Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1 5110/01 DEL OPOL ITALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 6159/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 10865 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.1802 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio FIN.RE.CO. Srl, in persona del legale rappresentante dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE-- per diriti 3000 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ☐ 16 APR 2001. IL CANCELLIERE CARLO MIRABELLO 6, presso l'avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CANCELLERIA UBALDO MARRONE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SANI SYSTEM SPA, in persona del Curatore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutivapresso l'avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e dal Sig. 2001 difeso dall'avvocato GIOVANNI CANNIZZARO, giusta per diritti rb 10-05 2004 il 270 procura in calce al controricorso;
IL CANCELLIERE -1- controricorrente avverso la sentenza n. 898/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 13/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo LIRE 5000 Riccardo PANEBIANCO;
CANCELLERIA udito per il resistente, l'Avvocato Cannizzaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
AT643810 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO APICE che ha concluso per il AT644671 rigetto del ricorso. LIRE 5000 CANCELLERIA AT644672 LIRE 5000 CANCELLERIA LIRE 2000 AT644673 CANCELLERIA BE134431 BE135247 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di citazione notificato in data Con atto 24.5.1995 il curatore del fallimento della Sani System s.p.a., dichiarata fallita il 27.5.1994, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Palermo la Fin.Re.Co. s.r.l., chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. dell'atto pubblico dell'1.6.1993 con cui la Sani System aveva conferito alla Fin.Re.Co. procura irrevocabile per в riscossione, in nome e per conto di essala mandante, del credito di £ 110.412.662 che vantava nei confronti della Cattedra di Anestesia Generale e Odontostomatologia dell'Università degli Studi di Palermo in dipendenza della fattura n.27/93 emessa il 29.4.1993 dalla Sogepa Teknica s.r.l. e da quest'ultima ceduta alla Sani System in forza di altro coevo atto pubblico di cessione. la sua Chiedeva quindi che fosse dichiarata legittimazione a riscuotere detta somma dall'Università di Palermo ed eventualmente, qualora dovesse risultare già avvenuta la riscossione della stessa o di altra minore da parte della Fin.Re.Co., che quest'ultima venisse condannata а restituirla con gli interessi e la rivalutazione. 3 Si costituiva la Fin.Re.Co. s.r.l.. chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 26.4.1997 il Tribunale di Palermo revocava il suddetto atto di conferimento della procura, dichiarando che la curatela era legittimata a riscuotere la richiesta somma di Palermo e condannando la dall'Università Fin.Re.Co. al pagamento delle somme dipendenti dall'atto revocato, ove già riscosse, oltre agli interessi legali. Proponeva impugnazione la Fin.Re.Co. s.r.l. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il curatore del fallimento chiedendone il rigetto, la Corte d'Appello di Palermo con sentenza dell'1- 13.10.1999 respingeva il gravame. Ravvisava la Corte d'Appello nell'atto di conferimento alla Fin.Re.Co. della procura a riscuotere la figura del mandato irrevocabile "in rem propriam" con funzione solutoria in considerazione, da una parte, della cospicua situazione debitoria, pari a £ 344.284.726, assunta а quella data dalla fallita nei confronti della Fin.Re.Co., come risultava dal libro giornale della Sani System, e, dall'altra, dell'impossibilità di considerare tale conferimento а garanzia di un 4 finanziamento di £ 150.000.000 in quanto concesSO solo successivamente in data 29.6.1993. Rilevava altresì che la dedotta funzione di garanzia non poteva essere desunta, come si sosteneva, dal complesso dei rapporti di dare ed avere intercorsi fra le due società che evidenzierebbe dei pregressi finanziamenti, non potendo essere sottovalutato il debito di notevole entità esistente all'epoca del conferimento del в mandato. Per quanto riguarda la consapevolezza dello stato d'insolvenza della Sani System, evidenziava che non solo la Fin.Re.Co. non aveva superato la presunzione posta a suo carico dall'art. 67 comma 1 L.F. ma che in presenza di un mezzo anormale di pagamento e della rilevante esposizione debitoria erano palesi lo stato d'insolvenza e la sua conoscenza da parte della società mandataria, a nulla rilevando che l'amministratore della Fin.Re.Co. (Modica) avrebbe lasciato la carica prima della negoziazione, essendo lo stesso anche socio della fallita Sani System e la Fin.Re.Co. proprietaria di azioni della fallita per un valore di £ 135.504.000. Avverso tale sentenza propone ricorso per 5 cassazione la Fin.Re.Co. s.r.l.. deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso. illustrato anche con memoria, la curatela del fallimento della Società Sani System s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Fin.Re.Co. s.r.l. denuncia violazione degli artt. 67 commi 1 e 2 L.F.: 115 e 116 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia correttamente valutato l'operazione complessiva di finanziamento e non abbia ritenuto consequentemente che ricorresse l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 67 L.F. che pone a carico del curatore la prova sulla sussistenza della "scientia decoctionis". Al riguardo deduce che l'esposizione di f 344.284.126 cui fa riferimento l'impugnata sentenza era frutto di una negoziazione per ottenere un finanaziamento pari a £ 407.000.000 a fronte di specifiche procure irrevocabili "in rem propriam" e che il relativo debito non era quindi preesistente ma contemporaneo al rilascio delle procure, con la conseguenza che deve ritenersi 6 sussistente il collegamento fra l'erogazione di f. 150.000.000 e la procura irrevocabile, come risultava dalle lettere scambiate dalle due società. Il motivo di ricorso è infondato. La ricorrente, nel censurare la qualificazione giuridica data dalla Corte d'Appello all'operazione posta in essere fra le parti (procura irrevocabile а riscuotere con funzione solutoria) ed il suo inquadramento nell'ambito dell'art. 67 comma 1 n.2 L. F., indirizza le proprie obiezioni non già sulla statuizione relativa alla natura "anormale" del mezzo usato, ma sulla sua finalità avente, a Suo garanzia a fronte di avviso, carattere di mera "denaro 'contestuali erogazioni di somme di contemporanee" al rilascio della procura. tale tesi implica Ma la prospettazione di una sostanzialmente una valutazione di merito in sostituzione di quella operata dalla Corte d'Appello e si pone quindi in tal modo in un ambito sottratto al sindacato di legittimità anche sotto il profilo del difetto di motivazione. Non altrimenti potrebbe essere qualificata infatti la giustificazione fornita per il credito di £ 344.284.126 che la ricorrente vantava all'atto 7 della procura irrevocabile in esame e che 1'impugnata sentenza aveva sottolineato per rispetto a dettadimostrare la sua preesistenza procura. Osservando che le varie procure - rilasciate in numero di cinque il 1°.
6.1993 per l'importo totale di £ 509.730.550 fra cui quella relativa alla riscossione del credito in esame di £ 110.412.662 - erano state considerate dalle stesse parti coesistenti ai vari finanziamenti ottenuti dalla società fallita dal Marzo al Giugno dello в stesso anno, la ricorrente, al di là della formale denuncia di violazione di legge, pone indubbiamente sul piano del merito le proprie considerazioni che non possono quindi in quanto tali essere valutate da questa Corte cui compete, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo di verificare se la stessa riveli un'obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice o presenti un contrasto insanabile fra le sue varie parti. Ora, nell'attribuire rilevanza alla cospicua situazione debitoria preesistente al rilascio della procura e nel negare la presenza di un collegamento logico e temporale con il successivo finanziamento di £ 150.000.000 avvenuto circa un mese dopo, 8 l'impugnata sentenza non è incorsa invece in alcun vizio del genere ma operato semplicemente una valutazione, peraltro congruamente motivata. Il rigetto del primo motivo, basato sulla valdità dell'inquadramento dell'azione proposta dal Fallimento nell'ambito dell'art. 67 comma n.2 L.F., comporta il sostanziale assorbimento del secondo con cui viene censurata la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza sul presupposto dell'applicabilità invece dell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 67 L.F.. In ogni caso la Corte d'Appello ha ritenuto provata anche in concreto la conoscenza dello stato d'insolvenza della Sani System da parte della FIN.RE.CO., sottolineando al riguardo la utilizzazione del mezzo anormale di pagamento in presenza di una pesante situazione debitoria pregressa ed in considerazione del fatto che l'amministratore della FIN.RE.CO. (Modica), pur avendo lasciato pochi mesi prima tale carica, continuava ad essere socio di entrambe le società. Con il terzo motivo infine la ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 C.P.C., sostenendo l'erroneità della sentenza nel capo relativo alle spese processuali che vanno poste a carico della 9 curatela. Та censura è palesemente infondata, avendo la Corte d'Appello, nel porre le spese a carico della ricorrente, applicato il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 C.P.C.. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 60000
P.Q.M.
310000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 8.000.000 oltre alle spese liquidate in £160.000 Roma, 31.1.2001 Il Consigliere est. Il president Mao Ricardo CORTE Der UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da14 MAG. 2001 4 горов versate £. 310.000 al n trecentodiecimila (lire p. Il Dirigents Are Servizi 100 (Dott.ssa Maria C DI FILIPPO Il Responsabile Ser Gludiziari (Dr. M. RegCHING)