Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2004, n. 24195
CASS
Sentenza 14 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La valutazione della non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche se demandata in via esclusiva al libero convincimento del giudice di merito, deve essere ispirata a criteri di rigore e di logicità in quanto rappresenta una rilevante eccezione al principio di oralità del dibattimento. (Nella specie, la Corte ha escluso la possibilità per il tribunale di dare lettura delle dichiarazioni rese in querela dalla persona offesa che aveva comunicato di non potere comparire in quanto affetta da una malattia senza, tuttavia, indicarne la causa; di avere, inoltre, difficoltà economiche ad affrontare il viaggio e di non avere, comunque, più interesse alla vicenda).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2004, n. 24195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24195
    Data del deposito : 14 aprile 2004

    Testo completo