Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
Integra il delitto di sequestro di persona (art. 630 cod. pen.), punibile secondo la legge italiana, la condotta di cittadini turchi di nazionalità curda che - superando con violenza gli agenti della questura - penetrino all'interno del Consolato Generale della Grecia, rinchiudendo il Console nel suo Ufficio, al fine di fargli spedire un fax al Primo Ministro della Repubblica Ellenica, in quanto la legge penale da osservare nei locali, ancorché inviolabili, di un consolato estero in Italia è, anche a seguito della Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio italiano, qualunque siano le norme dello Stato ospitato e indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche, le quali non implicano affatto l'extraterritorialità delle sedi diplomatiche.
Commentario • 1
- 1. Art. 10 - Delitto comune dello straniero all’esterohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2010, n. 35633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35633 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 1686
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 34957/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR UM N. IL 06/06/1971;
2) PA ER N. IL 01/01/1975;
3) DA ME N. IL 01/08/1978;
4) DE MI N. IL 25/03/1978;
avverso la sentenza n. 3881/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per a. s. r.;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - AL KA, ER ME, BE AS e IR UM ricorrono contro sentenza della Corte di Milano che, dichiarando non doversi procedere contro di loro ed altri per prescrizione dei reati (capi B, D, E), commessi nei pressi del Consolato Generale della Grecia, ne ha confermato la condanna del Tribunale per il delitto di sequestro di più persone (capo A) commesso il 16.2.99 all'interno dello stesso Consolato, rideterminando per tutti la pena in mesi 4 di reclusione. Gl'imputati, cittadini *turchi* di nazionalità *curda*, avevano commesso i fatti di seguito ad una manifestazione per l'arresto di CE leader del PKK. Penetrati nel Consolato, dopo aver superato con violenza gli agenti della Questura, in particolare avevano rinchiuso il Console ed altri del personale nel suo Ufficio, affinché spedisse un fax al Primo Ministro della Repubblica Ellenica. Il sequestro era cessato dopo trattative del funzionario della D.I.G.O.S. con l'ausilio di esponenti politici all'interno del Consolato.
Incontroversi i fatti, la Corte ha respinto eccezione di improcedibilità dei Difensori, motivando che la migliore dottrina esclude l'extraterritorialità delle sedi diplomatiche e che la Convenzione di Vienna (24.4.1963), distinta l'immunità dei preposti al compimento di atti diplomatici, obbliga lo Stato ospitante (art. 59) ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei locali consolari ed impedirne invasione o danneggiamento. All'uopo fa riferimento ad isolata sentenza di questa Corte (n. 11884/76).
2 - Il ricorso (Avv. U. Giannangeli) denuncia violazione di legge - art. 10 c.p.. Afferma che, per il principio di extraterritorialità, la sede del Consolato Greco ed i suoi locali dovevano essere considerati territorio straniero, come significano le disposizioni correlate degli art. 5 (funzioni consolari), art. 31 (inviolabilità dei locali consolari), art. 32 (esenzione fiscale dei locali consolari), art. 33 (inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari) art. 29 (uso della bandiera e dello stemma nazionale) della Convenzione di Vienna, che fissa anche tutele per l'immobile. Pertanto il fatto doveva essere ritenuto, giusto l'art. 10 c.p., comma 2, reato comune commesso all'estero da straniero ai danni di
Stato estero. E nella specie non è punibile perché la pena edittale non supera i limiti previsti dal n.2 dello stesso art. 10, comma 2. La ratio di questa disposizione è nella necessità di consentire, attraverso l'intervento del Ministro, valutazione politica dell'opportunità di esercizio dell'azione penale.
3 - Il ricorso è infondato.
Va premesso che le convenzioni internazionali prevedono l'immunità degli agenti diplomatici quale esenzione dal processo penale, civile o amministrativo nello Stato in cui esercitano le loro funzioni. L'esenzione è solo temporanea, finché il soggetto riveste la qualità, per gli atti da lui compiuti come privato, mentre è organica per gli atti funzionali.
Alle funzioni per conto esclusivo dello Stato ospitato si connette la previsione dell'inviolabilità dei locali in cui sono esercitate, che non significa affatto extraterritorialità.
La giurisprudenza ha bensì talora ritenuto l'extraterritorialità di un consolato straniero in Italia per negare validità all'elezione di domicilio in tal luogo (cfr. Cass., Sez. 3^ n. 36598/07 e 3202/09). Ma l'unica giustificazione del diniego di validità è nel rilievo che il console esercita pubbliche funzioni per lo Stato estero e non risponde alla legge italiana per la mancata comunicazione della notifica di un atto ad un cittadino straniero che abbia eletto domicilio presso i suoi uffici. Tanto all'evidenza non consente certezza legale.
Questa Corte (Sez. 5^ n. 34421/07), rispondendo ad un ricorso che attribuiva l'assenza di certezza legale della consecutiva notifica alla "extraterritorialità del consolato", ha già spiegato che l'extraterritorialità è diversa dall'immunità e che "il Consolato greco (nella specie di Firenze) non è extraterritoriale, trovandosi nel territorio dello Stato italiano".
Ciò posto, in riferimento all'art. 10 c.p. non esistono precedenti. La sentenza impugnata si riporta alla dottrina, ma fa incongruo riferimento giurisprudenziale a Cass., Sez. 4^, n. 11884/76 (rv. 134776), che concerne il limite di estensione dell'immunità temporanea di funzionari ed impiegati, per reati commessi fuori sede diplomatica (nella specie guida senza patente nelle strade di questo paese).
L'assenza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, relativi al caso che il luogo del commesso reato sia un locale inviolabile di consolato estero, significa solo che le relative notizie non sono di solito comunicate all'A.G. italiana. E possono esserlo solo per decisione incensurabile dei rappresentanti dello Stato che li accredita.
All'evidenza il consecutivo sacrificio di riservatezza del luogo, in assenza di necessità di intervento della polizia giudiziaria (a differenza del caso in esame) e di apprezzabili esigenze repressive per fatti di modesta gravità, sconsigliano di solito la comunicazione. Ma la conseguente assenza di precedenti non dimostra l'extraterritorialità del luogo.
La legge penale non la prevede, ne' la presume perché, come riconosciuto in dottrina ed affermato incidentalmente da questa Corte (v. sopra), il consolato si trova nel territorio dello Stato ospite per sua concessione. E la consecutiva inviolabilità di suoi determinati locali (v. la citata convenzione), come l'immunità degli addetti alle funzioni relative, non muta la situazione obiettiva. Pertanto, in caso di reato ivi commesso da persona non qualificata, non vi è questione rilevante ai sensi dell'art. 10 c.p. del 1930. Su questa premessa, ferma la legge penale da osservare sul territorio, è evidente che la Convenzione di Vienna, resa esecutiva per legge di ciascuno Stato contraente, afferma l'inviolabilità degli uffici diplomatico - consolari, per assicurare l'espletamento insindacabile della funzione che vi si svolge. E su tanto si sofferma in dettaglio per escludere qualsiasi interferenza o condizionamento dello Stato ospitante, perciò anche l'ingresso non richiesto della sua polizia, senza escludere che possa esserlo (v. proprio il caso in esame), se al fine suindicato è già necessario il controllo esterno della polizia dello stato ospitante.
Il consolato non ha difatti strumenti per prevenire ed a fortiori reprimere i reati commessi ai danni delle persone che in esso si trovino, ancorché estranee al luogo. Ed è un paradosso ritenere non punibile il sequestro di persone, anche occasionalmente presenti in quel luogo, da parte di stranieri che vi abbiano fatto ingresso proprio per commetterlo.
In conclusione, la legge penale da osservare nei locali, anche inviolabili di un consolato estero in Italia è, e resta anche dopo la Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio di questo Stato, quali siano le norme dello Stato ospitato, indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche.
P.Q.M.
rigetta il ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2010
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010