Sentenza 4 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione, la Corte ha specificato che la condizione apposta al beneficio mira alla rapida eliminazione della situazione antigiuridica, di modo che non è accettabile che possa essere adempiuta fino alla scadenza del diverso termine normativo stabilito ai fini dell'estinzione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2014, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 04/12/2014
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - N. 3616
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 23550/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA TI nato a [...] il [...];
2. CA ZO nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 17.7.2013 del Tribunale di Benevento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. GALASSO Aurelio, che ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17.7.2013 il Tribunale di Benevento ordinava la revoca del beneficio della sospensione della pena, concesso a CA TU e CA ZO con sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 5.3.2012, irrevocabile il 17.10.2012. Premetteva il Tribunale che, con la sentenza sopraindicata, la sospensione della pena era stata subordinata alla demolizione delle opere abusive e che, a seguito di accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica, tale adempimento non era avvenuto. Riteneva, invero, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il termine per adempiere dovesse essere individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso i cui il Giudice non avesse provveduto alla sua indicazione. Le presunte irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale (peraltro neppure prodotto), dovevano ritenersi, secondo la stessa prospettazione difensiva (ricezione del plico con firma di altra persona), insussistenti.
2. Ricorrono per cassazione CA TU e CA ZO, a mezzo del difensore, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 163 cod. pen. con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Non avendo il Tribunale indicato il termine per adempiere all'obbligo cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, esso coincide con quello legale di cui all'art. 163 cod. pen., che per le contravvenzioni è di anni due.
La sentenza in questione è divenuta irrevocabile in data 17.10.2012, per cui il termine per adempiere alla condizione scadeva il 17.10.2014.
Sul punto vi è effettivamente un contrasto di giurisprudenza (altro indirizzo ritiene che il termine per adempiere vada individuato in giorni novanta), per cui appare opportuna la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 548 e 175 cod. proc. pen. in riferimento alla validità del titolo esecutivo.
A parte il fatto che la notifica era nulla, trattandosi di sentenza contumaciale non era certo onere dei ricorrenti allegare le ragioni della mancata conoscenza dell'atto (pur a voler ritenere la notifica formalmente regolare), essendo obbligo del giudice accertare siffatta avvenuta conoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. L'art. 165 cod. pen., nel prevedere la possibilità che la sospensione della pena venga subordinata all'adempimento di un obbligo (comma 1), stabilisce che il giudice nella sentenza indichi il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti (comma 4).
La mancata fissazione del suddetto termine non comporta però la nullità della clausola, ma solo la necessità della sua integrazione.
Di tanto sono del resto consapevoli gli stessi ricorrenti, i quali si limitano ad invocare l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale (Cass. pen. sez. 3 n. 7283 del 11.1.2007), secondo cui, in caso di mancata indicazione, il termine per l'adempimento coincide con quello legale di cui all'art. 163 cod. pen., che per le contravvenzioni è di anni due.
2.1. Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ormai consolidatosi (sicché non è necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite), secondo cui il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10581 del 6.2.2013). "È, infatti, irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l'adempimento dell'obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull'assetto territoriale. Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell'integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell'estinzione del reato" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 23840 del 13.5.2009).
2.2. Il Tribunale ha accertato che la sentenza era divenuta irrevocabile in data 17.10.2012 e che il termine di giorni novanta per provvedere alla demolizione era ampiamente decorso. Peraltro i ricorrenti non hanno fornito la prova che la demolizione sia avvenuta nel termine da essi stessi invocato e cioè di anni due dal passaggio in giudicato della sentenza (anche tale termine, secondo le stesse prospettazioni difensive, è scaduto il 17.10.2014).
3. Quanto alla notifica dell'estratto contumaciale, il Tribunale ha evidenziato che esso non era stato neppure prodotto e che, comunque, la ricezione dell'atto da parte di altro soggetto non costituiva di per sè motivo di nullità.
Peraltro con il ricorso si deduce genericamente la irritualità della notifica e si fa riferimento, per la prima volta, ad una richiesta di restituzione nel termine ex art 175 c.p.p.. E, come rilevato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, per verificare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contumace "occorre quanto meno l'allegazione di fatti e circostanze che non hanno consentito l'effettiva conoscenza"; ma tale profilo non risulta dedotto davanti al Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015