Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE* 0 0 0 2 2 7 0 3 Oggetto -تانسلام fermetrale 410 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 8117/00 Cron. 73 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Rep. 35 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere- Ud. 24/09/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL TO, LZ NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATONE 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO RIPOLI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COND. VIA GUERRAZZI 19 ROMA, in persona dell'Amm.re p.t. Sig. GASPARE MATERA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 72, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BIAGIO LEVATO, che lo difende, giusta delega 2002 in atti;
controricorrente 1225 -1- avvers0 la sentenza n. 4835/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ELIO RIPOLI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENNICCOLA che ha concluso inammissibile per il 1° motivo e rigetto per il resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29 dicembre 1978, il Condominio di via Guerrazzi n. 19, in Roma, denunciava al Pretore le nuove opere, che TT RO e ED BO sul muro condominiale dello avevano intrapreso edificio, a confine con il loro immobile contiguo, sito a quota inferiore. TT RO e ED BO contestavano la denuncia, deducendo che le opere denunciate consi- stevano in una recinzione su proprietà individuale. A All'esito di accertamento tecnico, l'adito Pretore di Roma sospendeva dapprima l'esecuzione delle opere denunciate e condannava poi, con sentenza del 19 novembre 1981, il RO e la BO a rimuoverle. Soltanto il RO interponeva gravame, cui resisteva il Condominio. Con sentenza del 25 gennaio 1986, il Tribunale di sentenza suRoma rigettava il gravame, ma tale ricorso del RO veniva poi annullata dalla Corte di Cassazione, con decisione n. 3736 del 1992, violazioneper del contraddittorio, non essendo stata citata la BO nel giudizio d'appello. La causa era rinviata, quindi, per nuovo esame, ad 3 altra sezione del Tribunale di Roma. Con sentenza del 20 gennaio/16 marzo 1999, in contraddittorio del Condominio, del RO e della BO, il Tribunale di Roma rigettava il gravame proposto dal RO avverso la decisione del primo giudice. Rilevava il Tribunale che il muro interessato dalle opere in questione, destinato al servizio esclusivo dell'edificio, quale linea di perimetrazione dell'intera area condominiale, era di proprietà comune e non poteva essere utilizzato per soddisfa- re utilità diverse e contrarie in favore di immobi- le di proprietà esclusiva, senza il consenso di tutti i condomini. Le opere realizzate dal Romagno- li e dalla BO, precisava il Tribunale, confi- guravano la costituzione di una servitù di passag- gio e di accesso con l'impiego di scale infisse, che poteva essere autorizzata soltanto da tutti i condomini e che non era affatto espressione del diritto d'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. Era da condividersi, quindi, la decisione del primo giudice, correttamente motivata in fatto e in diritto. Per la cassazione di tale sentenza, il RO e la BO hanno proposto ricorso in forza di tre motivi. Il Condominio di via Guerrazzi ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. : MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che non sia stata decisa la questione, specificamente sollevata in sede di rinvio e pur rilevabile d'ufficio, relativa alla loro irrituale costituzio- ne nel giudizio di primo grado, per essere stati 火 difesi da tale prof. Guido Palazzolo, privo del necessario titolo di procuratore legale. Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, va rilevato che la questione de qua era preclusa, in sede di giudizio di rinvio, siccome già oggetto definitiva (e negativa) pronuncia di questa di Corte, che, avendo disposto quel giudizio a seguito della cassazione della sentenza (allora) impugnata per vizio del procedimento d'appello (violazione del contraddittorio in sede di gravame), non poteva non avere implicitamente deciso tutte le questioni di rito presupposte, quale quella di specie, relativa al primo grado di giudizio. una della Corte di In effetti, quando sentenza 5 Cassazione ha fissato con effetto vincolante per il giudice di rinvio i criteri in procedendo e in iudicando, che devono informare la decisione della causa, tutte le questioni pregiudiziali di rito 0 preliminari di merito, ○che potevano dovevano essere dedotte о rilevate d'ufficio in sede di legittimità, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte regolatrice, quali presupposti necessari ed inderogabili della sua decisione (v. ex plurimis Cass. n. 11017/91, n. Con il secondo motivo, denunciando violazione e 大 1268/93 e n. 3368/95). falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che il muro di ritenuto proprietà in questione sia stato condominiale. Sostengono, infatti, che tale muro non poteva considerarsi condominiale siccome ..la sua funzio- ne primaria è solo quella di delimitare da un lato la Abbinaterrazza e la fascia esterna di tale terrazza adibita a passaggio di proprietà RO e dall'altro lato l'area del giardino BO- RO..", e sottolineano come la sentenza impugnata sia contraddittoria, laddove riconosce una destinazione del muro al servizio esclusivo della proprietà individuale di essi ricorrenti, pur ritenendolo di proprietà comune. Il motivo non ha pregio. La doglianza dei ricorrenti, invero, al di là della formale prospettazione come violazione e falsa applicazione di legge e vizi di motivazione, si risolve in una sostanziale e, in sede di legittimi- tà, non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso nuovauna valutazione dei materiali probatori, in particolare della c.t.u. e dell'allegata planimetria dei luoghi, diversa da quella che il Tribunale a quo ha reso nell'esercizio della discrezionalità ad esso riservata, dandone adeguata ed in sé coerente motivazione. appunto, Motivazione adeguata ed in sé coerente, per quanto espositiva della proprietà comune del muro in questione, in forza di richiamo espresso dei rilievi conformi della consulenza tecnica d'ufficio e secondo evidenziata destinazione del bene non già al servizio della proprietà individua- le dei ricorrenti, comedi più esclusivo, per erroneamente sostenuto in ricorso (con correlato rilievo di contraddittorietà), bensì al servizio dell'edificio condominiale, quale elemento di perimetrazione dell'intera area del condominio. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono che il Tribunale a quo, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. e con motivazione contradditto- ria, abbia ritenuto che le loro opere non rientras- sero nell'uso consentito del muro comune, implican- do la costituzione di una servitù su bene comune a favore di immobile di proprietà esclusiva. Il motivo non ha pregio. Nell'escludere l'applicazione dell'art. 1102 C.C., area condominiale, è di proprietà comune ex art. * il Tribunale a quo ha specificamente argomentato che il muro in questione, a perimetro dell'intera 1117 C.C. e non esclusiva come vorrebbero gli senza ilappellanti;
e non può essere utilizzato, consenso di tutti i condomini a soddisfare una utilità, diversa e contraria alla sua funzione, in favore di un immobile di proprietà esclusiva. Le opere parzialmente realizzate dagli appellanti rappresentano la costituzione di una servitù di passaggio die accesso con l'impiego di scale infisse, come emerge dalla consulenza, che può essere autorizzata soltanto da tutti i condomini e non è affatto espressione del diritto di uso secondo la previsione dell'art. 1102 c.c.. Questo uso infine sarebbe vietato agli altri condomini per le stesse ragioni e a nulla rileva che non possano esercitarlo, sol perché per essi il muro è inacces- sibile (Cass. 24.2.73 n. 704; Cass.
5.11.77 n. 4710 e successive). Va pertanto condivisa la motivazione del primo giudice, in quanto corretta in fatto e in diritto." Ed il primo giudice aveva appunto argomentato, in parte qua, che le opere denunciate mutavano la destinazione di parte del muro condominiale, che di passaggio di un condomino. * veniva a fungere da elemento costitutivo di una gradinata, così da assoggettarlo all'uso esclusivo Orbene, difformemente da quanto raffigurato dai ricorrenti, siffatta motivazione risulta essere priva di incontraddizioni sé, per quanto il ragionamento espresso con riguardo all'affermata della cosa comune si violazione dei limiti d'uso presenta coerente sul piano logico, e risulta altresì osservante della disciplina su tali limiti d'uso, di cui all'art. 1102 c.c., laddove è previ- sto che il condomino servirsi possa della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso, il che, ovviamente, non si realizza in ipotesi di uso esclusivo, tanto più se accompagnato dall'alterazione della funzione propria della cosa comune. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento della spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquida- te in euro 151,05, oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 24 settembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. A pres ente eft.fil cons. ParavantSark there franco Doctor IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 033.2:GER ZAI €. IL FUNZIONARIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA RZIDINARIO Roma - 8 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C 10