Sentenza 24 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11523 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1523/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24411/00Dott Vincen Dott. Mario PUTA URO NATT VISCIDO Consigliere - Cron.D. 25387 Dott +4 Natale CAPITANIO Consigliere- Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.30/01/03 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DE LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI OP ALDA;
--- intimata 2003 avverso la sentenza n. 480/99 del Tribunale di 610 FIRENZE, depositata il 01/12/99 R.G. N. 362/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 30/01/03 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 6 giugno 1997 AL DI LO, in proprio e quale legale rappresentante della RI s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il capo della sede compartimentale dell'ENPALS di Firenze aveva ingiunto a lei e alla società il pagamento della somma di £. 14.730.000, a titolo di sanzioni amministrative, per omessa presentazione delle denunce mensili e delle denunce trimestrali relative al periodo 1.9.1992-31.1.1995. Deduceva che le ballerine di cui all'ordinanza avevano lavorato per periodi brevissimi presso il night club Melody, con regolare versamento della contribuzione per i periodi lavorati. L'ENPALS, costituitosi, contestava la fondatezza dell'opposizione, assumendo che gli ispettori avevano accertato il debito contributivo in base alla differenza tra l'impegno lavorativo dichiarato dalle lavoratrici e le giornate riportate nel libro paga. Con sentenza del 10 giugno/9 luglio 1998 il PR accoglieva l'opposizione. L'appello dell'ENPALS, cui resistevano le appellate, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Firenze, con sentenza del 24 novembre/1° dicembre 1999, per la genericità del motivo di impugnazione. I giudici di secondo grado osservavano che l'appellante Istituto, dopo la cronistoria dei fatti e l'indicazione della norma applicabile, e dopo aver osservato che il PR aveva colto la peculiarità del regime previdenziale dell'ENPALS, si era limitato a dedurre l'erroneità della conclusione del primo giudice secondo cui “quando una prestazione si svolge sulla base di 3 specifici orari lavorativi la retribuzione è commisurata alle ore di effettiva prestazione conseguentemente il termine giornate nel contratto non può che riferirsi alle giornate in cui il contratto ha avuto effettiva esecuzione". L'omessa esposizione delle ragioni della invocata riforma comportava, per il Tribunale, l'inammissibilità dell'appello. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). AL DI LO e la società RI non si sono costituite. Motivi della decisione La difesa dell'ENPALS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 339 c.p.c., nonché errores in procedendo e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Lamenta che il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sulla scorta di una valutazione esasperatamente formalistica delle norme di legge sopra indicate, in parte travisando il contenuto del gravame. un deficit diAmmette che "l'appello presenta certamente argomentazione confutativa e probabilmente non focalizza adeguatamente gli errori e le incongruenze di valutazione del PR", ma contesta la rilevanza solo descrittiva attribuita allo stesso dal Tribunale. Sostiene che la specificazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve essere intesa in senso assoluto e rigoroso, essendo sufficiente che le censure dedotte siano idonee a delimitare l'oggetto del riesame;
e che, quando risulti chiara la volontà dell'appellante, una giurisprudenza minoritaria ha ritenuto irrilevante la specificazione dei motivi. Osserva che oggetto di causa era la legittimità della ordinanza - ingiunzione opposta e, quindi, dei presupposti di applicabilità dell'art. 2 del d.P.R. n. 1420/71. Deduce che il PR aveva ritenuto superfluo l'espletamento di mezzi istruttori, così ponendosi anche in contrasto con la giurisprudenza di merito di Torino, Roma e Milano. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che, essendo sta confermata, in diritto, la tesi dell'ENPALS, la causa veniva in appello unicamente sul corretto esame degli elementi di prova;
la parziale genericità dei motivi di impugnazione non avrebbe dovuto impedire al Tribunale di accertare che il PR aveva basato la propria decisione sulle previsioni del contratto collettivo, inconferenti al tema di causa, contro ogni evidenza delle risultanze istruttorie (dichiarazioni dei lavoratori, verbale di accertamento ispettivo e relativi allegati). Il ricorso non è fondato. La giurisprudenza della Corte, in sintonia con la prevalente dottrina processualistica, ha sempre precisato, in ordine alla portata degli artt. 342 e 434 c.p.c., che "l'atto di appello, tanto nel rito ordinario, quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento di impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili di ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto l'onere della specificazione dei motivi di appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata a ottenere la suddetta 5 riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione” (Cass., S.U., 6 giugno 1987 n. 4991). Sempre le Sezioni Unite hanno ribadito che, ai fini del requisito della specificità dei motivi, stabilito dagli artt. 342 e 434 c.p.c., l'atto di appello "deve indicare, sia pure in forma succinta, le ragioni in fatto e in diritto della doglianza contro la sentenza impugnata, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese svolte in primo grado" (Cass., S.U., 24 novembre 1992 n. 12518; 20 settembre 1993 n. 9628). A tale orientamento, che è stato costantemente seguito dalla Corte (v., fra le più recenti, Cass., 20 febbraio 1997 n. 1599; 20 gennaio 1999 n. 498) il Collegio ritiene di conformarsi;
sicché, non essendo contestata la esposizione del contenuto dell'atto di appello compiuta dai giudici di secondo grado (essendosi, anzi, esplicitamente ammesso "un deficit di argomentazione confutativa”, e non invocandosi, quindi, il riscontro dell'atto di impugnazione da parte di questa Corte), il ricorso va rigettato, atteso che il nostro sistema processuale non prevede che il giudice del gravame, in assenza di puntuali, anche se succinti motivi di impugnazione, verifichi di ufficio la correttezza, sotto il profilo delle norme di diritto applicato, della prima decisione, o le possibili errate valutazioni degli elementi istruttori. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, non essendosi costituiti, in questa fase, la signora DI LO e la s.r.l. RI.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003. incenzo Meles Il Presidente Il cons. estensore Millenian I A D S IL CANCELLIEREдеве S , A 3 O 0 T 3 L 1 , L 5 . A O T S . B E R N I P A Depositato in Cancelleria ' S D L I 3 L A 7 N E oggi, 24 LUG. 2003 - T G S 8 D O - O I 1 P S IL CANCELLIERECANG a A 1 N D M I E E S A G I O D G A R E E T T O S L I T N G T E I A E S L R R E I L D E D O 7