CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2023, n. 38479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38479 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NA nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38479 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.RA AS ha presentato ricorso avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto emessa in data 30/05/2023 dal Tribunale Penale di Roma, in composizione monocratica. 2.La difesa della ricorrente deduce i seguenti motivi: -violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 178, co. 1 lett. c) e 179, co. 1 c.p.p. per mancato avviso dell'udienza di convalida dell'arresto al difensore nominato di fiducia, con conseguente nullità assoluta dell'udienza e degli atti conseguenti. Premette che nel verbale di arresto eseguito dalla Questura di Roma in data 29/05/2023 si dà atto del tentativo da parte degli operanti della RG. di contattare telefonicamente l'avvocato di fiducia della persona tratta in arresto e che, a seguito della mancata risposta di detto difensore, all'arrestata veniva nominato un difensore d'ufficio. Assume la difesa che la descritta condotta degli agenti di RG. non è sufficiente ad escludere il vizio dedotto, ovvero l'omissione dell'avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dalla persona arrestata, con conseguente nullità assoluta dell'udienza di convalida e degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. ed art. 179 co. 1 c.p.p.; - violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 382 c.p.p., stante l'insussistenza del presupposto della flagranza ai fini dell'applicazione della misura precautelare dell'arresto, nei termini indicati da S.U. n. 39131/2016, secondo cui «non è legittimo quando manchi in chi vi procede l'immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Non è legittimo l'arresto che si fondi sulla percezione di testimoni o sulle dichiarazioni con fessorie rese dallo stesso accusato, perché in questi casi, mancando una percezione diretta dei fatti, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto» (pag. 17 sentenza cit.); - violazione di legge in quanto il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale Penale di Roma risulta viziato s o t t o il profilo della competenza territorial, atteso che il reato è stato commesso all'interno della Sede del Sovrano Ordine di Malta in Roma. 3.11 Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta la inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per giurisprudenza costante, nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di dare avviso al difensore di fiducia «è adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono». Ed invero, in tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza da parte del difensore dell'avviso medesimo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'operato della polizia giudiziaria che aveva tentato di contattare il difensore al recapito telefonico indicato dallo stesso indagato, senza ottenere risposta): in tal senso Sez. 4 n. 9892 del 03/12/2014, Rv. 262453; cfr. anche Sez. 6 - , n. 29683 del 29/09/2020 Cc. (dep. 26/10/2020) Rv. 279722 - 01 2. Il secondo motive di ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui "In tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato" (Cass. Sez. 4 n. 1797/2018): ciò che rileva ai fini della valutazione dello stato di flagranza o quasi flagranza, dunque, è se le tracce di reato siano tali da consentire alla polizia giudiziaria di formulare in termini di alta probabilità il giudizio di riferimento del fatto di reato alla persona'(Sez. 5 n. 21494 del 25/02/2021 Cc. (dep. 31/05/2021 ) Rv. 281210 - 019 E' stato affermato inoltre (Sez. 4 n. 38404 del 19/06/2019 Cc. (dep. 17/09/2019) Rv. 277187 - 01) che in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima". Orbene, con riferimento al caso di specie, dall'analisi dei fatti si rileva con assoluta evidenza che gli elementi da cui la polizia giudiziaria ha acquisito immediata ed autonoma percezione del reato sono rappresentati dallo status dell'arrestata, dalle condizioni di tempo e di luogo rappresentate nella comunicazione di reato da parte del personale del Sovrano ordine 3 Così deciso il 7.09.2023 di Malta sito in Via condotti n.68 dove l'imputata non era riuscita a portare a termine l'azione criminosa dell'impossessamento di gioielli custoditi all'interno delle stanze del gran Maestro a causa dell'intervento tempestivo di MO IO;
elementi costituenti precisi indicatori dell'avvenuta perpetrazione del reato, in termini di stretta contiguità rispetto al momento dell'intervento degli operanti. Ne consegue - ribadito che l'integrazione dell'ipotesi della cd. "quasi flagranza" non richiede, a differenza del caso dell'inseguimento, che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato - che nel caso di specie non è revocabile in dubbio la sussistenza di tale inequivocabile collegamento, immediatamente riscontrabile dalle condizioni personali dell'arrestata e di luogo e di tempo descritte. Dunque, l'arresto non è censurabile e risulta disposto conformemente all'art. 380 cod. proc.pen. 3. Anche il terzo motive non è meritevole di accoglimento ed è manifestamente infondato. L'Ordine di Malta è un ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica non assimilabile in alcun modo ad un ente territoriale straniero. E, del resto, anche a volerlo, in tesi, assimilare ad una sorta di consolato estero in Italia, in ogni caso sarebbe applicabile il principio di diritto secondo cui la legge penale da osservare nei locali, ancorchè inviolabili, di un consolato estero in Italia «è, anche a seguito della Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio italiano, qualunque siano le norme dello Stato ospitato e indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche, le quali non implicano affatto l'extraterritorialità delle sedi diplomatiche.» (Sez. V. n. 35633/2010). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata la pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell'ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell'ammende.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38479 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.RA AS ha presentato ricorso avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto emessa in data 30/05/2023 dal Tribunale Penale di Roma, in composizione monocratica. 2.La difesa della ricorrente deduce i seguenti motivi: -violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 178, co. 1 lett. c) e 179, co. 1 c.p.p. per mancato avviso dell'udienza di convalida dell'arresto al difensore nominato di fiducia, con conseguente nullità assoluta dell'udienza e degli atti conseguenti. Premette che nel verbale di arresto eseguito dalla Questura di Roma in data 29/05/2023 si dà atto del tentativo da parte degli operanti della RG. di contattare telefonicamente l'avvocato di fiducia della persona tratta in arresto e che, a seguito della mancata risposta di detto difensore, all'arrestata veniva nominato un difensore d'ufficio. Assume la difesa che la descritta condotta degli agenti di RG. non è sufficiente ad escludere il vizio dedotto, ovvero l'omissione dell'avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dalla persona arrestata, con conseguente nullità assoluta dell'udienza di convalida e degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. ed art. 179 co. 1 c.p.p.; - violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 382 c.p.p., stante l'insussistenza del presupposto della flagranza ai fini dell'applicazione della misura precautelare dell'arresto, nei termini indicati da S.U. n. 39131/2016, secondo cui «non è legittimo quando manchi in chi vi procede l'immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Non è legittimo l'arresto che si fondi sulla percezione di testimoni o sulle dichiarazioni con fessorie rese dallo stesso accusato, perché in questi casi, mancando una percezione diretta dei fatti, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto» (pag. 17 sentenza cit.); - violazione di legge in quanto il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale Penale di Roma risulta viziato s o t t o il profilo della competenza territorial, atteso che il reato è stato commesso all'interno della Sede del Sovrano Ordine di Malta in Roma. 3.11 Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta la inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per giurisprudenza costante, nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di dare avviso al difensore di fiducia «è adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono». Ed invero, in tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza da parte del difensore dell'avviso medesimo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'operato della polizia giudiziaria che aveva tentato di contattare il difensore al recapito telefonico indicato dallo stesso indagato, senza ottenere risposta): in tal senso Sez. 4 n. 9892 del 03/12/2014, Rv. 262453; cfr. anche Sez. 6 - , n. 29683 del 29/09/2020 Cc. (dep. 26/10/2020) Rv. 279722 - 01 2. Il secondo motive di ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui "In tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato" (Cass. Sez. 4 n. 1797/2018): ciò che rileva ai fini della valutazione dello stato di flagranza o quasi flagranza, dunque, è se le tracce di reato siano tali da consentire alla polizia giudiziaria di formulare in termini di alta probabilità il giudizio di riferimento del fatto di reato alla persona'(Sez. 5 n. 21494 del 25/02/2021 Cc. (dep. 31/05/2021 ) Rv. 281210 - 019 E' stato affermato inoltre (Sez. 4 n. 38404 del 19/06/2019 Cc. (dep. 17/09/2019) Rv. 277187 - 01) che in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima". Orbene, con riferimento al caso di specie, dall'analisi dei fatti si rileva con assoluta evidenza che gli elementi da cui la polizia giudiziaria ha acquisito immediata ed autonoma percezione del reato sono rappresentati dallo status dell'arrestata, dalle condizioni di tempo e di luogo rappresentate nella comunicazione di reato da parte del personale del Sovrano ordine 3 Così deciso il 7.09.2023 di Malta sito in Via condotti n.68 dove l'imputata non era riuscita a portare a termine l'azione criminosa dell'impossessamento di gioielli custoditi all'interno delle stanze del gran Maestro a causa dell'intervento tempestivo di MO IO;
elementi costituenti precisi indicatori dell'avvenuta perpetrazione del reato, in termini di stretta contiguità rispetto al momento dell'intervento degli operanti. Ne consegue - ribadito che l'integrazione dell'ipotesi della cd. "quasi flagranza" non richiede, a differenza del caso dell'inseguimento, che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato - che nel caso di specie non è revocabile in dubbio la sussistenza di tale inequivocabile collegamento, immediatamente riscontrabile dalle condizioni personali dell'arrestata e di luogo e di tempo descritte. Dunque, l'arresto non è censurabile e risulta disposto conformemente all'art. 380 cod. proc.pen. 3. Anche il terzo motive non è meritevole di accoglimento ed è manifestamente infondato. L'Ordine di Malta è un ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica non assimilabile in alcun modo ad un ente territoriale straniero. E, del resto, anche a volerlo, in tesi, assimilare ad una sorta di consolato estero in Italia, in ogni caso sarebbe applicabile il principio di diritto secondo cui la legge penale da osservare nei locali, ancorchè inviolabili, di un consolato estero in Italia «è, anche a seguito della Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio italiano, qualunque siano le norme dello Stato ospitato e indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche, le quali non implicano affatto l'extraterritorialità delle sedi diplomatiche.» (Sez. V. n. 35633/2010). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata la pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell'ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell'ammende.