Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 16808
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Sentenza 23 marzo 2004

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Un reato comune è soggettivamente politico, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, cod. pen., allorché sia qualificato da un movente di natura politica, nel senso che l'agente sia stato determinato, in tutto o in parte, a delinquere al fine di incidere sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche proprie dello Stato, o anche offendere un diritto politico del cittadino, sì che non è sufficiente ad escludere la natura politica del delitto comune la circostanza che esso sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., rilevando che l'omicidio in territorio afgano della giornalista italiana Maria Grazia Cutuli, e degli altri che si trovavano con lei, era stato commesso non solo a scopo di rapina, ma anche per dimostrare all'opinione pubblica mondiale che la coalizione militare straniera, tra la quale l'Italia, che in vario modo si opponeva al regime dei talebani, non aveva acquisito il controllo del paese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 16808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16808
    Data del deposito : 23 marzo 2004

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