Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
Un reato comune è soggettivamente politico, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, cod. pen., allorché sia qualificato da un movente di natura politica, nel senso che l'agente sia stato determinato, in tutto o in parte, a delinquere al fine di incidere sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche proprie dello Stato, o anche offendere un diritto politico del cittadino, sì che non è sufficiente ad escludere la natura politica del delitto comune la circostanza che esso sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., rilevando che l'omicidio in territorio afgano della giornalista italiana Maria Grazia Cutuli, e degli altri che si trovavano con lei, era stato commesso non solo a scopo di rapina, ma anche per dimostrare all'opinione pubblica mondiale che la coalizione militare straniera, tra la quale l'Italia, che in vario modo si opponeva al regime dei talebani, non aveva acquisito il controllo del paese).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 16808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16808 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1585
Dott. CAMPO Stefano S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 044908/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
nei confronti di:
1) AD AH FE nato a [...] - Afghanistan;
2) IS JA, nato a [...] - Afghanistan;
3) MA JN, nato a [...];
avverso ORDINANZA del 06/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO. sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 06/11/2003 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza 02/08/2003, con la quale il G.I.P. del Tribunale in sede aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di MA TA AI, IS JA e AR IA, sottoposti a indagini per delitti di rapina aggravata e di omicidio aggravato in danno della RN ARia GR CU, commessi in concorso con altre persone non identificate nel distretto di Sarobi lungo la strada Kabul-Jalalabad in data 19/11/2001.
Il Tribunale premetteva in fatto: a) che, a seguito di indagini svolte dalle autorità afgane e dalla DIGOS in occasione degli omicidi della CU e del RN spagnolo IO Fuentes, era emerso che MA TA era stato trovato in possesso di effetti personali della RN uccisa;
b) che lo stesso aveva giustificato il possesso di tali oggetti con il fatto che, essendo stato incaricato di svolgere indagini per l'omicidio, aveva contattato altre persone, e cioè IS e AR, le quali gli avevano consegnato tali oggetti al fine di condurlo sulle tracce degli assassini;
c) che per i delitti di rapina ed omicidio era stata richiesta l'applicazione della misura cautelare rigettata dal G.I.P. con ordinanza 13/01/2003 sull'assunto che mancava la condizione di procedibilità prevista dall'art. 10 e p., in quanto gli indagati non erano presenti nel territorio dello Stato;
d) che, a seguito di appello del P.M., con ordinanza 13/03/2003 il Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare sull'assunto che la presenza degli indagati nel territorio dello Stato costituisce una condizione di punibilità e non di procedibilità; e) che la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, con sentenza 11/07/2003 annullava senza rinvio l'ordinanza impugnata sull'assunto che la presenza del reo nel territorio dello Stato costituisce una condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 10 c.p.; f) che successivamente - a seguito di nuova richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare fondata sul presupposto che il movente che aveva determinato i delitti era di natura politica, di guisa che, ai sensi dell'art. 8 c.p., ai fini della procedibilità non era richiesta la presenza del reo nel territorio dello Stato - con ordinanza 02/08/2003 il G.I.P. rigettava di nuovo la richiesta di applicazione della misura sull'assunto che i reati contestati non erano ne' soggettivamente, nè oggettivamente politici;
g) che avverso tale ordinanza il P.M. aveva proposto appello sostenendo la natura politica dei delitti contestati.
Ciò premesso, il Tribunale escludeva che i delitti in esame fossero stati determinati da motivi politici, rilevando che, a seguito della confusione venutasi a creare con la caduta del regime dei talebani, scopo dei predoni era quello di rapinare i viaggiatori e che comunque nella condotta degli agenti faceva difetto l'interesse politico direttamente riferibile allo Stato italiano e al cittadino italiano. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, deducendo, da un lato, che il Tribunale non aveva considerato che dalle informazioni provenienti dalla DIGOS e dai servizi segreti afgani (queste ultime comunicate attraverso l'Ambasciata d'Italia a Kabul) era emerso che l'omicidio aveva natura politica, in quanto MA TA apparteneva a formazioni paramilitari operanti nel distretto di Sarobi, dove venivano fomentati disordini per dimostrare all'opinione pubblica mondiale che le forze occidentali non avevano acquisito il controllo del paese e che l'Afghanistan non era un luogo sicuro per gli stranieri, e rilevando, dall'altro, che il Tribunale non aveva considerato che gli attentati erano stati commessi nei confronti di giornalisti stranieri proprio per affermare la tesi talebana che l'Afghanistan era ancora un, paese libero. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale relativa al terzo comma dell'art. 8 c.p., sono delitti oggettivamente politici quelli diretti ad offendere un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, mentre sono soggettivamente politici quelli comuni, determinati in tutto o in parte, da motivi politici. Nel delitto oggettivamente politico è rilevante solo la natura del bene giuridico offeso, mentre per la sussistenza del delitto comune soggettivamente politico è necessario che ricorra un movente di natura politica nel senso che l'agente sia stato spinto a delinquere al fine di poter incidere sulla esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche proprie dello Stato o offendere un delitto politico del cittadino. Nè può ritenersi sufficiente ad escludere la natura politica del delitto comune la circostanza che il delitto sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici, atteso il tenore letterale dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 8 c.p., che equipara il delitto politico al delitto comune determinato "in tutto o in parte" da motivi politici. Orbene nel caso di specie i giudici di merito hanno escluso le finalità politiche dell'omicidio, argomentando in particolare che l'omicidio fu commesso da una banda di predoni non per fini politici, ma solo a scopo di rapina e che comunque "farebbe difetto nella condotta degli agenti l'interesse politico direttamente riferibile allo Stato italiano e al cittadino italiano". Tale motivazione, allo stato degli atti, appare da un lato carente e dall'altro manifestamente illogica, in quanto è in contrasto con quanto emerso da tutte le informative (della DIGOS, dei servizi segreti afgani e della nostra Ambasciata a Kabul), delle quali si fa cenno in modo specifico nello stesso provvedimento impugnato, senza però tenere conto della loro effettiva rilevanza. Infatti dalle suddette informative emerge che l'omicidio in questione fu determinato dall'intento di dimostrare che il regime dei talebani era ancora in grado di mantenere il controllo del territorio e delle principali vie di accesso al paese e che per tale ragione venivano operati blocchi stradali e fomentati disordini da parte di formazioni paramilitari, cui apparteneva MA TA, operanti nel distretto di Sarobi ed ancora fedeli al regime deposto. In particolare la finalità politica degli omicidi, sulla base dei dati sinora raccolti, si desume in modo evidente sia dal fatto che furono malmenati ed uccisi giornalisti che appartenevano a Stati occidentali che si opponevano al regime dei talebani, ancora forte nella zona dove si verificarono i fatti di sangue, sia dalla circostanza che gli atti ostili furono commessi dagli stessi predoni non contro tutti coloro che attraversavano il confine, ma solo nei confronti di giornalisti stranieri occidentali che erano in grado di riferire al mondo intero ciò che effettivamente stava accadendo in Afghanistan. A riprova della fondatezza di tale assunto va evidenziato che nelle stesse circostanze di tempo e di luogo altri tre giornalisti di nazionalità greca furono lasciati andare solo perché il loro accompagnatore aveva garantito circa la loro fede musulmana, così come il giorno precedente altri giornalisti, in quanto cittadini filippini, non subirono alcuna ostilità da parte degli stessi predoni. Da ciò il giudice di merito avrebbe dovuto desumere che sussisteva uno specifico interesse politico riferibile allo Stato Italiano, in quanto tale azione dimostrativa era diretta non solo a minare il prestigio e la credibilità di quegli Stati, che avevano partecipato al conflitto contro il regime dei talebani, o che si erano comunque adoperati, come quello italiano, per ristabilire nel paese un clima democratico e di convivenza civile, ma anche ad impedire ad una RN italiana, quale la CU, e ad altri giornalisti occidentali di esercitare il loro diritto all'informazione. Pertanto - alla luce delle circostanze allo stato risultanti dagli atti, dalle quali è emerso che gli autori dell'omicidio agirono anche per l'affermazione di idealità e concezioni politiche - deve ritenersi che l'omicidio della CU, e degli altri che si trovavano con lei) fu commesso non solo a scopo di rapina, ma anche per dimostrare all'opinione pubblica mondiale che la coalizione militare straniera non aveva acquisito il controllo del paese, di guisa che il movente che determinò l'azione degli assassini doveva considerarsi anche di natura politica, in quanto diretto a contrastare idee e tendenze politiche proprie degli Stati occidentali, tra i quali l'Italia, che in vario modo si opponevano al regime dei talebani.
Ne consegue che, poiché la motivazione è da un lato carene e dall'altro manifestamente illogica in relazione alla valutazione di specifici elementi risultanti dagli atti, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, che procederà a nuovo esame alla luce dei principi di diritto dianzi esposti.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004