Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo consentito a quest'ultimo di modulare la prestazione dell'apprendista e l'addestramento pratico in relazione alle concrete esigenze dell'organizzazione aziendale.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificata all'intimato (mancanza di alcuni fogli) deve respingersi qualora l'originale del ricorso depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. rechi in calce la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione (non impugnata con la querela di falso) di eseguita consegna di "copia", dovendosi, per effetto di tale locuzione ritenere l'attestazione stessa necessariamente estesa, alla stregua dell'art. 137 cod. proc. civ., alla conformità della copia consegnata all'originale completo; peraltro la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione di alcuni fogli non ne determina l'inammissibilità ove dal contenuto delle altre pagine si comprendano pienamente la materia del contendere, i motivi del ricorso e le richieste rivolte alla Corte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11482 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 16978/99 r.g. proposto da:
GRAN CAFFÈ MO di RO RO & c. s.a.s., in persona del socio accomandatario Sig. RO RO, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso l'avv. Piero Amenta, che la rappresenta e difende assieme all'avv. Paolo Fanfani, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DR IS, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli n. 27, presso gli avv. Giorgio Bellotti e Gabriella Del Rosso, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
sul ricorso n. 19161/99 r.g. proposto da:
DR IS, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
GRAN CAFFÈ MO di RO RO & c. s.a.s., in persona del socio accomandatario sig. RO RO, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso avverso il ricorso incidentale;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 269/99 del 14.7.99 (in causa n. 504/98 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 7/2/2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Firenze, ND CR esponeva di essere stato dipendente della Gran Caffè Mozart s.a.s. dall'8.1.90 al 5.2.95 con qualifica, fino all'1.2.93, di apprendista banconiere e chiedeva di essere inquadrato fin dall'inizio come operaio di quinto livello, sulla base del CCNL Turismo. In subordine, chiedeva che detta qualifica fosse riconosciuta dall'8.1.92 o dal 3.5.92.
Costituitasi la società convenuta, il Pretore con sentenza del 17.9.98 accoglieva la domanda, ritenendo che la prestazione si era svolta fin dall'inizio con modalità tali da escludere il rapporto di apprendistato, essendo la prestazione stessa caratterizzata da sistematico lavoro straordinario e dalla mancanza di azione addestrativa. Proponeva appello il datore di lavoro sostenendo di aver adempiuto all'obbligo di addestramento consentendo al ND di diventare banconiere di quinto livello ed escludendo che lo straordinario fosse in grado di alterare il rapporto di apprendistato, non essendo esso vietato dalla legge. Con sentenza del 14.7.99 il Tribunale rigettava l'impugnazione. Rilevava il giudice che la trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro ordinario era procurata non dallo svolgimento dello straordinario - che non era in grado di alterare la struttura causale del contratto di apprendistato - ma dalla posizione assunta dal lavoratore nella struttura aziendale. Dato che i dipendenti (tutti operai qualificati, salvo l'attore) lavoravano in coppia, secondo una predeterminata turnazione, e che il ND era stato associato ad un altro dipendente più esperto, a meno di credere che quest'ultima coppia fosse meno efficiente delle altre, doveva necessariamente ritenersi che l'attore avesse svolto la stessa attività del collega qualificato, operando non come soggetto bisognoso di apprendimento, ma come unità pienamente operativa dell'azienda. Lo svolgimento dello straordinario (anch'esso in coppia) costituiva conferma ulteriore che il CA veniva considerato non un semplice apprendista, ma un soggetto pienamente inserito nella struttura aziendale nel pieno della professionalità. Avverso questa sentenza propone ricorso la società Gran Caffè Mozart. Il ND resiste e propone ricorso incidentale, cui a sua volta controricorre il datore di lavoro.
Motivi della decisione
Preliminarmente debbono riunirsi i due ricorsi, onde procedere alla loro trattazione in unico contesto.
Con l'unico, articolato, motivo il datore di lavoro deduce violazione degli artt. 2130-2134 c.c., della l. 19.1.55 n. 25 e del d.P.R. 30.12.56 n. 1668, nonché carenza di motivazione. Richiamata la nozione di apprendistato, quale rapporto speciale di lavoro in cui il datore è obbligato ad impartire all'apprendista l'insegnamento necessario per diventare lavoratore qualificato, la società ricorrente rileva che l'istruttoria ha evidenziato che tale obbligo è stato costantemente adempiuto. Esclude, inoltre, che la prestazione di straordinario sia di per sè incompatibile con tale tipo di rapporto, atteso che il divieto fissato dall'art. 10 della l. 25/55 ha un carattere meramente relazionale, non idoneo ad alterare la funzione economico-sociale del contratto di lavoro in oggetto. In ogni caso, il giudice di merito non ha tenuto conto della particolare eseguità dello straordinario richiesto (una volta al mese un turno domenicale di ore 6,40).
Contesta, inoltre, la ricorrente principale la logicità dell'assunto del giudice di merito a proposito dell'organizzazione del lavoro. Contestato che l'istruttoria abbia posto in evidenza che il personale lavorasse a coppie, rileva come le valutazioni al riguardo non considerino che il datore, per sue insindacabili scelte, avrebbe potuto pur sempre decidere di organizzare le coppie in maniera tale da rendere una di esse meno funzionale per la presenza dell'apprendista.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dal ND, il quale deduce che la copia a lui notificata è mancante di due pagine (quelle recanti i nn. 18 e 19) e sostiene di non essere venuto a conoscenza delle conclusioni proposte alla Corte dalla controparte. Al riguardo, deve rilevarsi, innanzitutto, che questa Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per l'incompletezza della copia notificata all'intimato a causa della mancanza di alcuni fogli deve respingersi, qualora l'originale del ricorso depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. rechi la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione (non impugnata con la querela di falso) di eseguita consegna di "copia", dovendosi, per effetto di tale locuzione ritenere l'attestazione stessa necessariamente estesa, alla stregua dell'art. 137 cod. proc. civ., alla conformità della copia consegnata all'originale completo (Cass. 11.1.94 n. 224). Deve in ogni caso osservarsi che l'atto contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 366 c.p.c. per l'ammissibilità del ricorso e che la denunziata omissione non arreca nessun pregiudizio alla parte controricorrente, atteso che dal contenuto delle pagine 1 - 17 e 20 si comprende pienamente il tenore dell'impugnazione, e per l'esposizione dei motivi e per le richieste rivolte alla Corte, che sono indicate già nella prima pagina del ricorso. È, pertanto, ampiamente soddisfatto anche il requisito della intelligibilità della materia del contendere che la giurisprudenza di questa Corte - al di fuori di ogni valutazione di carattere formale - ritiene essenziale ai fini della instaurazione di un valido contraddittorio (Cass. 12.1.2000 n. 278). Tanto premesso in punto di ammissibilità, il ricorso deve ritenersi fondato.
L'apprendistato, secondo la stessa definizione data dall'art. 2 della legge n. 25 del 1955, è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro (principio affermato da ultimo da Cass. 12.5.2000 n. 6134, che su questa premessa ritiene che dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore sia che dipendano da comprovate esigenze produttive dell'impresa).
Il giudice di merito nel procedere alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in oggetto non si è attenuto a questo principio di diritto, in quanto, invece di riscontrare se lo svolgimento della prestazione fosse stato effettivamente accompagnato dall'attività di istruzione, ha proceduto ad una serie di valutazioni circa le modalità dell'organizzazione aziendale non pertinenti al tema, traendo da esse la conclusione che nella specie non si vertesse in fattispecie di apprendistato.
Tutta la motivazione del Tribunale è, infatti, fondata sulla convinzione che l'apprendista per sua naturale carenza professionale possa garantire solo una prestazione quantitativamente e qualitativamente meno efficiente di quella degli altri dipendenti, per cui - in un sistema di lavoro quale quello dell'azienda convenuta - egli non avrebbe potuto entrare nella coppia di lavoro, a pena di disservizio organizzativo, e, quindi, avrebbe dovuto necessariamente aggiungersi ad altri due dipendenti qualificati.
Tale assunto è carente sul piano del riscontro nella fattispecie dei requisiti giuridici del rapporto di apprendistato, in quanto non considera che la legge non fissa al datore di impartire l'insegnamento pratico secondo particolari modalità, ma gli consente di modularlo secondo le esigenze aziendali, sulla base di valutazioni organizzative proprie del datore stesso, nell'unico rispetto dei limiti posti dall'art. 11 della legge 25/55. La decisione è, inoltre, carente anche sul piano della motivazione, in quanto il giudice considera la realtà aziendale in termini del tutto astratti senza verificare se, per le modalità concrete in cui il rapporto si svolgeva, il ND riceveva l'addestramento pratico e fosse in grado di eseguire l'attività lavorativa secondo le istruzioni fornitegli dai suoi colleghi più esperti, in modo da poter pervenire al grado di professionalità sufficiente ad acquisire la qualifica di banconista.
Passando al ricorso incidentale, deve rilevarsi che la procura speciale rilasciata a margine del controricorso dal ND ai suoi difensori è formulata nei seguenti termini: "delego a difendermi e rappresentarmi a ogni effetto di legge davanti alla Corte di cassazione contro la Gran Caffè Mozart di RO RO e c. sas, .. .. .., per il rigetto del ricorso notificato in data 16.9.99, .. .. ..". il Collegio, dinanzi a questa formula ritiene fondata l'eccezione avanzata dalla ricorrente principale che la procura si riferisse solo all'investitura per la difesa dal ricorso principale e non anche per la proposizione del ricorso incidentale. La volontà della parte è, infatti, formulata nel senso esclusivo di resistere al ricorso del datore contro la sentenza di merito, ma non nel senso di proporre autonomi motivi di impugnazione (seppure condizionati all'accoglimento del ricorso principale).
Di fronte a tanto chiara espressione di intenti non si pone, del resto, un problema di incertezza circa la volontà della parte e di conseguente sua interpretazione. Non può, pertanto, in questo caso farsi ricorso al criterio enunziato dalle Sezioni unite con la sentenza 10.4.2000 n. 108, secondo cui l'incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può dar luogo ad automatica pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma comporta che alla parte sia alla parte sia attribuita una volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ.. In conclusione, è fondato il ricorso principale, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per mancanza di procura speciale.
L'impugnata sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio: "L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo consentito allo stesso datore di modulare la prestazione dell'apprendista e l'addestramento pratico in relazione alle concrete esigenze dell'organizzazione aziendale". Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi e, accolto il ricorso principale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002