Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11613 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
2 ce 638855 0 N 8 O 9 I 1 A 5 Z / I . 4 A / R N R 6 A . 2 T S . T B I R REPUBBLICA ITALIANA . U . G P . L B E L I D R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Tassa di concessione go- R L 6 4 37 03 . E A T B verna sulla società D 1 1 6 1 3/ D A I CORTE SUPREMA DI CASSATIO T S E A N 1 T I E 3 S N 1 R I S IONE UIN A E . A S T N A composta dagli Ill.mi Siggi Magirati: R.G.N. 6533/1999 M Bruno Saccucci Presidente Cron. 25488 Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Rep. Nino Fico Consigliere Ud. 10.02.2003 Vittorio Ragonesi Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la DI CASSAZIONE cui sede Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
IVILE - ricorrente- SUPREMA C E N CORTE
contro
PIO 3865 M la APIFIN Spa, con sede in Pordenone, Piazza della Motta 13/A A C 6 N. atimata. avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste 13 febbraio 1998, n. 91/98, depositata il 26 febbraio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2003 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
M 389 Svolgimento del processo 1.1. Il 23 marzo 1999, su richiesta del Ministro delle finanze, viene notificato alla APIFIN Spa presso l'avvocato Federico Rosati in Trieste, via Donota 3, procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste 26 febbraio 1998, n. 91/98, che, in accoglimento parziale sia dell'appello principale del- l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia dell'appello incidentale della società, ha riformato la sentenza del Tribunale di Trieste 30 ottobre-9 di- cembre 1997, n. 977/96, e ha accertato che l'Amministrazione delle finanze è tenuta a restituire alla Apifin Spa, a titolo di indebita percezione della tas- sa di concessione governativa sulle società, lire 16.000.000 e, di conseguen- za, ha condannato l'Amministrazione finanziaria a pagare alla società lire 16.000.000, oltre agli interessi legali di mora ex art. 1284 cc dal 2 agosto 1993 al saldo, compensando tra le parti le spese del primo grado di giudizio e condannando l'Amministrazione finanziaria appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: - il 31 gennaio 1997 l'Amministrazione finanziaria dello Stato notifica un -> atto di impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Trieste 30 ottobre- 9 dicembre 1996, n. 977/96, che ha accolto in gran parte, cioè per lire 69.500.000, con gli interessi legali di mora dalla domanda giudiziale, la do- manda di restituzione dell'indebito pagato a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale dell'iscrizione nel Registro delle società per gli anni dal 1985 al 1992 dalla Apifin Spa;
2 - i motivi di impugnazione addotti dall'Amministrazione finanziaria nel suo atto d'appello si riducono, dopo la rinuncia effettuata nell'udienza collegiale del 14 novembre 1997, alla decadenza ex art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, e alla eccessiva liquidazione delle spese di lite di prime cure;
- la sentenza del Tribunale di Trieste è appellata in via incidentale anche dalla Apifin Spa relativamente alla decorrenza degli interessi moratori già riconosciuti dal primo giudice;
- gli appelli sono parzialmente accolti dalla Corte d'appello di Trieste nel senso indicato al punto 1.1. 1.3. La sentenza della Corte d'appello di Trieste 13 febbraio-26 feb- braio 1998, n. 91/98, è, limitatamente ai motivi addotti nel ricorso per cas- sazione, così motivata: la decadenza prevista dall'art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, non subi- sce limitazioni dalla normativa comunitaria e riguarda tutti i tipi di indebito, senza relazione alla causa dell'erroneo pagamento;
dunque, non poteva esse- re accolta la domanda, sviluppata dalla società appellata, riguardante le somme versate negli anni dal 1985 al 1990, dato che l'istanza di rimborso, prevista a pena di decadenza, venne presentata trascorso il triennio dei rela- tivi pagamenti;
infatti, la società ha provato di aver presentato l'istanza di rimborso, prescritta dall'art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, il 2 agosto 1993, così che per tutti i pagamenti anteriori al 2 agosto 1990 si è maturata la decadenza;
può, quindi, essere accolta la domanda di rimborso proposta dalla società appellata solo per gli anni 1991 (lire 12.000.000) e 1992 (lire 4.000.000), mentre per il restante importo di lire 8.000.000 è prevista appo- sita procedura dalla DL 30 agosto 1993, n. 331, evidentemente azionata dal- AL3 la società appellata che ha proposto domanda di rimborso per un importo in- feriore proprio di lire 8.000.000 rispetto a quanto pagato;
deve essere, inve- ce, respinta la domanda della società di ottenere il rimborso degli importi pagati per gli anni dal 1985 al 1990 (il pagamento del 1990 fu eseguito il 29 giugno 1990); quanto al gravame incidentale, è infondata la pretesa della società di ve- dersi corrisposti gli interessi moratori sulle somme da rimborsare a far data dai singoli pagamenti, perché, attenendo la restituzione a somme indebita- mente pagate a titolo di tassa di concessione governativa, trova applicazione l'art. 5 L. 26 gennaio 1961, n. 29, il quale prevede espressamente che gli in- teressi moratori, in caso di rimborso per indebito, decorrano dalla data di presentazione della prescritta istanza di rimborso in sede amministrativa;
pertanto, erroneamente il primo giudice ha individuato il termine iniziale di decorrenza degli interessi moratori nella proposizione della domanda giudi- ziale, siccome previsto dalla norma generale sul indebito (art. 2033 cc), per- ché nella specie trova applicazione la speciale norma appena ricordata;
ne consegue che per l'importo di lire 16.000.000, di cui è effettivamente dovuto il rimborso, gli interessi decorrono dal 2 agosto 1993, data di presentazione dell'istanza di rimborso all'Intendenza di finanza di Pordenone per tutti gli anni.
2.1. Il Ministro delle finanze ricorre per cassazione proponendo un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata e che sia riconosciuto il diritto a detrarre dalle somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscri- سلام A zione di altri atti sociali, con applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dalla data della doman- da. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
3. La società intimata non si costituisce in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 4.2. Dopo aver ricordato che l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli an- ni 1985-1992 il fire 500.000 per ogni tipo di società e che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il ti- po di società, in misura forfettaria annuale, e che, nel comma terzo dello stesso articolo, si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli in- teressi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1999) e, quindi, per effetto del DM 10 dicembre 1998, al tasso del 5,50%, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso (anche in sede amministrativa), il ricorrente Ministro delle finanze deduce lo ius superve- niens e conseguentemente chiede il riconoscimento del diritto a detrarre dal- le somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tas- sa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, liquidate in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società, con conseguente applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dal- la data della domanda.
4.3. Il ricorso è infondato. 5 4.3.1. Quanto alla prima deduzione tratta dal ricorrente dalla soprav- venienza dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui dall'importo eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alle società andrebbero de- tratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, il ricorso è in- fondato per le ragioni qui di seguito esposte. L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere così descritta: A) l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dispone che Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società..., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi for- ma c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società... può esser sottoposta in ra- gione della sua forma giuridica>>; in base all'art. 12 della stessa Direttiva, peraltro, Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli art. 10 e 11: ... e) diritti di carattere remunerativo>>; B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italia- na si è così progressivamente modellata: a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa - Art. 4, prevede il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese;
b) l'art.
3.18.1 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L.17 febbraio 1985, n. 17, dispone che La tassa di concessione governativa per l'iscri- zione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le 6 società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro ti- po>>; c) l'art.
3.19 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L. 17 febbraio 1985, n. 17, stabilisce, poi, che La tassa di cui al precedente comma è do- vuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di cia- scun anno solare successivo>>>; d) la tassa sull'iscrizione delle società è stata, poi, variamente modificata (art. 8 DL 30 maggio 1988, n. 173, convertito in L. 26 luglio 1988, n. 291; art. 36.8 DL 30 dicembre 1988, n. 550; art. 36.8 DL 2 marzo 1989, n. 69; art. 10.4 DL 11 luglio 1992, n. 333; DM 20 agosto 1992; art. 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427), ed è stata, in- fine, soppressa con l'art. 68.1.i) DLgs 26 ottobre 1995, n. 504. Quanto alla compatibilità tra la normazione statale italiana e la nor- mazione comunitaria si sono contrapposte due tesi: 1) quella favorevole alla compatibilità, secondo la quale la normazione statale sarebbe una deroga al- l'art. 10, fondata sull'art. 12.1.e) della Direttiva n. 335/69, che prevede che Gli stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli arti- coli 10 e 11: e) diritti di carattere remunerativo...>>; 2) quella sfavorevo- le, secondo cui la tassa sull'iscrizione di società non corrisponde ad alcun diritto di carattere remunerativo. La questione è stata, poi, risolta dalla Corte di giustizia con la sen- tenza 20 aprile 1993, cause riunite C, 71/91 e C, 178/91, la quale ha deciso che, in tanto si ha remunerazione di un diritto, in quanto la somma pretesa sia ragionevolmente calcolata sul costo del servizio reso, e che la ragionevo- M7 lezza non esiste se il costo assunto a base del calcolo non è quello della sin- gola operazione, ma il costo aggregato del servizio. A definire ancor più precisamente la soluzione della questione è in- tervenuta successivamente la Corte di cassazione, la quale ha riconosciuto incompatibile con gli art. 10 e 12 della Direttiva comunitaria la previsione di una tassa annuale di importo pari a quella dovuta per la prima iscrizione, considerato che il pagamento del tributo annuale non si sostituisce (ma si aggiunge ai diritti di cancelleria dovuti per ogni singola operazione sul regi- stro (ispezione o deposito di atti diversi dall'atto istitutivo) e che, se non si effettua alcuna operazione sul registro, la somma annualmente pagata non remunera alcunché, perché, in cambio di essa, non si riceve alcun servizio (Corte di cassazione 12 aprile 1996, n. 3458). L'art. 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha dettato una nuova formulazione dell'art. 4 della Tariffa del- le tasse sulle concessioni governative annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal DM 20 agosto 1992, nel senso che per le iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, prevista tra l'al- tro dall'art. 3 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L. 17 febbraio 1985, n. 17, si prevede una tassa di lire 500.000 per l'atto costitutivo e una tassa di lire 250.000 per gli altri atti sociali soggetti ad iscrizioni in base al codice civile. Ne è risultata così implicitamente abrogata la tassa annuale sulle società, mentre l'abrogazione espressa è stata adottata solo con l'art. 68.1.i) DLgs 26 ottobre 1995, n. 504, ed è stata confermata dall'art.
3.138 L. 28 dicembre 1995, n. 549. M8 In un assetto di diritto vivente così modellato, è stato adottato l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, il cui primo comma ha interpretato autenti- camente l'art. 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso art. 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 1992: a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquan- tamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila>>. Il comma 2 dell'art. 11 L. 23. dicembre 1998, n. 448, prevede, poi, che Le società che negli anni indica- ti al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rim- borso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del cita- to comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641>>. La normativa del 1998, tuttavia, non è tale da indurre a modificare la disciplina, quale si era consolidata in precedenza, della tassa sull'iscrizione delle società, perché la previsione di una tassa annuale di mantenimento del- M² l'iscrizione delle società nel registro delle imprese continua ad essere priva di legittimità. Infatti, l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, fissa con effica- cia retroattiva una nuova quantità - di pari ammontare - del contenuto di due tributi di qualità diversa - la tassa sulle concessioni governative per l'iscri- zione dell'atto costitutivo e la tassa (annuale) sulle concessioni governative per l'iscrizione degli altri atti sociali -, che sono specie dello stesso genere indicato come tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel re- gistro delle imprese>>. Poiché è irragionevole ritenere che la quantità del contenuto della seconda specie di tributo, dato dalla tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, sia fissata in misura forfettaria e identica a quella del contenuto della prima specie di tributo, da- to dalla tassa iniziale per l'iscrizione dell'atto costitutivo, la tassa annuale si configura come un'imposizione altra", rispetto all'imposta sui conferimen- ti, che contrasta con l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consi- glio, del 17 luglio 1969, perché, in mancanza di qualsiasi commisurazione con i costi sopportati dall'amministrazione per l'erogazione del servizio di certezza, non può configurarsi nemmeno come una deroga, ex art. 12 della stessa Direttiva, per i diritti di carattere remunerativo. In conclusione, poiché la tassa annuale di mantenimento dell'iscri- zione della società nel registro delle imprese non è dovuta, non ha fonda- mento la pretesa del Ministro delle finanze a compensare la somma, che es- so è stato condannato a rimborsare perché indebitamente pagata dalla socie- tà, con quelle annuali da pagare per il mantenimento dell'iscrizione.
4.3.2. Per quel che riguarda, invece, la denuncia del Ministro ricor- rente relativa alla misura degli interessi, che dovrebbe essere contenuta al M10 10 2,5% dalla data della domanda, con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici, essa è inammissibile, perché la misura degli in- teressi non è mai stata oggetto di controversia nei precedenti gradi di giudi- zio e su di essa si è, pertanto, formato il giudicato, che preclude l'applica- zione dello ius superveniens in sede di legittimità.
5. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso del Ministro delle finanze dev'essere rigettato.
6. Poiché la società intimata non si è costituita in giudizio, mancano i presupposti perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudi- zio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2003. Il PresidenteВишо регис Il relatore ed estensore Meloncelli 事 E IL CANCELLIERE N O dott Luigi Ritano E DEPOSITATO IN CANCELLEGIA N A I O I R 2.8 LUG. 2003 Z A A oggi, T R 5 6 T . U IL CANCELLIERE C1 8 S 9 N B I 1 I - / G 4 dott Luigi Riitano R E B / T R 6 . 2 L L . A R A D . . P . B E A D T A I L T N R E E 1 E D 3 S T I 1 E S A . N E N M S I A 11