Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, si pongono in continuità normativa con le pregresse disposizioni di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, senza che si sia creato alcun vuoto normativo, in quanto la entrata in vigore delle disposizioni contenute nel citato codice, prevista, con termine differito rispetto a quello ordinario stabilito dall'art. 73 cost., al 1 maggio 2004 dall'art. 183 dello stesso decreto n. 42 non può che riferirsi anche alla diversa e successiva disposizione abrogatrice del precedente decreto n. 490, contenuta nell'art. 184.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2006, n. 34119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34119 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/04/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 733
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 4709/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RM PP, nata a [...] il [...];
2) AN GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 6.12.2005 dalla corte d'appello di RM;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Favalli Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 6.12.2005 la corte d'appello di RM ha integralmente confermato quella resa il 22.12.2004 dal tribunale monocratico di Agrigento, che aveva condannato i coniugi RM PP e GI AN alla pena (condizionalmente sospesa) di dieci giorni di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, siccome colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per aver collocato in un terreno di loro proprietà, adiacente a un edificio da essi abitato, una vasca prefabbricata di cemento armato di circa 10.000 litri, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali (accertato in Agrigento il 19.11.2001).
2 - Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo sei motivi a sostegno. In particolare lamenta:
2.1 - inosservanza dell'art. 2 c.p. (sic) laddove la corte palermitana non ha dichiarato la estinzione del reato per prescrizione.
Sostiene che la vasca era stata collocata nel terreno molto prima della data del sopralluogo (19.11.2001) come dimostrato dal fatto che il recipiente era circondato da piante di medio fusto (comprese piante di vite) e da piante di edera, che dovevano considerarsi collocate sul terreno almeno sei/otto mesi prima;
2.2 - violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 184. Sostiene che i giudici di merito hanno omesso di applicare la norma suddetta, laddove ha abrogato il D.Lgs. n. 490 del 1999, e in particolare il suo art. 163.
Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che detto art. 163 è stato sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, in perfetta continuità normativa col precedente, giacché tale tesi non considera che il D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. da 1 a 183, sono entrati in vigore dal 1.5.2004, ex art. 183, mentre l'anzidetto art. 184 è entrato in vigore ex art. 73 Cost. quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24.2.2004;
2.3 - erronea applicazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, come sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, atteso che la posa in opera sul terreno di un recipiente prefabbricato non modifica in modo significativo l'assetto del territorio, e perciò non integra il reato ambientale contestato;
2.4 - erronea applicazione della L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. unico, comma 37.
In sede di appello il difensore aveva sostenuto che il reato era estinto per effetto del parere di compatibilità ambientale rilasciato in data 30.6.2004. La corte palermitana aveva invece ritenuto che il comma 37 - che appunto prevede l'estinzione del reato ambientale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, in seguito all'accertamento di compatibilità paesaggistica - non poteva essere applicato alla fattispecie de qua per mancanza delle condizioni ivi contemplate. Il ricorrente sostiene ora che non poteva farsi riferimento a questa norma in quanto non era ancora entrata in vigore al momento della sentenza resa in primo grado (22.12.2004);
2.5 - violazione dell'art. 54 c.p. e dell'art. 2 Cost., laddove i giudici di merito hanno denegato la scriminante dello stato di necessità, che invece ricorreva nella fattispecie giacché gli imputati avevano posizionato il recipiente per sopperire alle normali esigenze di acqua in una città come Agrigento, notoriamente afflitta da crisi idrica;
2.6 - violazione dell'art. 62 c.p., n. 4, laddove la corte territoriale ha negato l'applicazione del danno patrimoniale di particolare tenuità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto disattesa la tesi sostenuta col secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
Con essa in sostanza il ricorrente non disconosce la sovrapponibilità normativa tra il D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, ma sostiene che l'abrogazione dell'art. 163, operata dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 184, è entrata in vigore sin dal 10.3.2004 (cioè quindici giorni dopo la pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale), mentre la omologa norma penale introdotta dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.181, è entrata in vigore solo il 1.5.2004, giusta il disposto del settimo comma dell'art. 183.
Conseguenza di questa lesi è che tra il 10.3.2004 e il 1.5.2004 si sarebbe verificato un vuoto normativo, durante il quale l'esecuzione di lavori non autorizzati in zone soggette a vincoli paesaggistici non costituiva reato.
Ma la tesi, a prescindere dalla sua rilevanza nel caso concreto, è priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Infatti, il citato settimo comma dell'art. 183 dispone letteralmente che "il presente codice entra in vigore il 1 maggio 2004". Nulla autorizza a concludere che questa entrata in vigore - differita rispetto al termine ordinario stabilito dall'art. 73 Cost., comma 3 - non debba valere anche per il successivo art. 184, che indica le disposizione abrogate, posto che anche questa norma rientra indubitabilmente nel "codice dei beni culturali e del paesaggio", di cui il precedente art. 183 fissa l'entrata in vigore alla data del 1.5.2004.
Del resto, sarebbe stato illogico e illegittimo che il Governo, delegato L. 6 luglio 2002, n. 137, ex art. 10, ad adottare uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, nei quali indicare "esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate" (dello stesso art. 10, comma 3), avesse esercitato una delega siffatta differenziando la entrata in vigore delle disposizioni nuove e l'entrata in vigore della abrogazione di quelle vecchie. In altri termini, dal contenuto della delega si evince che, non solo le nuove disposizioni, ma anche l'abrogazione delle vecchie disposizioni, fanno parte del nuovo "codice dei beni culturali e del paesaggio", e quindi entrano in vigore contemporaneamente dal 1.5.2004, senza che l'art. 184 possa essere estrapolato dal codice soltanto perché è susseguente all'art. 183, che ne stabilisce l'entrata in vigore.
Non v'è dubbio, quindi, che esiste una perfetta continuità normativa tra il D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, non solo sotto il profilo contenutistico (secondo la giurisprudenza costante di questa corte), ma anche sotto il profilo temporale.
4 - Va parimenti disattesa la censura di cui al precedente n. 2.4. È pacifico che gli imputati in data 30.6.2004 avevano ottenuto un parere di compatibilità ambientale in relazione all'intervento da loro eseguito sul territorio. Ma è altrettanto certo che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni alle quali della L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37, subordina l'estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, in presenza di un certificato di compatibilità paesaggistica (in particolare i trasgressori non avevano previamente pagato le sanzioni pecuniarie previste). Vero è che tale norma è entrata in vigore in data 11.1.2005, e cioè solo dopo la sentenza di primo grado, che è del 22.12.2004. Ma è altrettanto vero che essa, in quanto norma successiva, penalmente più favorevole laddove prevede la estinzione del reato ambientale poteva essere applicata dalla corte d'appello. Per conseguenza, prima della entrata in vigore della norma, il reato ambientale non poteva essere estinto da un parere postumo favorevole rilasciato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo;
dopo l'entrata in vigore della norma, l'estinzione del reato da una parte era astrattamente possibile in presenza di un postumo certificato di compatibilità paesaggistica, ma dall'altra non era concretamente perfezionabile per la mancanza delle condizioni a cui la norma subordina l'effetto estintivo.
5 Il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso (nn. 2.3, 2.5 e 2.6) non fanno che riproporre le censure formulate al riguardo in sede di appello, senza prendere in considerazione le argomentazioni specifiche con cui la corte territoriale le ha disattese. Come tali, i motivi sono inammissibili per genericità. Devono quindi essere confermate le valutazioni, indubbiamente legittime, con cui la corte palermitana ha ritenuto che la posa in opera non autorizzata del recipiente prefabbricato di cui trattasi integra il contestato reato;
che il reato non poteva essere scriminato per il dedotto stato di necessità (se non altro perché la notoria crisi idrica poteva essere risolta con mezzi alternativi concretamente praticabili); che non poteva esser applicata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p., n. 4 (se non altro perché - anche ammettendo che il reato offenda comunque il patrimonio - il danno non poteva considerarsi tenue, considerata la dimensione notevole del prefabbricato, la sua visibilità dalla strada pubblica etc.). 6 Resta da esaminare il primo motivo di ricorso (n. 2.1), con cui il difensore sostiene la prescrizione del reato in considerazione del fatto che la vasca era stata collocata sul terreno almeno sei/otto mesi prima della data del sopralluogo (19.11.2001). Anche quest'ultima censura è però inammissibile perché deduce circostanze e valutazioni di fatto che sono state già disattese dalla corte di merito.
Al riguardo infatti la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto che le asserzioni del difensore circa l'epoca antecedente in cui il recipiente sarebbe stato installato erano sfornite di prova e pertanto non erano sufficienti a mettere in dubbio la data del 19/11/2001 come tempus commissi delicti.
Ne consegue che la prescrizione del reato maturerà soltanto il 19/05/2006.
7 Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006