Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. (esercizio di una attività rumorosa contro le disposizioni di legge) l'evento perturbante è presunto "juris et de jure", sulla base del solo esercizio irregolare della professione o del mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità, per cui non è richiesto, come nella diversa ipotesi del primo comma, la prova dell'idoneità del rumore a turbare la quiete pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1998, n. 9728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9728 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 23 febbraio 1998
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 221
3. Dott. Giorgio Santacroce Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye Consigliere N. 47246/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- BA AL, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal OR di Livorno;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Persiani il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
F A T T O
AL BA venne tratto a giudizio, dinanzi al OR di Livorno, per rispondere:
A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 659 2^ Co. Cod. pen., per avere disturbato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale titolare dell'esercizio di pescheria "Semil Pesca", il riposo e le occupazioni degli abitanti la zona circostante mediante emissioni sonore causate dagli impianti dell'esercizio predetto che rilevazioni fonometriche eseguite dai tecnici della USL hanno evidenziato essere superiori ai limiti massimi di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. del 1^ marzo 1991;
B) del reato p. e p dall'art 650 cod. pen, per avere omesso di osservare, nella qualità di cui al capo A), un provvedimento legalmente emesso dall'Autorità per motivi di igiene ed in particolare l'ordinanza sindacale del 14 ottobre 1991 contenente l'intimazione a provvedere alla insonorizzazione dell'impianto di pertinenza della pescheria
Fatti tutti accertati in Livorno dal giugno 1991 al 20 ottobre 1995. Con sentenza del 3 ottobre 1997, il OR ha assolto l'imputato da reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e lo ha condannato alla pena di L 800.000 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo A).
C) In punto di fatto, il Giudicante ha accertato che, a seguito dell'ordinanza sindacale del 14 ottobre 1981, il BA aveva posto in essere degli interventi volti a ridurre il disturbo (ed è per questo che è stato assolto dal reato di cui all'art. 650 cod. pen.), ma che tali interventi non erano stati idonei a ridurre i rumori nei limiti prescritti dal D.P.C.M. del 1^ marzo 1991 perché, da una verifica effettuata dagli operatori della USL, era risultato un superamento del livello differenziale superiore a tre decibel e quindi il superamento del livello massimo consentito. Avverso tale decisione, il BA ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia:
1. la manifesta illogicità della motivazione per contraddittorietà della stessa sul punto in cui il OR ha ritenuto che le misure adottate erano sufficienti ad escludere il reato di cui al capo B) e non anche quello di cui al capo A), senza considerare che il reato contravvenzionale richiede pur sempre un coefficiente psichico minimo e che il superamento di pochi decibel del livello massimo differenziale è stato accertato in una sola occasione e sicuramente per effetto della diminuzione dei rumori di fondo;
2. la mancanza della motivazione sul punto, in cui il Giudice di merito ha ritenuto che i pannelli fonoassorbenti posti in essere non consentivano un'effettiva riduzione del disturbo;
3. l'erronea applicazione dell'art. 659, 2^ comma, cod. pen, non avendo il OR verificato se i rumori arrecavano disturbo ad un numero indeterminato di persone e non alla sola sig.ra LI sofferente di insonnia.
Le censure sono infondate.
Ed invero, il ricorrente innanzi tutto dimentica che, quanto meno fino all'intervento con la posa in opera dei pannelli fonoassorbenti, il BA ha sensibilmente superato i prescritti limiti massimi di esposizione al rumore.
In ogni caso, va considerato che è sufficiente la colpa per concretizzare l'elemento soggettivo, nei reati contravvenzionali e che tale colpa, nel caso in esame, è ravvisabile nell'aver omesso di accertare se le misure i adottate fossero idonee a ricondurre i rumori nei limiti prescritti.
Va anche considerato che la contestazione riguarda un reato continuato e precisamente più violazioni della stessa disposizione di legge, sicché era sufficiente anche l'accertamento di una sola violazione effettuato dopo gli interventi per far ritenere la continuazione rispetto alle violazioni accertate prima di tali interventi.
Quanto, poi alla seconda lagnanza, è evidente che la stessa non può trovare ingresso in questa sede di legittimità perché attiene ad una valutazione del giudice di merito, adeguatamente motivata con specifico riferimento ad un accertamento eseguito dal personale tecnico della USL.
Infine, quanto alla terza censura, è sufficiente rilevare che, nella ipotesi prevista dall'art. 659, 2^ comma, cod. pen. (esercizio di una attività rumorosa contro le disposizioni di legge), l'evento perturbante è presunto juris et de iure, sulla base del solo esercizio irregolare della professione o del mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità, per cui non è richiesto, come nella diversa ipotesi di cui al 1^ comma, la prova della idoneità del rumore a turbare la quiete pubblica (v. Sez. I^, 15 aprile 1996, Bedin in Cass. pen. 1997,1714). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 1998