Sentenza 29 ottobre 2008
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In tema di mandato d'arresto europeo, la corte di appello, ai fini della decisione sulla consegna relativa ad un mandato d'arresto europeo esecutivo, deve ottenere precisa contezza della irrevocabilità della sentenza esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2008, n. 43341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43341 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2393
Dott. DOGLIOTTI Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34310/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU LU, n. 20.06.1975;
avverso la sentenza emessa il giorno 27.08.2008 dalla Corte d'appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza in data 27.08.2008 la Corte di appello di Ancona accoglieva la richiesta di consegna di TU LU, destinatario di un M.A.E. dell'A.G. romena, per l'esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza n. 581 della Pretura di Dej in data 14.11.2007 per il delitto di lesione personale grave.
Propone ricorso il consegnando, deducendo che:
1)- la Corte d'appello ha erroneamente motivato sui requisiti della consegna, ritenendo che si trattasse di consegna di persona ancora da processare;
2)- non sono state chieste all'Autorità romena garanzie in ordine al rinnovo del processo, celebrato "in absentia";
3)- alla richiesta del M.A.E. non risulta allegata la copia della sentenza che ne è alla base, con conseguente impossibilità anche di verificare la sua non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
4)- non risulta neppure alcuna attestazione dell'irrevocabilità della sentenza predetta;
- la Corte d'appello non ha motivato sulle richieste di espiazione della pena in Italia e di concessione degli arresti domiciliari. DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e per i motivi di cui appresso. Effettivamente, invero, la Corte d'appello non ha considerato che, essendo il MAE basato su una sentenza da eseguire, era necessario:
- a sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, ottenere l'allegazione in atti della sentenza predetta;
- a sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 17, comma 4, detta Legge, ottenere contezza che la sentenza stessa fosse irrevocabile;
- a sensi dell'art. 18, lett. v), detta Legge, verificare che la sentenza "de qua" non contenesse disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- a sensi dell'art. 19, lett. a), detta Legge, ottenere assicurazioni idonee circa la possibilità, per il consegnando, giudicato "in absentia", di richiedere nell'ordinamento romeno un nuovo processo a cui poter presenziare (non essendo chiara al riguardo la indicazione, riportata nella sentenza impugnata, che "è prevista la revisione della pena inflitta").
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che procederà a nuovo giudizio, attenendosi alle indicazioni sopra enunciate.
La proposta doglianza sulla totale omissione di esame della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, non tiene conto dell'esistenza, nella parte finale dell'impugnata sentenza, di una pronuncia sul regime cautelare.
Inaccoglibile è altresì, a sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), la richiesta del consegnando di espiare la pena in Italia, non essendo egli cittadino italiano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008