza di dimostrazione da parte del richiedente del possesso di un requisito diverso da quello considerato mancante dall'ordine (nella specie l'ordine aveva rigettato la richiesta di iscrizione reputando che mancasse la frequentazione quadriennale di una scuola di specializzazione, mentre la Commissione aveva ritenuto assorbente la mancata dimostrazione del requisito dell'esercizio della professione psicoterapeutica in via preminente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5825
    Data del deposito : 12 giugno 1999

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