Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 2
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 26532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26532 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01252
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 021824/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO NI, N. IL 18/08/1975;
avverso SENTENZA del 06/02/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la decisione del tribunale di Barcellona P.G. che in data 28.10.2005 aveva condannato RO IN alla pena di Euro 4.000,00, di ammenda, con i doppi benefici, per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, per avere, in qualità di titolare di azienda zootecnica,
effettuato scarichi di acque reflue industriali - liquami zootecnici - senza autorizzazione;
fatto accertato in Barcellona P. G. il 21.2.2002.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato eccependo:
1) violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, non essendovi prova che i liquidi scaricati nel ruscello adiacente all'azienda fossero liquami provenienti da quest'ultima;
2) travisamento del fatto e violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, artt. 28 e 59, non potendosi definire industriali i reflui provenienti dall'attività zootecnica rientranti nella previsione dell'art. 28 citato;
3) violazione dell'art. 157 c.p., in quanto, il reato doveva ritenersi già prescritto all'atto della decisione di appello, avendo natura istantanea e, comunque, avendo il consulente del PM accertato nella consulenza depositata alla data del 6.5.2002 che non esistevano in atto scarichi abusivi;
4) violazione dell'art. 190 c.p.p., non essendo stata raggiunta la prova inconfutabile che il signor LD era il titolare o gestore dell'azienda zootecnica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve osservare che il reato sarebbe comunque prescritto alla luce delle precisazioni del consulente del PM correttamente citate dal ricorrente. Occorre tuttavia verificare se non ricorrano nella specie le condizioni indicate dall'art. 129 c.p.p.. Al riguardo rileva il Collegio che alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 4 del 2008, deve essere esclusa la sussistenza del reato.
Il D.Lgs. n. 4 del 2008, sopprimendo al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.101, comma 7, lett. b), le parole "che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto" e, quindi, innovando sensibilmente la precedente disciplina, parifica oramai, senza possibilità di limitazioni, alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame.
La modifica normativa operata, comportando il venire meno della "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" e dei criteri di individuazione di tale connessione, capovolge sostanzialmente i termini della questione rispetto alla disciplina regolata dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Mentre, infatti, con la situazione normativa pregressa, così come rilevato da questa Corte, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 28, comma 7, lett. b), - poi D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, ossia quando vi era la prova della connessione del terreno agricolo con le attività di allevamento (così Sez. 3^, n. 4500 del 17/11/2005 Rv. 233283); ora, per effetto della caducazione indicata, l'assimilazione prevista dell'art. 101, comma 7, delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola. Recita infatti, ora dell'art. 101, comma 7, D.Lgs. per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4 del 2008, "Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:....provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame."
Per effetto di tali modifiche si deve ritenere, pertanto, oramai di regola sanzionate solo in via amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006, art. 133, comma 2, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento.
L'unica eccezione rimane dunque quella - richiamata ad excludendum dell'art. 101, comma 7, - del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 che regola l'utilizzazione agronomica.
Posto dunque che l'utilizzazione agronomica, se in linea con la normativa vigente, anche in passato era da considerare legittima e non rientrava quindi in alcuna delle fattispecie sanzionatone del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, si deve ora ritenere che per effetto del combinato delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101 comma 7, art. 112 e art. 137, comma 14, (che, invece, non ha subito modifiche) nel caso di gestione degli effluenti di allevamento, continua a mantenere rilevanza penale la sola utilizzazione agronomica - così come definita dall'art. 74, lett. p) - nelle ipotesi in cui la stessa avvenga al di fuori dei casi o dei limiti consentiti.
Il che non risulta essere avvenuto nella specie.
La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e gli atti, a mente del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, vanno trasmessi alla Regione Siciliana per i profili di competenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi alla Regione Siciliana per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008