Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 15426
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite la partecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita, che, ai sensi dell'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., consentono di ottenere dal giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la natura eccezionale di tale previsione.

Commentario1

  • 1Volontariato non permette allontanamento dagli arresti domiciliare (Cass. 38652/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 15426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15426
Data del deposito : 8 marzo 2016

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