Sentenza 24 febbraio 2017
Massime • 1
Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (In motivazione la Corte ha precisato che il regime giuridico non è mutato per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha ridotto il periodo di sospensione a quello di congedo ordinario dei magistrati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2017, n. 18328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18328 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2017 |
Testo completo
18328-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 239/2017 Presidente ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE MARIA VESSICHELLI N.27164/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI IRENE SCORDAMAGLIA FERDINANDO LIGNOLA Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IV EO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
наlette/sexſtite le conclusioni del PG, Re o Acillo, che ha caulino pe l'ie munibilità del ricono Udit i difensor Avv.; е RITENUTO IN FATTO 1 - Con ordinanza del 25 maggio 2016, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da MA IV contro la sentenza del Tribunale di Pescara del 9 luglio 2015, ritenendo lo stesso tardivo in quanto proposto dopo la perenzione del termine per impugnare il Tribunale si era riservato di depositare la motivazione della sentenza in 60 giorni, termine che aveva osservato;
i 45 giorni del termine per impugnare erano così decorsi a partire dal 7 settembre 2015, non determinando il periodo feriale alcuna sospensione del termine, per giungere fino al 22 ottobre 2015 - e precisamente il 10 novembre 2015. 2 Propone ricorso l'imputato, personalmente, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, in quanto la sospensione dei termini durante il periodo feriale riguarda anche quello relativo al deposito della sentenza che era pertanto scaduto solo l'8 ottobre 2015, rendendo quindi tempestivo l'appello. Il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità è un evidente vulnus del potere normativo che appartiene ad altri organi dello Stato e si traduce in una chiara lesione dei diritti della difesa. 3 Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto Roberto Aniello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sulla scorta del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che il termine per il deposito della sentenza sia soggetto alla sospensione durante il periodo feriale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1 Come si riconosce nello stesso ricorso, l'orientamento costante di questa Corte è nel senso che il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza, che resta sospeso per tutto il periodo feriale (da ultimo: Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 263144 che riprende il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con sentenza n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335). Né vi è motivo di mutare tale indirizzo in considerazione del fatto che il termine per redigere e depositare la motivazione della sentenza non è un termine fissato a garanzia e tutela dei diritti della difesa, che anzi sarebbe danneggiata dalla sua sospensione vedendosi allungati i tempi processuali non strettamente connessi alla sua difesa, ma è stato disciplinato solo per consentire al giudice di stendere, in un termine più congruo, motivazioni di particolare complessità. Le ragioni della difesa trovano invece adeguato riconoscimento e tutela nella sospensione, nel periodo feriale, del termine per impugnare, questo sì fissato a sua tutela. 1 Così che l'argomentazione spesa nel ricorso, la pretermissione dei diritti della difesa, risulta priva di fondamento. In via più generale occorre poi ribadire che la sospensione dei termini nel perdio feriale, direttamente prevista per legge (con la legge 7 ottobre 1969 n. 742 e successive modifiche), è un istituto introdotto nell'ordinamento per consentire ai difensori di godere di un periodo di riposo, mentre è diverso il regime delle ferie dei magistrati che viene deciso annualmente con provvedimenti singoli, che possono anche in parte non coincidere con il periodo di ferie garantito agli avvocati. Né hanno mutato i termini della questione le modifiche introdotte alla durata del periodo di sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto e non più dal 1 agosto al 15 settembre) ed al numero di giorni di ferie dei magistrati (di 30 giorni e non più di 45) previste dall'art. 16, commi 1 e 2, d.l. 12/09/2014 n. 132 conv. In kl. 10/11/14 n. 162, avendo queste determinato solo una contrazione di entrambi i periodi, non mutando però il fatto che il periodo di sospensione feriale è fissato a salvaguardia del diritto al riposo degli avvocati ed è inderogabilmente fissato dalla legge, mentre le ferie dei magistrati possono essere concesse, singolarmente, anche in periodi diversi da quelli di sospensione dell'ordinaria attività giudiziaria, determinata dalle norme citate. 3 All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Enrico Vittorio Stanislag Scarlini 2 DEPOSITATA IN CANCELLERA add 11 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO шт 2