Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 26532
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Sentenza 21 maggio 2008

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 26532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26532
    Data del deposito : 21 maggio 2008

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