Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2010, n. 35633
CASS
Sentenza 25 giugno 2010

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Massime1

Integra il delitto di sequestro di persona (art. 630 cod. pen.), punibile secondo la legge italiana, la condotta di cittadini turchi di nazionalità curda che - superando con violenza gli agenti della questura - penetrino all'interno del Consolato Generale della Grecia, rinchiudendo il Console nel suo Ufficio, al fine di fargli spedire un fax al Primo Ministro della Repubblica Ellenica, in quanto la legge penale da osservare nei locali, ancorché inviolabili, di un consolato estero in Italia è, anche a seguito della Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio italiano, qualunque siano le norme dello Stato ospitato e indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche, le quali non implicano affatto l'extraterritorialità delle sedi diplomatiche.

Commentario1

  • 1Art. 10 - Delitto comune dello straniero all’estero
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2010, n. 35633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35633
Data del deposito : 25 giugno 2010

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