Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2014, n. 12021
CASS
Sentenza 6 febbraio 2014

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Non integra il reato di cui all'art. 361 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una "notitia criminis", e non di elementi di mero sospetto.

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    Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 6 febbraio - 13 marzo 2014, n. 12021. Rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 361 c.p. perché, essendo a conoscenza in ragione del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni di pubblici ufficiali, di una notizia di reato, concordavano di omettere di darne doverosa comunicazione all'autorità giudiziaria. Giunta pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la competente Corte di appello, ivi deducendo difetto di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 361 c.p.. Quest'ultimo, nella specie, contestava che il pubblico ufficiale che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2014, n. 12021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12021
Data del deposito : 6 febbraio 2014

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