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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16494 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato CALABRESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ZO IN che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16494 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 08/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato ad NO CR la misura cautelare della custodia in carcere per l'addebito di aver cagionato la morte - per motivi abietti o futili (dovuti a banali dissidi familiari per l'acquisto di un fondo agricolo, alla gestione del "Consorzio di irrigazione tra i proprietari dell'acqua privata Vena" e alla ristrutturazione e assegnazione di loculi all'interno della cappella funeraria di famiglia) e con premeditazione e profittando di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa - del cugino CE CR, detto Nicolò, attirato in un terreno adiacente alle loro rispettive abitazioni con lo stratagemma della manomissione del sistema di irrigazione del suddetto terreno e lì raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco;
e per i connessi addebiti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo utilizzata per l'omicidio. Fatti questi commessi in Reggio Calabria, frazione Rosario Valanidi, località Candico, il 20 ottobre 2019. 2. Dalle dichiarazioni dei figli della vittima, NI LO e ER CR, si è appreso che tra CE CR e NO CR vi erano dei dissidi per via di alcuni lavori di ristrutturazione di una cappella di famiglia all'interno del cimitero della frazione di Gallina per via di un appezzamento di terreno. Lo stesso si è desunto dalle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra i familiari della vittima, che fecero riferimento a contrasti e dissidi con l'indagato e soprattutto ai dispetti che quest'ultimo nell'ultimo periodo consumava ai danni della vittima, manomettendo la saracinesca dell'impianto di irrigazione. Di rilievo sono anche le affermazioni di costoro in ordine ai commenti che andavano facendo gli stessi familiari dell'indagato, dicendo che li aveva "rovinati" tutti. La moglie della vittima riferì anche che il cognato di NO CR, CE AT, aveva detto a GI AT di non essere a conoscenza del luogo preciso in cui NO CR si era rifugiato in seguito all'omicidio ma che lui gli aveva mandato a dire tramite terzi di costituirsi alle Forze dell'Ordine. 3. La polizia giudiziaria ha operato accertamenti tecnici all'interno dell'autovettura Suzuki Jimny dell'indagato e ha rilevato la presenza consistente di residui di polvere da sparo. Ha inoltre accertato, incrociando quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi con i dati e gli spostamenti immortalati dalle telecamere, che quella sera detta autovettura fu in uso all'indagato, che si mise alla guida della stessa dopo essere rientrato intorno alle 18,30 dal bar" Roma" 1 ovi si era intrattenuto nel pomeriggio e non ad altri componenti il suo nucleo familiare, in specie alla madre dell'indagato IA FO. A bordo di detta autovettura NO CR, lasciata la sua abitazione si portò nei pressi del terreno di sua proprietà, lì lasciò il fuoristrada, proseguì a piedi, raggiunse il terreno ove si trovava CE CR e lo colpì; quindi, recuperò il fuoristrada e si diresse verso l'abitazione di AL NÒ e lì lasciò l'autovettura. È significativo che la mattina seguente il lucchetto posto a presidio dell'ingresso a detto terreno fu trovato aperto e anche sul punto l'indagato non ha saputo fornire una spiegazione. 4. Come dagli stessi dichiarato, i congiunti della vittima, uditi gli spari, si affacciarono dalle proprie abitazioni e videro due lucine come di torcia elettrica (una delle quali poi si spegneva) e i fari di un'autovettura che poi proseguiva in direzione del luogo in cui è ubicata l'abitazione di AL NÒ, ove l'autovettura Suzuki Jimny rimase l'inteiga notte. Il giorno dopo il fatto, il figlio della vittima si presentò spontaneamente alla polizia giudiziaria per riferire quanto appreso dalla zia, RI.CR, ossia che quella mattina, alle ore 8,00, DO NÒ aveva portato l'autovettura jeep Suzuki di colore nero, di proprietà di NO CR, all'interno dello spiazzale antistante l'abitazione di questi, precisando che l'abitazione di DO NÒ dista da quella di NO CR circa due-tre chilometri. 5. Nell'immediatezza dell'omicidio, NO CR si era allontanato dalla propria abitazione e si era reso irreperibile anche telefonicamente non solo agli inquirenti ma anche ai suoi familiari che non solo non sono stato in grado di riferire ove fosse andato e quale fosse la destinazione del suo viaggio di lavoro, ma hanno affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del congiunto. NO CR si presentò agli inquirenti soltanto due giorni dopo il fatto, fornendo una versione assai poco plausibile e cioè che la sera in cui fu ucciso CE CR sentì gli spari mentre si trovava nei pressi del garage della sua abitazione e poi si allontanò da casa, senza una mera precisa, per lo stato di agitazione conseguente. Fece rientro in paese circa ventiquattro ore dopo, si recò, come dallo stesso dichiarato, prima dalla sorella CA e poi dalla cognata DO AT, senza nemmeno avvisare moglie e figlio. Disse anche di non sapere nulla del fuoristrada di colore verde condotta da un suo ex dipendente, GI AR, che la sera del fatto era stato visto 2 aggirarsi nei presi dell'abitazione in cu risiede AL NÒ, padre di DO NÒ. Dal canto suo, GI AR, sentito dalla polizia giudiziaria, dichiarò di non aver visto NO CR la sera del delitto aggirarsi nel paese e che lui quella sera era stato tutto il tempo presso la propria abitazione e che la sua autovettura Mitsubishi Pajero non era stata utilizzata da alcuno ed era rimasta parcheggiata tutto il tempo. 6. Venivano poi assunte sommarie informazioni da RI CE, che da tempo collaborava con la vittima alla manutenzione dei fondi agricoli. Questi ha riferito che intorno alle 18.40 CE CR lo aveva informato, tramite messaggio whatsapp, di aver provveduto a condurre il bestiame nel recinto;
ha aggiunto che NO CR era solito raggiungere i fondi agricoli con l'autovettura Suzuki Jimny e che, sceso dall'autovettura, si serviva di una torcia nel successivo cammino a piedi. Ha poi detto che negli ultimi tempi CE CR versava in uno stato di ansia e di agitazione, che quella sera questi si era recato sui fondi certamente per qualche imprevisto, che intorno alle 18,30 lui era stato contattato da CE AT, cognato di NO CR, che gli aveva chiesto dove era in quel momento e se l'indomani sarebbe stato libero o era già impegnato per qualche incombente. 7. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, con duplice atto, i difensori di NO CR, articolando più motivi, che possono essere cumulativamente riassunti nei termini che seguono. 7.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto di omicidio. L'ordinanza non si è confrontata con i rilievi difensivi tesi ad incrinare la portata indiziante di ciascun elemento addotto e non si è curata di verificare e dimostrare la conducenza univoca di ciascun elemento indiziante nella prospettiva decisoria. Essa non fa comprendere quale sarebbe la portata dimostrativa del fatto dell'allontanamento dell'indagato dalla propria abitazione nell'immediatezza dell'omicidio Non ha in alcun modo dimostrato la ricorrenza di una ipotesi di precostituzione di una forma di alibi, e ha dato valenza indiziaria ad un fatto che mai avrebbe potuto assumere tale carattere. Ha valorizzato in chiave indiziaria con evidenti errori: le dichiarazioni dell'operaio indiano RI CE, la cui lettura avrebbe dovuto introdurre, semmai, elementi di dissonanza con il costrutto d'accusa; il dato testimoniale secondo cui l'autovettura Mitsubishi Pajero, riconducibile a GI AR, la sera del fatto sarebbe stata vista transitare, dato di cui non è dato comprendere la conducenza;
3 P la restituzione dell'autovettura, fatto questo privo di connotazione indiziante;
i risultati delle intercettazioni delle conversazioni dei familiari della vittima, che discorrevano dell'astio tra il ricorrente e la vittima, senza però che sia dato comprendere quale fosse la loro fonte di conoscenza, quale il livello di astio, quale la scaturigine dell'astio, quale la consequenzialità temporale capace di giustificare una condotta criminosa così grave;
il rinvenimento di residui di polvere da sparo sull'autovettura che però era in uso non soltanto al ricorrente ma all'intero suo nucleo familiare, che la impiegava anche per andare a caccia;
il ragionamento meramente presuntivo per il quale a bordo dell'autovettura Suzuki JI, che fu ripresa al momento di allontanarsi dall'abitazione del ricorrente in orario compatibile con la partecipazione all'omicidio, vi fosse il ricorrente e non la madre, IA FO, che pure ne aveva il regolare uso, attribuendo a quest'ultima una dichiarazione invero mai fatta, ossia di non aver utilizzato l'autovettura quel giorno per i quotidiani spostamenti. Sul punto non sono conducenti le dichiarazioni di RI CR, che ha detto di aver visto TO FO all'interno della propria abitazione la sera del 20 ottobre 2019, perché la dichiarante non ha specificato il momento temporale a cui si è riferita. È una mera congettura quella per la quale le luci, tipiche dei fari di un'autovettura, viste nell'immediatezza dei fatti da alcuni soggetti che poi hanno reso dichiarazioni, erano quelle dell'autovettura Suzuki JI che, altrettanto congetturalmente, sarebbe stata in quel frangente utilizzata dal ricorrente. È una mera congettura quella per la quale detta autovettura, uscita dallo spiazzale dell'abitazione del ricorrente alle ore 18,34, si diresse verso il luogo in cui poi fu commesso l'omicidio. Quanto poi al movente, l'ordinanza impugnata non è riuscita a spiegare per quali ragioni risalenti vicende di contrasto familiare possano avere assunto una connotazione deflagrante tanto da determinare all'omicidio. L'ordinanza è così incorsa nell'assoluta illogicità dell'attività ricostruttiva affidata a fatti assolutamente incerti e congetturali;
ed è affetta da un ulteriore vizio, connesso all'elusione assoluta dei rilievi difensivi. In questa prospettiva critica, i rilievi più marcati devono essere riferiti ai passaggi in cui si attribuisce la disponibilità dell'autovettura in capo al ricorrente, escludendo che la potesse avere la madre. Parimenti illogico è l'assunto per il quale è implausibile che il ricorrente, rientrato a casa alle ore 18.30, non si accorse di chi stesse per uscire con l'autovettura Suzuki JI. IllogicbVsono poi gli argomenti spesi per superare la deduzione difensiva secondo cui non può affermarsi con certezza che alcuno dei familiari del ricorrente sia entrato e uscito dall'abitazione in quel tardo pomeriggio. Non è poi 4 comprensibile il senso della valorizzazione delle dichiarazioni di RI CE, nella parte in cui ha affermato che il ricorrente era solito raggiungere i terreni, presso cui avvenne l'omicidio, con l'autovettura Suzuki Jimny. Ancora manifestamente illogico è il superamento del rilievo difensivo dell'impossibilità di stabilire con certezza quale direzione prese l'autovettura una volta allontanatasi dall'abitazione del ricorrente. È poi incorsa in contraddizione nella parte in cui ha affermato che l'autovettura Mitsubishi Pajero vista transitare era quella di GI AR, che aveva detto di essere rimasto a casa, e ha asserito che vi era soltanto una somiglianza tra l'autovettura di AR e quella vista transitare. Sono inoltre illogiche le argomentazioni dirette a superare i rilievi difensivi connessi alla mancanza di conducenza nel rinvenimento dei residui di polvere da sparo. E lo sono anche quelle impiegate per svilire l'apporto dichiarativo di RI CR, che ha riferito di aver visto dei fanalini rossi di un veicolo rotondi, a fronte del fatto che l'autovettura del ricorrente ha i fanalini posteriori rettangolari o quadrati. Non è dato comprendere quale possa essere il significato indiziario del fatto che la mattina successiva all'omicidio il lucchetto di chiusura del cancello posto nella zona superiore del terreno presso cui avvenne l'omicidio non era chiuso. Assolutamente illogico è l'assunto con cui si è inteso superare il rilievo " 5 difensivo legato al fatto che ci era alcuna ragione che la vittima si dovese recare sul luogo in cui poi fu uccisa. Il Tribunale non ha preso atto, e ha eluso il dato, che il ricorrente, mentre era al bar, non ebbe modo di scorgere la vittima che sarebbe transitata lungo l'antistante strada, fatto peraltro non ripreso dalle telecamere ivi installate. 7.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo cautelare e della inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata ha illustrato con coerenza e logicità di argomenti un complesso di indizi che convergono, in una lettura unitaria, verso la responsabilità del ricorrente per il fatto in addebito cautelare. Gli elementi indiziari sono stati descritti singolarmente come certi, e ciascuno conducente, in termini di possibilità, alla persona del ricorrente, la cui colpevolezza è stata delineata come probabile all'esito e alla luce di una considerazione coordinata dei plurimi dati. 5 Si è fatto quindi buon governo del principio di diritto per il quale "ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine" - Sez., n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789 -. 3. Il Tribunale ha messo a fuoco alcuni tasselli che compongono, inseriti in una trama argomentativa logica e coerente, un quadro di alta probabilità di colpevolezza e si è fatto carico di rispondere a plurimi rilievi difensivi tesi, invero, ad accreditare una lettura parcellizzata dei numerosi elementi valorizzati in senso indiziario. 3.1. Il Tribunale ha anzitutto evidenziato che NO CR si allontanò dalla sua abitazione, il giorno del fatto, e i familiari non seppero dire dove fosse andato o meglio giustificarono l'assenza con la partenza per un non meglio precisato viaggio di lavoro, tesi poi smentita dallo stesso indagato. Aspetto ancor più indiziariamente pregnante, lui stesso, una volta rientrato in paese circa due giorni dopo, non giustificò in modo logico il suo allontanamento dall'abitazione appena dopo aver percepito, sentendo gli spari, che era accaduto qualcosa di grave. La deduzione dello stato di ansia come fattore che lo spinse ad allontanarsi per un giorno intero sin dalle ore serali e vagare senza una precisa e plausibile meta per luoghi montani non attribuisce alla versione resa una qualche verosimiglianza perché, a tutto voler concedere, non spiega come mai si determinò non solo a passare una intera notte e il giorno successivo fuori casa, ma anche a disattivare il telefono cellulare, non curandosi della forte preoccupazione che avrebbe ingenerato nei familiari che, ignari di dove si trovasse, erano pure nell'impossibilità di contattarlo. Non si tratta allora di prendere atto di una prova d'alibi falsa o fallita, perché il ricorrente non accampò di essersi trovato altrove nel momento in cui fu commesso l'omicidio, quanto di valutare un comportamento - l'allontanamento ingiustificato da casa proprio quando iniziano le prime indagini di polizia giudiziaria che possono consacrare l'esistenza di tracce di reato e le cautele (quale lo spegnimento del telefono cellulare) per non essere rintracciato e rintracciabile - che assume un significato univoco nel senso della sottrazione alle prime investigazioni. Molto opportunamente il Tribunale ha rilevato, proprio per far risaltare come quel comportamento rispose ad esigenze strettamente connesse agli sviluppi delle prime indagini per l'omicidio del cugino CE CR, che il 6 ricorrente, quando fece rientro in paese, non si recò a casa dai familiari, ma raggiunse prima l'abitazione della sorella e poi quella della cognata ove si incontrò con i suoli legali, proprio in vista di un possibile, se non probabile, coinvolgimento in quelle indagini, come riferito da DO AT che peraltro ha smentito l'assunto del ricorrente che questi si fosse da lei recato per discutere di questioni inerenti la propria attività commerciale. Si è così rafforzato il senso indiziario dell'allontanamento da casa a ridosso della commissione dell'omicidio nei termini poc'anzi illustrati. 3.2. É stato accertato che alle ore 18,34 del giorno del fatto, l'autovettura fuoristrada Suzuki Jimny in proprietà di NO CR lasciò l'abitazione di questi. Il Tribunale ha adeguatamente motivato l'affermazione che fosse proprio il ricorrente alla guida dell'autovettura e ha logicamente ricostruito il percorso che fece. La madre del ricorrente, IA FO, ha escluso di essersi recata, il giorno dell'omicidio, presso il terreno di sua proprietà sito nelle vicinanze del luogo del delitto e, benché non abbia precisato di non aver svolto altre incombenze fuori casa, a cui di solito attendeva facendo uso della predetta autovettura, non è seriamente contestabile che il senso di quanto riferito alle autorità inquirenti sia stato correttamente e logicamente interpretato. IA FO, quel giorno, non fece uso dell'autovettura; del resto, se ciò avesse fatto, specie nell'orario sopra indicato che è la ragione del significato indiziario dell'uso dell'autovettura, avrebbe certo dato conto delle ragioni per le quali l'autovettura fu lasciata nel cortile di casa di AL NÒ, suocero del figlio. Si consideri poi quanto dichiarato da DE CR, e opportunamente valorizzato dal Tribunale, ossia di aver visto IA FO all'interno della propria abitazione la sera del fatto. Se pure non sia stato precisato l'orario, il fatto che la dichiarante abbia parlato delle ore serali conferisce al dato un sicuro valore indiziario, perché esclude che l'autovettura Suzuki Jimny, che certo lasciò l'abitazione di NO CR e dei suoi familiari, avesse a bordo non quest'ultimo ma la madre. Ancora una volta, se fosse stata IA FO ad essersi allontanata da casa alle ore 18,34 a bordo della indicata autovettura, avrebbe dovuto dire e spiegare come mai rientrò a casa senza l'autovettura, perché mai la lasciò parcheggiata a casa del suocero del figlio, chi la accompagnò nel rientro, o se percorse il tragitto dii-itorno a piedi. Non è dato indiziariamente neutro che né il ricorrente né alcuno dei suoi familiari abbia saputo dare conto del perché quell'autovettura, lasciata l'abitazione di NO CR, si trovò ad essere parcheggiata per l'intera notte presso il suocero del ricorrente che, nel frattempo, era solo e senza possibilità di contatto con alcuno a vagare per luoghi montani. 7 Ancor più inspiegabile, se non nel senso della consapevolezza di un deliberato allontanamento di NO CR, è quel che fece DO NÒ, la quale, avvedutasi la mattina successiva al fatto della presenza dell'autovettura Suzuki Jimny parcheggiata nei pressi della sua abitazione, pensò bene di riportarla presso l'abitazione di NO CR e ciò senza chiedersi se questi o altri dei suoi stretti congiunti fossero lì nei pressi, giunti appunto con l'autovettura. 3.3. Su detta autovettura furono rinvenute particelle residue di polvere da sparo. La tesi difensiva per la quale, siccome l'autovettura era utilizzata anche dal nipote di NO CR, TR AT, per andare a caccia, allora i residui si spiegano agevolmente col fatto che vi trasportava fucili e munizioni per l'attività venatoria è stata scartata con motivazione logica dal Tribunale. Si è infatti rilevato che dalle dichiarazioni rese dalle due persone informate sui fatti sentiti dalla difesa non emerge quale sia stata l'ultima volta che TR AT si era recato a caccia con quella autovettura, ed è invece certo ,lion ne aveva fatto uso quel giorno. 3.4. Il Tribunale ha, con logicità di argomenti, superato l'obiezione difensiva volta a sminuire il valore indiziario delle dichiarazioni di RI CR, che riferì di aver visto, la sera del fatto e appena dopo uditi gli spari, un veicolo, con dei fanalini rossi rotondi, che si allontanava dal luogo in cui era stato appena commesso l'omicidio in direzione di Serra Valanidi, costeggiando il torrente lungo un percorso assai disagevole per le autovetture. Il riferimento alla forma dei fari, indicati come rotondi anziché quadrati come quelli montati sull'autovettura Suzuki Jimny, non è elemento che giova a privare di valore indiziario il racconto, perché, come ben osservato dal Tribunale, la visione in lontananza di un'autovettura con fari accesi nel buio ben può consegnare un risultato, quanto alla forma dei fari, impreciso, e certo non vale ad escludere che l'automezzo che procedeva ad andatura lenta lungo un tragitto molto accidentato fosse l'autovettura del ricorrente. 3.5. Altro elemento indiziario correttamente utilizzato dal Tribunale, e che concorre a definire il quadro di alta probabilità di colpevolezza, è costituito dal rilievo che NO CR, contrariamente a quanto dichiarato, dopo aver parcheggiato la sua autovettura presso l'abitazione di AL NÒ i fu prelevato a bordo dell'autovettura Mitsubishi Pajero del suo ex dipendente GI AR. Sulla base di alcune dichiarazioni testimoniali si è appurato che il predetto automezzo la sera del delitto si aggirava nei pressi dell'abitazione di AL NÒ proprio nell'orario in cui NO CR lasciava la sua autovettura in quei luoghi. E ciò, benché GI AR, sentito dalla polizia giudiziaria, abbia dichiarato che lui quel giorno non si era mosso da casa e che la sua autovettura era rimasta parcheggiata presso la sua abitazione e quindi non 8 era stata usata da alcuno. Oltre al dato testimoniale di LO AT e PA Agnelli, il Tribunale ha fatto riferimento alle immagini delle fotocamere che ripresero il fuoristrada Pajero alle ore 19,00 e che hanno consentito un approfondito controllo comparativo con quello in proprietà di AR, consentendo di concludere per la "completa verosimiglianza del veicolo ripreso dalle immagini della telecamera con il Mitsubishi Pajero" in proprietà di AR (fl. 61 dell'ordinanza impugnata). 3.6. Anche sul punto della valorizzazione indiziaria delle dichiarazioni di RI CE il Tribunale ha reso motivazione logica e compiuta. Questi ha riferito che NO CR era solito recarsi sui fondi agricoli che sono stato teatro dell'omicidio per mezzo della sua autovettura Suzuki Jimny. Il dato è di rilievo alla luce della ricostruzione operata dagli inquirenti del tragitto compiuto da detta autovettura dopo aver lasciato l'abitazione di CR alle ore 18.34. Si è accertato che l'autovettura percorse la strada che conduce ai luoghi dell'omicidio e lì i familiari della vittima, dopo aver sentito gli spari ed essersi affacciati dalle proprie abitazioni, videro i fari di un'autovettura e le lucine delle torce, trovando in tal modo conferma quanto detto da RI CE e cioè che NO CR, giunto sui fondi, era solito servirsi di una torcia elettrica, o di quella installata sul telefono cellulare, per poter farsi strada al buio. Non è poi da trascurare quanto dichiarato da DE CR, sorella della vittima, la quale ha detto che i terreni ove è stato ritrovato il cadavere del fratello possono essere raggiunti soltanto a piedi dopo aver percorso una strada sterrata di circa cinquecento metri, e che quei luoghi erano frequentati da poche persone, da lei, dal coniuge PA Paviglianiti, dal fratello defunto CE e da NO CR. Ha quindi rilevato che per un terzo non sarebbe per nulla agevole avventurarsi in quei luoghi. AR CE ha aggiunto che, se CE CR quella sera si recò sul fondo agricolo, ciò fece sicuramente per qualche imprevisto, e che non si sarebbe dovuto recare lì per chiudere l'acqua in quanto la vasca di raccolta era già piena. Il dato ha un significato indiziario alla luce di quanto detto dalla moglie della vittima, nel corso di una conversazione captata, dalla quale si trae che NO CR faceva dispetti al marito manomettendo la saracinesca dell'impianto di irrigazione dei fondi agricoli. E non è un caso, ha correttamente osservato il Tribunale, che il corpo della vittima fu rinvenuto proprio nei pressi della saracinesca dell'impianto di irrigazione. 3.7. Dato indiziario significativo, che il Tribunale ha logicamente utilizzato, è costituito dalla constatazione, l'indomani del fatto, che il lucchetto del cancello di ingresso nel fondo in proprietà di NO CR era stato lasciato aperto. NO CR non ha saputo dare una spiegazione di tale fatto anomalyhe si collega alla ricostruzione del percorso fatto dall'indagato appena dopo essersi 9 allontanato, la sera del fatto, dalla propria abitazione a bordo dell'autovettura Suzuki Jimny, e alle dichiarazioni, prima richiamate, di DE CR, sorella della vittima, in ordine alle persone che erano solite recarsi su quei luoghi. 3.8. Al di là del fatto che non sia stato descritto con particolare puntualità e dettaglio, il contrasto tra la vittima e NO CR è stato riferito concordemente dai suoi familiari e ha trovato una qualche conferma nelle dichiarazioni di RI CE, che ha riferito della forte preoccupazione che nell'ultimo periodo viveva CE CR. I familiari hanno raccontato di anni di dissidi e contrasti per motivi futili legati all'acquisto di un terreno e alla gestione della cappella funeraria di famiglia e hanno riferito di continue provocazioni e dispetti che, come si è prima detto, si sostanziavano anche nella manomissione dell'impianto di irrigazione. Si è delineato così un movente che, per quanto possa ancora essere definito nei suoi esatti contorni, è in grado di "fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità" e ciò perché detti indizi "all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme" si sono presentati "anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione" - Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Rv. 252889 -. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, facendo richiamo ai tratti di personalità dell'indagato sì come si è rivelata nella commissione del grave fatto di sangue;
al pericolo di fuga, che è reso concreto dalla valutazione del comportamento tenuto nell'immediatezza del fatto e attuale in ragione dell'affidamento che l'indagato può fare sull'aiuto e complicità dei familiari, sì come emerso nella ricostruzione indiziaria della vicenda;
al pericolo di inquinamento probatorio, potendo l'indagato, se rimesso in liberà, adoperarsi, per come si è rilevato dalle indagini compiute, per la costruzione di versioni di comodo, concordandole con i soggetti che gli hanno assicurato una rete di sostanziale complicità. Ha poi ricordato che, in ragione del tipo di addebito cautelare, vige, in punto di scelta della misura, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria, non superata da alcun elemento concreto di segno contrario. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 1'8 febbraio 2023.
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato CALABRESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ZO IN che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16494 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 08/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato ad NO CR la misura cautelare della custodia in carcere per l'addebito di aver cagionato la morte - per motivi abietti o futili (dovuti a banali dissidi familiari per l'acquisto di un fondo agricolo, alla gestione del "Consorzio di irrigazione tra i proprietari dell'acqua privata Vena" e alla ristrutturazione e assegnazione di loculi all'interno della cappella funeraria di famiglia) e con premeditazione e profittando di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa - del cugino CE CR, detto Nicolò, attirato in un terreno adiacente alle loro rispettive abitazioni con lo stratagemma della manomissione del sistema di irrigazione del suddetto terreno e lì raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco;
e per i connessi addebiti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo utilizzata per l'omicidio. Fatti questi commessi in Reggio Calabria, frazione Rosario Valanidi, località Candico, il 20 ottobre 2019. 2. Dalle dichiarazioni dei figli della vittima, NI LO e ER CR, si è appreso che tra CE CR e NO CR vi erano dei dissidi per via di alcuni lavori di ristrutturazione di una cappella di famiglia all'interno del cimitero della frazione di Gallina per via di un appezzamento di terreno. Lo stesso si è desunto dalle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra i familiari della vittima, che fecero riferimento a contrasti e dissidi con l'indagato e soprattutto ai dispetti che quest'ultimo nell'ultimo periodo consumava ai danni della vittima, manomettendo la saracinesca dell'impianto di irrigazione. Di rilievo sono anche le affermazioni di costoro in ordine ai commenti che andavano facendo gli stessi familiari dell'indagato, dicendo che li aveva "rovinati" tutti. La moglie della vittima riferì anche che il cognato di NO CR, CE AT, aveva detto a GI AT di non essere a conoscenza del luogo preciso in cui NO CR si era rifugiato in seguito all'omicidio ma che lui gli aveva mandato a dire tramite terzi di costituirsi alle Forze dell'Ordine. 3. La polizia giudiziaria ha operato accertamenti tecnici all'interno dell'autovettura Suzuki Jimny dell'indagato e ha rilevato la presenza consistente di residui di polvere da sparo. Ha inoltre accertato, incrociando quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi con i dati e gli spostamenti immortalati dalle telecamere, che quella sera detta autovettura fu in uso all'indagato, che si mise alla guida della stessa dopo essere rientrato intorno alle 18,30 dal bar" Roma" 1 ovi si era intrattenuto nel pomeriggio e non ad altri componenti il suo nucleo familiare, in specie alla madre dell'indagato IA FO. A bordo di detta autovettura NO CR, lasciata la sua abitazione si portò nei pressi del terreno di sua proprietà, lì lasciò il fuoristrada, proseguì a piedi, raggiunse il terreno ove si trovava CE CR e lo colpì; quindi, recuperò il fuoristrada e si diresse verso l'abitazione di AL NÒ e lì lasciò l'autovettura. È significativo che la mattina seguente il lucchetto posto a presidio dell'ingresso a detto terreno fu trovato aperto e anche sul punto l'indagato non ha saputo fornire una spiegazione. 4. Come dagli stessi dichiarato, i congiunti della vittima, uditi gli spari, si affacciarono dalle proprie abitazioni e videro due lucine come di torcia elettrica (una delle quali poi si spegneva) e i fari di un'autovettura che poi proseguiva in direzione del luogo in cui è ubicata l'abitazione di AL NÒ, ove l'autovettura Suzuki Jimny rimase l'inteiga notte. Il giorno dopo il fatto, il figlio della vittima si presentò spontaneamente alla polizia giudiziaria per riferire quanto appreso dalla zia, RI.CR, ossia che quella mattina, alle ore 8,00, DO NÒ aveva portato l'autovettura jeep Suzuki di colore nero, di proprietà di NO CR, all'interno dello spiazzale antistante l'abitazione di questi, precisando che l'abitazione di DO NÒ dista da quella di NO CR circa due-tre chilometri. 5. Nell'immediatezza dell'omicidio, NO CR si era allontanato dalla propria abitazione e si era reso irreperibile anche telefonicamente non solo agli inquirenti ma anche ai suoi familiari che non solo non sono stato in grado di riferire ove fosse andato e quale fosse la destinazione del suo viaggio di lavoro, ma hanno affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del congiunto. NO CR si presentò agli inquirenti soltanto due giorni dopo il fatto, fornendo una versione assai poco plausibile e cioè che la sera in cui fu ucciso CE CR sentì gli spari mentre si trovava nei pressi del garage della sua abitazione e poi si allontanò da casa, senza una mera precisa, per lo stato di agitazione conseguente. Fece rientro in paese circa ventiquattro ore dopo, si recò, come dallo stesso dichiarato, prima dalla sorella CA e poi dalla cognata DO AT, senza nemmeno avvisare moglie e figlio. Disse anche di non sapere nulla del fuoristrada di colore verde condotta da un suo ex dipendente, GI AR, che la sera del fatto era stato visto 2 aggirarsi nei presi dell'abitazione in cu risiede AL NÒ, padre di DO NÒ. Dal canto suo, GI AR, sentito dalla polizia giudiziaria, dichiarò di non aver visto NO CR la sera del delitto aggirarsi nel paese e che lui quella sera era stato tutto il tempo presso la propria abitazione e che la sua autovettura Mitsubishi Pajero non era stata utilizzata da alcuno ed era rimasta parcheggiata tutto il tempo. 6. Venivano poi assunte sommarie informazioni da RI CE, che da tempo collaborava con la vittima alla manutenzione dei fondi agricoli. Questi ha riferito che intorno alle 18.40 CE CR lo aveva informato, tramite messaggio whatsapp, di aver provveduto a condurre il bestiame nel recinto;
ha aggiunto che NO CR era solito raggiungere i fondi agricoli con l'autovettura Suzuki Jimny e che, sceso dall'autovettura, si serviva di una torcia nel successivo cammino a piedi. Ha poi detto che negli ultimi tempi CE CR versava in uno stato di ansia e di agitazione, che quella sera questi si era recato sui fondi certamente per qualche imprevisto, che intorno alle 18,30 lui era stato contattato da CE AT, cognato di NO CR, che gli aveva chiesto dove era in quel momento e se l'indomani sarebbe stato libero o era già impegnato per qualche incombente. 7. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, con duplice atto, i difensori di NO CR, articolando più motivi, che possono essere cumulativamente riassunti nei termini che seguono. 7.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto di omicidio. L'ordinanza non si è confrontata con i rilievi difensivi tesi ad incrinare la portata indiziante di ciascun elemento addotto e non si è curata di verificare e dimostrare la conducenza univoca di ciascun elemento indiziante nella prospettiva decisoria. Essa non fa comprendere quale sarebbe la portata dimostrativa del fatto dell'allontanamento dell'indagato dalla propria abitazione nell'immediatezza dell'omicidio Non ha in alcun modo dimostrato la ricorrenza di una ipotesi di precostituzione di una forma di alibi, e ha dato valenza indiziaria ad un fatto che mai avrebbe potuto assumere tale carattere. Ha valorizzato in chiave indiziaria con evidenti errori: le dichiarazioni dell'operaio indiano RI CE, la cui lettura avrebbe dovuto introdurre, semmai, elementi di dissonanza con il costrutto d'accusa; il dato testimoniale secondo cui l'autovettura Mitsubishi Pajero, riconducibile a GI AR, la sera del fatto sarebbe stata vista transitare, dato di cui non è dato comprendere la conducenza;
3 P la restituzione dell'autovettura, fatto questo privo di connotazione indiziante;
i risultati delle intercettazioni delle conversazioni dei familiari della vittima, che discorrevano dell'astio tra il ricorrente e la vittima, senza però che sia dato comprendere quale fosse la loro fonte di conoscenza, quale il livello di astio, quale la scaturigine dell'astio, quale la consequenzialità temporale capace di giustificare una condotta criminosa così grave;
il rinvenimento di residui di polvere da sparo sull'autovettura che però era in uso non soltanto al ricorrente ma all'intero suo nucleo familiare, che la impiegava anche per andare a caccia;
il ragionamento meramente presuntivo per il quale a bordo dell'autovettura Suzuki JI, che fu ripresa al momento di allontanarsi dall'abitazione del ricorrente in orario compatibile con la partecipazione all'omicidio, vi fosse il ricorrente e non la madre, IA FO, che pure ne aveva il regolare uso, attribuendo a quest'ultima una dichiarazione invero mai fatta, ossia di non aver utilizzato l'autovettura quel giorno per i quotidiani spostamenti. Sul punto non sono conducenti le dichiarazioni di RI CR, che ha detto di aver visto TO FO all'interno della propria abitazione la sera del 20 ottobre 2019, perché la dichiarante non ha specificato il momento temporale a cui si è riferita. È una mera congettura quella per la quale le luci, tipiche dei fari di un'autovettura, viste nell'immediatezza dei fatti da alcuni soggetti che poi hanno reso dichiarazioni, erano quelle dell'autovettura Suzuki JI che, altrettanto congetturalmente, sarebbe stata in quel frangente utilizzata dal ricorrente. È una mera congettura quella per la quale detta autovettura, uscita dallo spiazzale dell'abitazione del ricorrente alle ore 18,34, si diresse verso il luogo in cui poi fu commesso l'omicidio. Quanto poi al movente, l'ordinanza impugnata non è riuscita a spiegare per quali ragioni risalenti vicende di contrasto familiare possano avere assunto una connotazione deflagrante tanto da determinare all'omicidio. L'ordinanza è così incorsa nell'assoluta illogicità dell'attività ricostruttiva affidata a fatti assolutamente incerti e congetturali;
ed è affetta da un ulteriore vizio, connesso all'elusione assoluta dei rilievi difensivi. In questa prospettiva critica, i rilievi più marcati devono essere riferiti ai passaggi in cui si attribuisce la disponibilità dell'autovettura in capo al ricorrente, escludendo che la potesse avere la madre. Parimenti illogico è l'assunto per il quale è implausibile che il ricorrente, rientrato a casa alle ore 18.30, non si accorse di chi stesse per uscire con l'autovettura Suzuki JI. IllogicbVsono poi gli argomenti spesi per superare la deduzione difensiva secondo cui non può affermarsi con certezza che alcuno dei familiari del ricorrente sia entrato e uscito dall'abitazione in quel tardo pomeriggio. Non è poi 4 comprensibile il senso della valorizzazione delle dichiarazioni di RI CE, nella parte in cui ha affermato che il ricorrente era solito raggiungere i terreni, presso cui avvenne l'omicidio, con l'autovettura Suzuki Jimny. Ancora manifestamente illogico è il superamento del rilievo difensivo dell'impossibilità di stabilire con certezza quale direzione prese l'autovettura una volta allontanatasi dall'abitazione del ricorrente. È poi incorsa in contraddizione nella parte in cui ha affermato che l'autovettura Mitsubishi Pajero vista transitare era quella di GI AR, che aveva detto di essere rimasto a casa, e ha asserito che vi era soltanto una somiglianza tra l'autovettura di AR e quella vista transitare. Sono inoltre illogiche le argomentazioni dirette a superare i rilievi difensivi connessi alla mancanza di conducenza nel rinvenimento dei residui di polvere da sparo. E lo sono anche quelle impiegate per svilire l'apporto dichiarativo di RI CR, che ha riferito di aver visto dei fanalini rossi di un veicolo rotondi, a fronte del fatto che l'autovettura del ricorrente ha i fanalini posteriori rettangolari o quadrati. Non è dato comprendere quale possa essere il significato indiziario del fatto che la mattina successiva all'omicidio il lucchetto di chiusura del cancello posto nella zona superiore del terreno presso cui avvenne l'omicidio non era chiuso. Assolutamente illogico è l'assunto con cui si è inteso superare il rilievo " 5 difensivo legato al fatto che ci era alcuna ragione che la vittima si dovese recare sul luogo in cui poi fu uccisa. Il Tribunale non ha preso atto, e ha eluso il dato, che il ricorrente, mentre era al bar, non ebbe modo di scorgere la vittima che sarebbe transitata lungo l'antistante strada, fatto peraltro non ripreso dalle telecamere ivi installate. 7.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo cautelare e della inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata ha illustrato con coerenza e logicità di argomenti un complesso di indizi che convergono, in una lettura unitaria, verso la responsabilità del ricorrente per il fatto in addebito cautelare. Gli elementi indiziari sono stati descritti singolarmente come certi, e ciascuno conducente, in termini di possibilità, alla persona del ricorrente, la cui colpevolezza è stata delineata come probabile all'esito e alla luce di una considerazione coordinata dei plurimi dati. 5 Si è fatto quindi buon governo del principio di diritto per il quale "ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine" - Sez., n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789 -. 3. Il Tribunale ha messo a fuoco alcuni tasselli che compongono, inseriti in una trama argomentativa logica e coerente, un quadro di alta probabilità di colpevolezza e si è fatto carico di rispondere a plurimi rilievi difensivi tesi, invero, ad accreditare una lettura parcellizzata dei numerosi elementi valorizzati in senso indiziario. 3.1. Il Tribunale ha anzitutto evidenziato che NO CR si allontanò dalla sua abitazione, il giorno del fatto, e i familiari non seppero dire dove fosse andato o meglio giustificarono l'assenza con la partenza per un non meglio precisato viaggio di lavoro, tesi poi smentita dallo stesso indagato. Aspetto ancor più indiziariamente pregnante, lui stesso, una volta rientrato in paese circa due giorni dopo, non giustificò in modo logico il suo allontanamento dall'abitazione appena dopo aver percepito, sentendo gli spari, che era accaduto qualcosa di grave. La deduzione dello stato di ansia come fattore che lo spinse ad allontanarsi per un giorno intero sin dalle ore serali e vagare senza una precisa e plausibile meta per luoghi montani non attribuisce alla versione resa una qualche verosimiglianza perché, a tutto voler concedere, non spiega come mai si determinò non solo a passare una intera notte e il giorno successivo fuori casa, ma anche a disattivare il telefono cellulare, non curandosi della forte preoccupazione che avrebbe ingenerato nei familiari che, ignari di dove si trovasse, erano pure nell'impossibilità di contattarlo. Non si tratta allora di prendere atto di una prova d'alibi falsa o fallita, perché il ricorrente non accampò di essersi trovato altrove nel momento in cui fu commesso l'omicidio, quanto di valutare un comportamento - l'allontanamento ingiustificato da casa proprio quando iniziano le prime indagini di polizia giudiziaria che possono consacrare l'esistenza di tracce di reato e le cautele (quale lo spegnimento del telefono cellulare) per non essere rintracciato e rintracciabile - che assume un significato univoco nel senso della sottrazione alle prime investigazioni. Molto opportunamente il Tribunale ha rilevato, proprio per far risaltare come quel comportamento rispose ad esigenze strettamente connesse agli sviluppi delle prime indagini per l'omicidio del cugino CE CR, che il 6 ricorrente, quando fece rientro in paese, non si recò a casa dai familiari, ma raggiunse prima l'abitazione della sorella e poi quella della cognata ove si incontrò con i suoli legali, proprio in vista di un possibile, se non probabile, coinvolgimento in quelle indagini, come riferito da DO AT che peraltro ha smentito l'assunto del ricorrente che questi si fosse da lei recato per discutere di questioni inerenti la propria attività commerciale. Si è così rafforzato il senso indiziario dell'allontanamento da casa a ridosso della commissione dell'omicidio nei termini poc'anzi illustrati. 3.2. É stato accertato che alle ore 18,34 del giorno del fatto, l'autovettura fuoristrada Suzuki Jimny in proprietà di NO CR lasciò l'abitazione di questi. Il Tribunale ha adeguatamente motivato l'affermazione che fosse proprio il ricorrente alla guida dell'autovettura e ha logicamente ricostruito il percorso che fece. La madre del ricorrente, IA FO, ha escluso di essersi recata, il giorno dell'omicidio, presso il terreno di sua proprietà sito nelle vicinanze del luogo del delitto e, benché non abbia precisato di non aver svolto altre incombenze fuori casa, a cui di solito attendeva facendo uso della predetta autovettura, non è seriamente contestabile che il senso di quanto riferito alle autorità inquirenti sia stato correttamente e logicamente interpretato. IA FO, quel giorno, non fece uso dell'autovettura; del resto, se ciò avesse fatto, specie nell'orario sopra indicato che è la ragione del significato indiziario dell'uso dell'autovettura, avrebbe certo dato conto delle ragioni per le quali l'autovettura fu lasciata nel cortile di casa di AL NÒ, suocero del figlio. Si consideri poi quanto dichiarato da DE CR, e opportunamente valorizzato dal Tribunale, ossia di aver visto IA FO all'interno della propria abitazione la sera del fatto. Se pure non sia stato precisato l'orario, il fatto che la dichiarante abbia parlato delle ore serali conferisce al dato un sicuro valore indiziario, perché esclude che l'autovettura Suzuki Jimny, che certo lasciò l'abitazione di NO CR e dei suoi familiari, avesse a bordo non quest'ultimo ma la madre. Ancora una volta, se fosse stata IA FO ad essersi allontanata da casa alle ore 18,34 a bordo della indicata autovettura, avrebbe dovuto dire e spiegare come mai rientrò a casa senza l'autovettura, perché mai la lasciò parcheggiata a casa del suocero del figlio, chi la accompagnò nel rientro, o se percorse il tragitto dii-itorno a piedi. Non è dato indiziariamente neutro che né il ricorrente né alcuno dei suoi familiari abbia saputo dare conto del perché quell'autovettura, lasciata l'abitazione di NO CR, si trovò ad essere parcheggiata per l'intera notte presso il suocero del ricorrente che, nel frattempo, era solo e senza possibilità di contatto con alcuno a vagare per luoghi montani. 7 Ancor più inspiegabile, se non nel senso della consapevolezza di un deliberato allontanamento di NO CR, è quel che fece DO NÒ, la quale, avvedutasi la mattina successiva al fatto della presenza dell'autovettura Suzuki Jimny parcheggiata nei pressi della sua abitazione, pensò bene di riportarla presso l'abitazione di NO CR e ciò senza chiedersi se questi o altri dei suoi stretti congiunti fossero lì nei pressi, giunti appunto con l'autovettura. 3.3. Su detta autovettura furono rinvenute particelle residue di polvere da sparo. La tesi difensiva per la quale, siccome l'autovettura era utilizzata anche dal nipote di NO CR, TR AT, per andare a caccia, allora i residui si spiegano agevolmente col fatto che vi trasportava fucili e munizioni per l'attività venatoria è stata scartata con motivazione logica dal Tribunale. Si è infatti rilevato che dalle dichiarazioni rese dalle due persone informate sui fatti sentiti dalla difesa non emerge quale sia stata l'ultima volta che TR AT si era recato a caccia con quella autovettura, ed è invece certo ,lion ne aveva fatto uso quel giorno. 3.4. Il Tribunale ha, con logicità di argomenti, superato l'obiezione difensiva volta a sminuire il valore indiziario delle dichiarazioni di RI CR, che riferì di aver visto, la sera del fatto e appena dopo uditi gli spari, un veicolo, con dei fanalini rossi rotondi, che si allontanava dal luogo in cui era stato appena commesso l'omicidio in direzione di Serra Valanidi, costeggiando il torrente lungo un percorso assai disagevole per le autovetture. Il riferimento alla forma dei fari, indicati come rotondi anziché quadrati come quelli montati sull'autovettura Suzuki Jimny, non è elemento che giova a privare di valore indiziario il racconto, perché, come ben osservato dal Tribunale, la visione in lontananza di un'autovettura con fari accesi nel buio ben può consegnare un risultato, quanto alla forma dei fari, impreciso, e certo non vale ad escludere che l'automezzo che procedeva ad andatura lenta lungo un tragitto molto accidentato fosse l'autovettura del ricorrente. 3.5. Altro elemento indiziario correttamente utilizzato dal Tribunale, e che concorre a definire il quadro di alta probabilità di colpevolezza, è costituito dal rilievo che NO CR, contrariamente a quanto dichiarato, dopo aver parcheggiato la sua autovettura presso l'abitazione di AL NÒ i fu prelevato a bordo dell'autovettura Mitsubishi Pajero del suo ex dipendente GI AR. Sulla base di alcune dichiarazioni testimoniali si è appurato che il predetto automezzo la sera del delitto si aggirava nei pressi dell'abitazione di AL NÒ proprio nell'orario in cui NO CR lasciava la sua autovettura in quei luoghi. E ciò, benché GI AR, sentito dalla polizia giudiziaria, abbia dichiarato che lui quel giorno non si era mosso da casa e che la sua autovettura era rimasta parcheggiata presso la sua abitazione e quindi non 8 era stata usata da alcuno. Oltre al dato testimoniale di LO AT e PA Agnelli, il Tribunale ha fatto riferimento alle immagini delle fotocamere che ripresero il fuoristrada Pajero alle ore 19,00 e che hanno consentito un approfondito controllo comparativo con quello in proprietà di AR, consentendo di concludere per la "completa verosimiglianza del veicolo ripreso dalle immagini della telecamera con il Mitsubishi Pajero" in proprietà di AR (fl. 61 dell'ordinanza impugnata). 3.6. Anche sul punto della valorizzazione indiziaria delle dichiarazioni di RI CE il Tribunale ha reso motivazione logica e compiuta. Questi ha riferito che NO CR era solito recarsi sui fondi agricoli che sono stato teatro dell'omicidio per mezzo della sua autovettura Suzuki Jimny. Il dato è di rilievo alla luce della ricostruzione operata dagli inquirenti del tragitto compiuto da detta autovettura dopo aver lasciato l'abitazione di CR alle ore 18.34. Si è accertato che l'autovettura percorse la strada che conduce ai luoghi dell'omicidio e lì i familiari della vittima, dopo aver sentito gli spari ed essersi affacciati dalle proprie abitazioni, videro i fari di un'autovettura e le lucine delle torce, trovando in tal modo conferma quanto detto da RI CE e cioè che NO CR, giunto sui fondi, era solito servirsi di una torcia elettrica, o di quella installata sul telefono cellulare, per poter farsi strada al buio. Non è poi da trascurare quanto dichiarato da DE CR, sorella della vittima, la quale ha detto che i terreni ove è stato ritrovato il cadavere del fratello possono essere raggiunti soltanto a piedi dopo aver percorso una strada sterrata di circa cinquecento metri, e che quei luoghi erano frequentati da poche persone, da lei, dal coniuge PA Paviglianiti, dal fratello defunto CE e da NO CR. Ha quindi rilevato che per un terzo non sarebbe per nulla agevole avventurarsi in quei luoghi. AR CE ha aggiunto che, se CE CR quella sera si recò sul fondo agricolo, ciò fece sicuramente per qualche imprevisto, e che non si sarebbe dovuto recare lì per chiudere l'acqua in quanto la vasca di raccolta era già piena. Il dato ha un significato indiziario alla luce di quanto detto dalla moglie della vittima, nel corso di una conversazione captata, dalla quale si trae che NO CR faceva dispetti al marito manomettendo la saracinesca dell'impianto di irrigazione dei fondi agricoli. E non è un caso, ha correttamente osservato il Tribunale, che il corpo della vittima fu rinvenuto proprio nei pressi della saracinesca dell'impianto di irrigazione. 3.7. Dato indiziario significativo, che il Tribunale ha logicamente utilizzato, è costituito dalla constatazione, l'indomani del fatto, che il lucchetto del cancello di ingresso nel fondo in proprietà di NO CR era stato lasciato aperto. NO CR non ha saputo dare una spiegazione di tale fatto anomalyhe si collega alla ricostruzione del percorso fatto dall'indagato appena dopo essersi 9 allontanato, la sera del fatto, dalla propria abitazione a bordo dell'autovettura Suzuki Jimny, e alle dichiarazioni, prima richiamate, di DE CR, sorella della vittima, in ordine alle persone che erano solite recarsi su quei luoghi. 3.8. Al di là del fatto che non sia stato descritto con particolare puntualità e dettaglio, il contrasto tra la vittima e NO CR è stato riferito concordemente dai suoi familiari e ha trovato una qualche conferma nelle dichiarazioni di RI CE, che ha riferito della forte preoccupazione che nell'ultimo periodo viveva CE CR. I familiari hanno raccontato di anni di dissidi e contrasti per motivi futili legati all'acquisto di un terreno e alla gestione della cappella funeraria di famiglia e hanno riferito di continue provocazioni e dispetti che, come si è prima detto, si sostanziavano anche nella manomissione dell'impianto di irrigazione. Si è delineato così un movente che, per quanto possa ancora essere definito nei suoi esatti contorni, è in grado di "fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità" e ciò perché detti indizi "all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme" si sono presentati "anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione" - Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Rv. 252889 -. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, facendo richiamo ai tratti di personalità dell'indagato sì come si è rivelata nella commissione del grave fatto di sangue;
al pericolo di fuga, che è reso concreto dalla valutazione del comportamento tenuto nell'immediatezza del fatto e attuale in ragione dell'affidamento che l'indagato può fare sull'aiuto e complicità dei familiari, sì come emerso nella ricostruzione indiziaria della vicenda;
al pericolo di inquinamento probatorio, potendo l'indagato, se rimesso in liberà, adoperarsi, per come si è rilevato dalle indagini compiute, per la costruzione di versioni di comodo, concordandole con i soggetti che gli hanno assicurato una rete di sostanziale complicità. Ha poi ricordato che, in ragione del tipo di addebito cautelare, vige, in punto di scelta della misura, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria, non superata da alcun elemento concreto di segno contrario. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 1'8 febbraio 2023.