Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2017, n. 45140
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Sentenza 26 settembre 2017

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, dispone la revoca dell'ammissione dell'imputato minorenne alla messa alla prova e la sospensione del processo, potendo detto provvedimento essere impugnato soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, in quanto il predetto art. 28 consente il ricorso per cassazione soltanto nei confronti del provvedimento di ammissione e, a differenza di quanto disposto dall'art. 464-octies cod. proc. pen. per il procedimento che concerne gli adulti, prevede l'immediata ripresa del processo una volta venuta meno l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, senza esigere che la revoca sia divenuta irrevocabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2017, n. 45140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45140
    Data del deposito : 26 settembre 2017

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