Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2017, n. 18328
CASS
Sentenza 24 febbraio 2017

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Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (In motivazione la Corte ha precisato che il regime giuridico non è mutato per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha ridotto il periodo di sospensione a quello di congedo ordinario dei magistrati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2017, n. 18328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18328
Data del deposito : 24 febbraio 2017

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