Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11146 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Q1 1 1 4 6 10 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Eliminazione di SEZIONE TERZA CIVILE infiltrazioni d'acqua Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5639/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron.28753 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Consigliere Rep.2885 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 12/04/02 Dott. Alfonso AMATUCCI T ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CANALI FREDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE perdiritti € 1,55 UFENTE 12, presso lo studio dell'avvocato BRESMES 29 LUG. 2002. IL CANCELLIERE FRANCESCO, difesa dall'avvocato VITTORIO PACCHIAROTTI, giusta delega in atti;
€0,77 1.1500 ricorrente CANCELLERI
contro
D'OVIDIO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALAZIONE CLODIA, 167, presso lo studio dall'avvocatodell'avvocato LINO ITALO NATALE, difeso VE AR, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente2002 UFFICIO COPIE Bilasciate copia entit 891 avverso la sentenza n. 133/98 del Tribunale D'OV al Sig. per dirittl 4.23.24 1407.93 il IL CANCELLIERE VELLETRI, sezione seconda civile emessa il 26/11/1997, depositata il 06/02/98; rg.2050/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per per it la inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 29.1.1994 il pretore di EN rigettò la domanda proposta nei confronti di Freda Ca- nale da FR D'OV il quale aveva domandato che il pretore previa declaratoria che la causa delle infil- trazioni d'acqua verificatesi nel proprio garage andava individuata nella posa in opera, sul terrazzo sopra- stante, di pali di sostegno di una tenda parasole, la cui fissazione aveva causato la foratura del manto di asfalto posto sul piano di calpestio aveva domandato che il pretore volesse "conseguentemente condannare la کے convenuta a fare quanto necessario al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale dell'attore". Ritenne il pretore che dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio era risultato che le infiltrazioni non erano dipese dalla effettuata installazione della 2 tenda parasole ma dallo stato della impermeabilizzazio- ne e che, per tale ragione, la domanda dell'attore, "formulata in comparsa conclusionale, di condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori per ripristinare lo stato dei luoghi" fosse inammissibile, costituendo una mutatio libelli con la quale veniva realizzato un am- pliamento degli elementi di fatto costituenti la ragio- ne giuridica della pretesa.
2. La decisione è stata riformata dal tribunale di Velletri che, con sentenza n. 133/98, ha accolto l'appello del D'OV ed ha condannato la convenuta all'integrale rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di sua proprietà, nonché al pagamento di un terzo delle spese dei due gradi, compensandole per residui due terzi. il tribunale Ha ritenuto la corte territoriale che l'attore, in realtà, aveva dedotto quale fatto costitutivo della pretesa la sussistenza di infiltrazioni provenienti dal soprastante terrazzo. La circostanza che egli avesse dunque, in esito alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, indicato quale causa delle infiltrazioni non già l'intervenuta infissione dei pali, ma l'accertata fatiscenza dello stato di impermeabilizzazione, non in- tegrava una mutatio ma, al più, un' emendatio libelli, consentita addirittura in grado di appello. 3 3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Freda Canali, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso il D'OV. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto che l'attore avesse legittimamente comparsa con-"emendato" la propria domanda in sede di clusionale, benchè tanto non sia consentito dalla norma citata che (nella previgente formulazione, applicabile al caso di specie) ne prevede (va) la possibilità solo fino a quando il giudice istruttore "non abbia rimesso la causa al collegio", e quindi non oltre il momento della precisazione delle conclusioni.
1.2. Col secondo motivo è denunciata omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia per essere il giudice di se- condo grado addivenuto alle criticate conclusioni pur dopo aver rigettato il primo motivo di appello del d'OV sul rilievo che l'attore aveva specificamente indicato nella posa in opera dei pali di sostegno la causa delle infiltrazioni.
2. I due motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente esaminati, sono infondati. L'attore, riproducendo in sede di precisazione del- 4 le conclusioni le richieste formulate in atto di cita- zione, aveva chiesto la condanna della convenuta a fare quanto necessario al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale dell'attore. Premesso che è affatto estranea alla controversia ogni questione relativa alla ripartizione delle spese di rifacimento della copertura in relazione alla causa tecnica dell'alterazione funzionale dello strato imper- meabilizzante, la circostanza che le infiltrazioni non fossero dipese dalla infissione dei pali posti in opera per sorreggere la tenda, ma dalla vetustà dell'impermeabilizzazione accertata in corso di causa, per un verso certamente non incide sul petitum, consi- stente nella condanna ad un facere volto alla elimina- zione dell'inconveniente, e per altro verso non compor- ta che il riferimento a quella causa tecnica, contenuto in comparsa conclusionale, abbia assunto la valenza di una modificazione della causa petendi. Il fatto costitutivo della pretesa dell'attore (causa petendi) non era infatti rappresentato dalla "causa" delle infiltrazioni, ma dalle infiltrazioni stesse in quanto connesse al difetto di impermeabiliz- zazione della cosa in custodia della convenuta (secondo lo schema di cui all'art. 2051 c.c., come ritenuto dal- la corte d'appello con affermazione non contestata sul 5 Agenzia delle Entrate Ufficio di Iscritto a ruolo il 159 Art. n. + pregiudicanti il godimento punto dalla ricorrente) e 19 del sottostante locale di proprietà dell'attore. Il riferimento operato dall'attore in comparsa con- clusionale alle diverse ragioni tecniche delle infil- trazioni, come individuate in corso di causa dal consu- lente tecnico d'ufficio e comunque riconducibili а ca- dunque del tutto renze della impermeabilizzazione, ininfluente ai fini della individuazione della causa petendi, che è rimasta la stessa, sicché non sussistono 109T 129,11 neppure gli elementi della emendatio libelli erronea- 453T 20,66 mente ravvisata dalla corte d'appello, posto che la do- 149,77 manda del D' OV avrebbe dovuto essere accolta TOT. quand' anche il riferimento effettuato in comparsa con- clusionale fosse del tutto mancato. Così corretta la motivazione della sentenza grava- ta, il ricorso va conclusivamente respinto.
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese, che liquida in €42,00 oltre ad ' € 1.200,00 per onorari. Roma, 12 aprile 2002 Il presidente Il consigliere estensore Тибийнаристи омно Алавий 6 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberta Cicero༡༥༦༠སྔ་ Depositata in Cancelleria CORTE oggi, 29/LUG. 2002 PREMA ILDIRETTORE DI CANCELLERIA Kmbe