Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA6702 Regresso INPS e risarcimento .ri Ma strati:0 03167 in RCA. Condanna del Commissario liquidatore. Condizioni e limiti. Impresa Composta cessionaria R.G.N. 18592/99 Dott. Vito Presidente GIUSTINIANI Dott Antonio Consigliere LIMONGELLI Cron.569 Dott. Michele LO PIANO Consigliere - Rel. Consigliere Rep. 86 Dott. GI Battista PETTI Consigliere Ud. 12/06/01 Dott. RU DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE CORTESE FRANCO, nella qualità di commissario Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 1-55 liquidatore della Trans-Atlantica Società Italiana per GEN. 2002 # 11 Azioni di Assicurazioni, in liquidazione coatta IL CANCELLIERE amministrativa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO CANCELLERIA MERLINI, difeso dall'avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA NN, elettivamente domiciliato in ROMA PLE presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO2001 CLODIO 12, 1311 VILLANI, difeso dall'avvocato ISABELLA MORENO, giusta 1 delega in atti;
controricorrente
contro
UNIASS ASSIC SPA, in nome della CONSAP spa Gestione Autonoma Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, in persona del suo procuratore rag. Michele CORBO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N.17, presso la sede legale dell'ISTITUTO, difeso dagli Avvocati MARIO POTI e ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
resistente nonchè
contro
- intimato BRUNO BRUNA;
- avverso la sentenza n. 1028/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III Civile emessa il 19/6/98, depositata il 01/10/98; RG.674/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. GI Battista PETTI;
udito l'Avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE;
udito l'Avvocato ISABELLA MORENO;
2 udito l'Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Per la migliore comprensione della lite, che deriva dalla riunione di due cause distinte, per petitum e causa petendi, pur essendovi identità parziale di par- ti, occorre considerare l'antefatto. ANTEFATTO Il giorno 10 febbraio 1995, sulla strada provincia- le Monesiglio Mombarcaro, l'autovettura Citroen Dyane 6 condotta dal proprietario assicurato RU UN, fuoriusciva dalla sede stradale, cagionando al traspor- tato AS GI lesioni gravissime. Con raccomandata RR 28 marzo 1985 il legale del Na- si invitava la Transatlantica assicurazioni, in bonis, e il signor UN a comporre amichevolmente la vertenza provvedendo al ristoro dei danni. Il 7 maggio il AS proponeva querela dinanzi al Pretore di Ceva che esercitava l'azione penale, e in quel giudizio, poi conclusosi con sentenza di n.d.r. per amnistia (sent. not. 20 gennaio 88) il querelante si costituiva parte civile. Anteriormente all'instaurazione del giudizio dinan- 3 zi al tribunale di ON (con la citazione 16 ottobre 1989) il AS otteneva dall'assicuratrice, in esecuzio- ne di provvedimenti pretorili, due indennizzi: • in data 26 ottobre 1987, per la somma di lire 41.551.395 (provv. Del 15 luglio 1986) • in data 10 marzo 1998 un indennizzo pari al resi- duo massimale minimo di legge, per lire 58.448.665 (provv. del 1 dicembre 1987). .in data 30 luglio 1986, con D.M. la Transatlantica era posta in liquidazione coatta amm. va con D.Ministeriale. Tanto premesso, consideriamo le due cause riunite. A. Causa del danneggiato NA. (causa 1167/89) La lite, introdotta con citazione del 16 ottobre 1989, ha per oggetto la richiesta proposta dal AS, di risarcimento dei propri danni, patrimoniali, biologico e morali, nei confronti del responsabile RU UN, dell'assicuratrice Transatlantica in 1.c.a., nonché della UNIASS assicurazioni spa per conto dell'INA, per ottenere una condanna solidale;
in questo giudizio si sono costituiti il RU, la Uniass, restando contumace la Transatlantica. B. Causa dell'ente previdenziale INPS. La lite, introdotta dall'INPS, sempre dinanzi al Tribunale di Mondovi, ha per oggetto l'azione di surro- ga proposta dall'INPS (causa 660/98) nei confronti di UN, Cortese FR quale Commissario liquidatore, Uniass in nome e per conto INA, Fondo di Garanzia, quale cessionaria del portafoglio della Transatlantica in lca. In questa lite si costituivano la Uniass, il UN ed il AS;
restava contumace il Commissario liquidatore della Transatlantica. Su istanza del AS le due cause venivano riunite. Con sentenza del 31 ottobre 1995, il tribunale di ON, accertata la colpa esclusiva del UN nella causazione dell'incidente, dato atto che la UNIASS as- sicurazioni spa aveva versato acconti esaurendo il mas- simale cui era tenuta per legge, quantificava da un la- to i danni subiti dal AS e quindi le somme dovute al- l'INPS a titolo di surroga e condannava: .in solido i convenuti UN e Commissario liquida- tore della Transatlantica spa in 1.c.a. a pagare in fa- vore del AS la somma di lire 458.912.960, ed in favore dell'INPS della somma di lire 209.493.385, oltre interessi (nonché a rimborsare ai due predetti attori le spese processuali) quali importi residui rispetto a quelli versati dalla Compagnia ces- sionaria;
assolveva invece la UNIASS da ulteriore con- 5 danna per avere la stessa, con la corresponsione dei due acconti, esaurito il massimale e compensava le spe- se processuali tra la stessa e le altre parti. La decisione era appellata: a. con appello principale dal Commissario li- quidatore della Transatlantica che deduceva: • il difetto della propria legittimazione passiva, essendo unico soggetto legittimato l'impresa cessiona- ria del portafoglio;
. l'erronea condanna al pagamento del danno "diffe- renziale", previa liberazione dell'impresa concessiona- ria per avere questa versato gli acconti nei limiti del massimale di legge;
• l'erroneità della condanna in proprio, essendo possibile solo una pronuncia di accertamento del quan- tum;
• la erroneità della quantificazione del quantum all'INPS. b. Con appello incidentale il AS deduceva che la impresa concessionaria UNIASS doveva essere condan- nata oltre i limiti del massimale per mala gestio (in- tendendo: per mora debendi); resistevano all'appello principale l'INPS, il AS e la Uniass spa in nome dell'INA fondo;
interveniva vo- lontariamente la UNIASS assicurazioni spa e resisteva 6 all'appello incidentale, opponendosi alla estromissione del Commissario liquidatore della compagnia lca. Con sentenza depositata il 10 ottobre 1998 la Corte di appello di Torino così decideva: . respinge la sola domanda di condanna del Commissa- rio liquidatore della società Transatlantica in 1.c., del quale, nella persona di Cortese FR, dichiara la tenutezza;
conferma nel resto e compensa tra le parti le spese processuali. Contro la decisione ricorre FR Cortese, nella qualità di Commissario liquidatore della Transatlanti- ca, deducendo tre motivi di censura;
resiste il AS con controricorso, nonché la UNIASS Assicurazioni in nome della CONSAP spa. Le altre parti non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno svolto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso del Commissario liquidatore non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Con il primo motivo si deduce il difetto di legit- timazione passiva e l'error iuris per avere la sentenza del giudice di appello dichiarato la "tenutezza" del Commissario liquidatore. In senso contrario si osserva: a. che la Corte di appello (ff. 14) ha chiarito 1 che la sentenza di condanna del Commissario liquidatore non ha natura costitutiva, ma dichiarativa, di accerta- mento del debito, e che la formula adottata della "te- nutezza" non implica l'esecutività della sentenza, per tale capo o punto, a carico del Commissario liquidato- re;
peraltro la Corte (ff. 11) aveva puntualizzato come legittimata a resistere all'azione risarcitoria sia l'impresa cessionaria, sia il Commissario liquidatore che è litisconsorte necessario. Tale punto non risulta impugnato, mentre è inammis- sibile il profilo di improponibilità dell'azione ecce- pito per la prima volta in cassazione. Con il secondo motivo si deduce la violazione del- l'art. 209 della legge fallimentare, che non può essere derogato dalle leggi speciali RCA né dall'art. 25 della L. 1969 n. 990. Il motivo, che investe delicata ma superata que- stione, discussa in dottrina, ma risolta in giurispru- denza con la prevalenza della legge RCA, inammissibi- le perché dedotto per la prima volta in cassazione. Tanto si desume dalla verifica dell'atto di appello (par. IV pag. 7/8 dove il riferimento ai principi con- : sorziali è generico e non specifico) e dall'esame delle stesse conclusioni svolte in appello. 3 Con il terzo motivo si deduce l'error iuris per violazione dell'art. 18 L. 1969 n. 990, in relazione alla condanna oltre i limiti del massimale. 109T129,11 In senso contrario si osserva come la Corte di ap- 45BT 30,99 pello abbia deciso in conformità della legge, tenendo TOT 160,10 conto della mora debendi sia dell'impresa, quando era in bonis (posto che vi era stata costituzione di parte civile prima della 1.c.a.), sia dell'impresa cessiona- ria per la successiva conduzione della lite. Non senza rimarcare che per la impresa in liquida- zione l'accertamento del debito ha natura di atto di accertamento del dare, e non natura costitutiva di un titolo immediatamente esecutivo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- A R 800 T N R E rente alla rifusione di spese ed onorari in favore del- A 14 E le resistenti, nella misura indicata in dispositivo. L L UFAC E D
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, nella qualità di Commissario liquidatore della Transatlantica spa, alla rifusione delle spese ed onorari che liquida, per ciascun resistente (AS e Uniass) in (poni ad € 165,27 NA & ₤150.000 - €77, 47 fu l'UNIASS lire 0.000 per spese ed in lire sette milioni per onoraripari ad €3615,20- Roma 12 giugno 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEfrom yout h Vi ficatio n IL CANCELLERE C1 Gina Casoll