Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 02 IN NOME DEL 48/ REPUBBLICA ITALIANA 0124 EM DI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 10496/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 3059 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A.-FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante DI RIPETTA 22, presso lo studio in ROMA VIA dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT EL, IR VA, DA EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA presso lo studio dell'avvocato NIGRO SAVERIO, che 2001 44, li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4365 -1- 1 controricorrenti avverso la sentenza n. 9825/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/05/98 R.G.N. 56145/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito l'Avvocato NIGRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 10496/99 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarato inammissibile l'appello delle OV LO ha ST s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Pretore di questa città aveva condannato detta società al pagamento di somme di danaro in favore della parte appellata. In motivazione il Tribunale ha rilevato la carenza di poteri rappresentativi della società in capo al dirigente (dott. RU) che risulta aver conferito il mandato difensivo in nome e per conto della società appellante, in quanto la procura speciale conferita al predetto funzionario dall'Amministratore unico delle OV ( atto del 26.5.1993 rep. 9705 del notaio Двуот Falcone) non appariva idonea ad investire il rappresentante anche dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale della società, unitamente a quelli di rappresentanza processuale, e si poneva quindi in contrasto con il noto principio secondo cui il potere di rappresentanza processuale e quindi anche la - non può essere scisso dalfacoltà di nominare difensori - potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Avverso detta sentenza le OV LO ST (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato non si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 75 e 77 c.p.c., e lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non idonea la procura speciale del 26 maggio 1993 rep. 9705 notar Falcone a conferire la rappresentanza processuale delle OV LO ST al dott. RU (ed il conseguente difetto LO ius postulandi del difensore da questi nominato). Secondo la società, invece, la procura in questione avrebbe conferito al dirigente, oltre ai poteri processuali, anche poteri di rappresentanza sostanziale. Il motivo di ricorso è fondato. Sulla questione della validità della procura al dott. RU rep. n. 9705 nota Falcone, entrata in contestazione nel presente giudizio, questa Corte si è ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 4666 del 1998 le Sezioni Unite, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di Dhjas rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle OV LO ST a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una rappresentanza institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". Con la stessa sentenza è stato, inoltre, sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, 3 implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa”. A questi principi si è costantemente uniformata la successiva giurisprudenza della Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001). Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore ad un tempo poteri sostanziali e processuali, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di Юрай affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non vi è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integrità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. in relazione all'art. 38 CCNL del 18.7.1990 e vizio di motivazione - è inammissibile in quanto con esso vengono prospettate questioni attinenti al merito della controversia assolutamente non prese in esame dalla sentenza impugnata, atteso che il Tribunale si è limitato a dichiarare inammissibile l'appello proposto dalle OV LO ST. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore ༼ང་འཆག་ཉལས་ ་ཚངས་ བ་བ ལ་འབཅས་ Gements Delportin Sille ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in Cancelleria 30 GEN. 2002 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, IL CANCELLIERE