CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12534 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Pasquale Sansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero del differimento della pena per motivi di salute, presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXX. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il condannato è affetto problemi di carattere cardiaco, oltre che da un grave disturbo dello spettro depressivo, e che le patologie lamentate sono puntualmente monitorate mediante l'esecuzione di visite ed esami strumentali, che la patologia cardiaca è assistita adeguatamente in carcere, atteso il costante monitoraggio dei valori della pressione arteriosa e le periodiche visite specialistiche, che anche eventuali acuzie potranno essere identificate e trattate, e che comunque il detenuto in libertà non può ricevere trattamenti sanitari diversi e migliori rispetto a quelli eseguibili in istituto;
l’ordinanza aggiunge che la relazione prodotta dalla difesa riferisce dati generici sul rischio vita e non evidenzia un quadro di concreta incompatibilità dello stato di salute del detenuto;
l’ordinanza evidenzia Penale Sent. Sez. 1 Num. 12534 Anno 2026 Presidente: CENTONZE ALESSANDRO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/03/2026 anche la pericolosità sociale del detenuto, che ha avuto un ruolo di spicco in un contesto mafioso e che è condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod pen. con fine pena al 18 maggio 2032. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato che la relazione della difesa non riferiva dati generici sul rischio per la vita ma evidenziava che i disturbi dell'umore sono la genesi di una percentuale tra il 65 e il 90 % dei suicidi in carcere, perché il suicidio può essere il risultato di una grave e dolorosa malattia fisica, soprattutto se invalidante, e che una simile condizione, se vissuta senza il conforto di congiunti, può indurre il desiderio di porre fine alla propria vita;
per escludere il rischio di interferenze ambientali con il gruppo criminale di origine il condannato potrebbe eseguire la detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella, che risiede in provincia di Milano. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che, per l’accoglimento di una istanza di un differimento della pena, anche tramite la espiazione in misura alternativa, per effetto delle condizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione;
in tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che non si può esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario, 2 come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01). Questo è esattamente quanto effettuato dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato che ha rilevato che, in un contesto di pericolosità del condannato piuttosto accentuata, derivante dalla sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la patologia cardiaca di cui soffre il ricorrente è trattata adeguatamente nel circuito penitenziario, che è in grado di affrontare anche eventuali, ipotetiche, acuzie. A fronte di una motivazione di questo tipo, conforme agli orientamenti della Corte di legittimità, l’unico motivo del ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare, più in generale, la rivalutazione dei presupposti per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiesto dal condannato, soffermandosi non sulla patologia di tipo cardiaco, ma sulle difficoltà di carattere psicologico del ricorrente, sul suo adattamento alla detenzione intramuraria, e sul rischio suicidiario come conseguenza di tali disturbi dell’umore e di tale difficoltà di adattamento. Le affermazioni della consulenza tecnica di parte, poi riprese in ricorso, sul rischio suicidiario sono, però considerazioni di carattere statistico, prive di riferimenti particolari alla situazione concreta del detenuto;
esse, pertanto, non sono in grado di superare le osservazioni dell’ordinanza impugnata, che hanno valutato, invece, la concreta situazione di salute del condannato. Inoltre, come già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, i disturbi dell’umore, conseguenza della difficoltà di adattamento del detenuto alla condizione carceraria, non possono giustificare un provvedimento di differimento della pena, per l’evidente ragione che una tale difficoltà può anche avere in sottofondo uno scopo manipolatorio-strumentale (Sez. 1, n. 21578 del 13/03/2025, P., non mass.). In definitiva, il diniego pronunciato dal Tribunale di sorveglianza è fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche ed è pienamente conforme alla sistematica del differimento della pena elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna 3 del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del P.G., Pasquale Sansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero del differimento della pena per motivi di salute, presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXX. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il condannato è affetto problemi di carattere cardiaco, oltre che da un grave disturbo dello spettro depressivo, e che le patologie lamentate sono puntualmente monitorate mediante l'esecuzione di visite ed esami strumentali, che la patologia cardiaca è assistita adeguatamente in carcere, atteso il costante monitoraggio dei valori della pressione arteriosa e le periodiche visite specialistiche, che anche eventuali acuzie potranno essere identificate e trattate, e che comunque il detenuto in libertà non può ricevere trattamenti sanitari diversi e migliori rispetto a quelli eseguibili in istituto;
l’ordinanza aggiunge che la relazione prodotta dalla difesa riferisce dati generici sul rischio vita e non evidenzia un quadro di concreta incompatibilità dello stato di salute del detenuto;
l’ordinanza evidenzia Penale Sent. Sez. 1 Num. 12534 Anno 2026 Presidente: CENTONZE ALESSANDRO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/03/2026 anche la pericolosità sociale del detenuto, che ha avuto un ruolo di spicco in un contesto mafioso e che è condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod pen. con fine pena al 18 maggio 2032. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato che la relazione della difesa non riferiva dati generici sul rischio per la vita ma evidenziava che i disturbi dell'umore sono la genesi di una percentuale tra il 65 e il 90 % dei suicidi in carcere, perché il suicidio può essere il risultato di una grave e dolorosa malattia fisica, soprattutto se invalidante, e che una simile condizione, se vissuta senza il conforto di congiunti, può indurre il desiderio di porre fine alla propria vita;
per escludere il rischio di interferenze ambientali con il gruppo criminale di origine il condannato potrebbe eseguire la detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella, che risiede in provincia di Milano. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che, per l’accoglimento di una istanza di un differimento della pena, anche tramite la espiazione in misura alternativa, per effetto delle condizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione;
in tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che non si può esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario, 2 come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01). Questo è esattamente quanto effettuato dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato che ha rilevato che, in un contesto di pericolosità del condannato piuttosto accentuata, derivante dalla sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la patologia cardiaca di cui soffre il ricorrente è trattata adeguatamente nel circuito penitenziario, che è in grado di affrontare anche eventuali, ipotetiche, acuzie. A fronte di una motivazione di questo tipo, conforme agli orientamenti della Corte di legittimità, l’unico motivo del ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare, più in generale, la rivalutazione dei presupposti per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiesto dal condannato, soffermandosi non sulla patologia di tipo cardiaco, ma sulle difficoltà di carattere psicologico del ricorrente, sul suo adattamento alla detenzione intramuraria, e sul rischio suicidiario come conseguenza di tali disturbi dell’umore e di tale difficoltà di adattamento. Le affermazioni della consulenza tecnica di parte, poi riprese in ricorso, sul rischio suicidiario sono, però considerazioni di carattere statistico, prive di riferimenti particolari alla situazione concreta del detenuto;
esse, pertanto, non sono in grado di superare le osservazioni dell’ordinanza impugnata, che hanno valutato, invece, la concreta situazione di salute del condannato. Inoltre, come già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, i disturbi dell’umore, conseguenza della difficoltà di adattamento del detenuto alla condizione carceraria, non possono giustificare un provvedimento di differimento della pena, per l’evidente ragione che una tale difficoltà può anche avere in sottofondo uno scopo manipolatorio-strumentale (Sez. 1, n. 21578 del 13/03/2025, P., non mass.). In definitiva, il diniego pronunciato dal Tribunale di sorveglianza è fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche ed è pienamente conforme alla sistematica del differimento della pena elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna 3 del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4