CASS
Sentenza 8 marzo 2016
Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite la partecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita, che, ai sensi dell'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., consentono di ottenere dal giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la natura eccezionale di tale previsione.
Commentario • 1
- 1. Volontariato non permette allontanamento dagli arresti domiciliare (Cass. 38652/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 15426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15426 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento