Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11482
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo consentito a quest'ultimo di modulare la prestazione dell'apprendista e l'addestramento pratico in relazione alle concrete esigenze dell'organizzazione aziendale.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificata all'intimato (mancanza di alcuni fogli) deve respingersi qualora l'originale del ricorso depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. rechi in calce la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione (non impugnata con la querela di falso) di eseguita consegna di "copia", dovendosi, per effetto di tale locuzione ritenere l'attestazione stessa necessariamente estesa, alla stregua dell'art. 137 cod. proc. civ., alla conformità della copia consegnata all'originale completo; peraltro la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione di alcuni fogli non ne determina l'inammissibilità ove dal contenuto delle altre pagine si comprendano pienamente la materia del contendere, i motivi del ricorso e le richieste rivolte alla Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11482
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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