Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7873 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE GluDizie DI - R.G.N. 27042/01Dot . Vince0787 3/03 EquitaComposta da Il mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Paolo VITTORIA Cron. 17325 2060 Dott. Ernesto LUPO Con's ere - Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 05/03/03 SEGRETO -Rel. Consigliere C.C. Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVITEC SRL, corrente in San Lazzaro di Savena, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Fortunata Muccinelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALESSANDRO BROCCOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2003 PROGRAMMA 2000 DI ZI RL & C. con sede in 594 Prato, in persona del legale rappresentante pro -1- tempore Sig. LU ZI, nonchè ZI RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE FANTAPPIE' giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1547/01 del Tribunale di BOLOGNA, Sezione II Civile, emessa il 18/01/01 e depositata il 31/05/01 (R.G. 8623/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Pasquale FRISINA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. DOMENICO LI, che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Ricorso n. 27042/01 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 20.3.1998, la s.a.s. Programma 2000 e LU ZI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Bologna convenendo la soc. Cavitec con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna dell'opposta al pagamento della somma di f. 1.859.648 "O a quella somma ritenuta di giustizia". Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione e riteneva compensate tra le parti le ragioni di credito e debito. Proponeva appello la Cavitec s.r.l. Il tribunale di Bologna riteneva inammissibile l'appello, in quanto, essendo stata richiesta la condanna dell'opposta al pagamento della somma di £. 1.859.648, la richiesta di condanna alla somma ritenuta di giustizia, costituiva una formula di stile, con la conseguenza che la causa, decisa secondo equità, poteva solo essere impugnata con ricorso per cassazione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Cavitec, che ha presentato memoria. Resiste con controricorso la s.a.s. Programma 2000. Motivi della decisione 1.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto dal contesto del ricorso è possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, per intendere il significato e la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata (Cass. N. 12681/2001; Cass. N. 14728/2001).
1.2.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza per non aver ritenuto superato il limite di £. 2 milioni per la decisione secondo equità. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. per aver l'appello, mentre, proprioritenuto inammissibile perchè era stata richiesta, oltre ad una somma specifica, quella "ritenuta di giustizia”, era stato superato il limite della somma di f. 2 milioni.
2.1. Ritiene questa corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente e che il ricorso sia manifestamente fondato. Va preliminarmente rilevato che a norma dell'art. 339, ult. C., c.p.c. sono inappellabili le sentenze del giudice di pace decise secondo equità. 4 A norma dell'art. 113, C. 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede £ 2 milioni. Per determinare il valore della causa agli effetti dell'appellabilità delle sentenza del giudice di pace, devesi far riferimento ai criteri fissati per la competenza dagli artt. 10 e segg. c.p.c.. A tal fine deve aversi riguardo al valore della lite nel giudizio di primo grado, come fissato dall'atto di tenuto conto della causa petendi, neicitazione, limiti del petitum.
2.2. Nell'ipotesi di domanda in cui il bene richiesto si concreti in una somma di denaro, il valore, in caso di mancanza di contestazione della controparte, determinato secondo l'art. 14 c.p.c.. Non è quindi rilevante, ai fini di stabilire se la sentenza del giudice di pace, sia appellabile ○ ricorribile, la somma contenuta nell'eventuale esclusivamente quellastatuizione di condanna, ma richiesta con l'atto di citazione. Infatti è con il petitum contenuto in detto atto che si fissa per il giudice di pace il criterio di decisione (secondo equità secondo diritto), indipendentemente dal fatto che poi il giudice abbia 5 effettivamente deciso secondo equità secondo diritto, essendo, ai fini dell'impugnazione irrilevante quale criterio abbia il giudice adottato (Cass. S.U. 23.9.1998, n. 9493) e quindi, anche, a quale somma, abbia in concreto eventualmente condannato il convenuto.
2.3.Va, altresì, osservato che qualora l'attore abbia richiesto la condanna ad una somma determinata, l'ulteriore richiesta, in via alternativa con la formula "O quella diversa ritenuta di giustizia" 0 formule analoghe, in tanto non determina spostamento di competenza, in quanto detta somma richiesta in via alternativa, è da considerarsi contenuta nel limite massimo della competenza del giudice adito, ai sensi dell'ult. C. dell'art. 14 c.p.c. (Cass. 25.10.1982, n. 5580; Cass. 8.6.1993, n. 6383), con la conseguenza che il giudice adito nei limiti di questa sua competenza massima potrà accogliere la domanda senza incorrere in ultrapetizione. Sennonchè detta presunzione opera solo in relazione ala competenza per valore del giudice adito e non anche in relazione al criterio di decisione (art. 113 c.p.c.). ら 6 Da ciò consegue che se l'attore ha richiesto, in via alternativa ad una somma specificata entro i due milioni di lire, quella 'somma ritenuta di giustizia", dovrà ritenersi che detta somma richiesta alternativamente raggiunge i limiti massimi della competenza del giudice di pace, salvo che l'attore non abbia espressamente limitato detta somma alternativa £. due milioni (cfr. Cass. S.U. nella misura di n. 362/1999) 3. Nella fattispecie, con l'atto di opposizione l'attrice ha chiesto la condanna dell'opposta al 1.859.648 "O di quellapagamento della somma di f. somma ritenuta di giustizia”. Ne consegue che, alternativamente alla somma indicata specificamente, è stata richiesta una somma indeterminata, e come tale superiore a £. due milioni, sia pure nei limiti della competenza del giudice di pace (art. 7, c.p.c.). Ciò comporta che, dovendosi l'appellabilità della sentenza del giudice di pace determinare sulla base del solo punto se la causa doveva essere decisa secondo equità ° secondo diritto, a norma dell'art. dovendosi individuare il 113, 2°1 C. c.p.c., e criterio di decisione della causa sulla base del 7 valore, quale risulta dall'atto introduttivo, nella fattispecie, poichè era stata richiesta, per quanto in via alternativa, anche la condanna ad una somma da determinarsi entro il limite massimo della competenza del giudice di pace, la sentenza del giudice di pace doveva essere pronunciata secondo diritto, con la conseguenza che la stessa era appellabile e non ricorribile per cassazione. delNe consegue che è errata 1'impugnata sentenza tribunale che ha ritenuto inammissibile l'appello. L'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione del tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Visto l'art. 372 c. 2, c.p.c.. Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione ad altra sezione del tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, lì 5 marzo 2003. Il cons. est. Il Presidente Крими Andonio segrets E CANCELLIERE C1 Hanocero Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista