Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' N REPUBBLICA ITALIANA LA'CORTE SUPA co0 5 3 0 6/ 0 2 5:30 6/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 6695/00 - Cron. 16.136. FIGURELLI - Consigliere - Dott. Donato Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud.17/01/02 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Federico ROSELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal S ig. SENT ENZA per diritti € 4155 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CANCELLERIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TT IO, ER AM, LO UN, RI GE, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE ❤2002 MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA 247 NAPOLITANI, che li rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato FERDINANDO SALMERI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 25833/99 del Tribunale di ROMA, -depositata il 03/12/99 R.G.N. 7390/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito l'Avvocato SPINOSO per delega NAPOLITANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma i signori NT TO, DE RI, RU LO e NN RI, dipendenti delle Ferrovie dello Stato posti in quiescenza in epoca successiva al 1° luglio 1990, assumevano di avere diritto alla riliquidazione, da parte dell'FS, dell'indennità di buonuscita, con l'inclusione degli interi miglioramenti retributivi previsti dal ccnl 1990/1992; chiedevano, quindi, la condanna dell'FS e/o delle Ferrovie dello Stato s.p.a. (quale successore dell'FS) al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati, oltre rivalutazione ed interessi. Le Ferrovie dello Stato, costituitesi, contestavano le domande. Con sentenza del 27 febbraio 1996 il Pretore accoglieva le domande. L'appello della società, cui resistevano i pensionati, veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 marzo/3 dicembre 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che il ccnl prevedesse la maturazione del diritto ai benefici economici alla data di entrata in vigore del contratto, mentre la scansione temporale degli aumenti (il cd. scaglionamento) atteneva a mere necessità di cassa del datore di lavoro. -Né poteva ritenersi violato l'art. 14 della legge 829 del 1973 che imponeva all'FS di corrispondere l'indennità di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio mensile atteso che il diritto alla percezione dei nuovi stipendi era già maturato integralmente alla data di entrata in vigore del contratto, essendo stata rinviata nel tempo solo l'esecuzione della relativa prestazione. い Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono, formulando un unico complesso motivo di ricorso, illustrato con memoria, le Ferrovie dello Stato s.p.a. I pensionati resistono con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio formulata dal difensore dei ferrovieri, atteso che la stessa si fonda su una eventuale e futura norma di legge favorevole ai lavoratori pensionati;
la stessa non può trovare accoglimento, poiché nel procedimento giudiziario rilevano le norme già in vigore e non lo jus condendum. Con l'unico motivo la difesa della società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e degli artt. 37, 38 e 96 del ccnl 1990/1992 del personale delle Ferrovie, in relazione agli artt. 1362 e ss. cod.civ., nonché vizio di motivazione. Assume che l'art. 96 del ccnl 1990/1992, in vigore al momento della cessazione dal servizio dei signori TO, RI, LO e RI, prevede che per le prestazioni a carico dell'FS (fra cui l'indennità di buonuscita) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829 e successive modificazioni;
che l'art. 14 della legge n. 829/73 pone come parametro per il calcolo della predetta indennità “l'ultimo stipendio mensile”, per tale intendendosi lo stipendio in godimento al momento di cessazione dal servizio, cioè quello spettante e concretamente percepito. Deduce che tale criterio non è stato influenzato dalla normativa di cui al contratto collettivo dei ferrovieri del 1990/1992, che si è limitato a riconfermare l'operatività della disciplina di cui alla legge 829 del 1973, senza introdurre alcun elemento di novità che ampli il parametro per il calcolo della buonuscita. Sostiene, quindi, che anche secondo la normativa contrattuale deve farsi riferimento, per il calcolo dell'indennità di buonuscita, agli aumenti stipendiali già maturati al momento della cessazione dal servizio, e non anche a quelli ancora da maturare. Erroneamente il Tribunale, violando l'art. 14 citato e malamente interpretando le norme del contratto, avrebbe affermato che lo scaglionamento risponde a “mere necessità di cassa", atteso che l'art. 38, terzo comma del contratto prevede specificamente che "l'attribuzione degli stipendi ...deve essere effettuata, alle decorrenze indicate ...". Assume che l'interpretazione proposta dal Tribunale confligge anche con l'art. 37 del ccnl, dalla cui formulazione letterale ("a decorrere dal ... al personale ferroviario competono i seguenti stipendi ...") non emerge in alcun modo che le parti abbiano inteso attribuire il diritto agli aumenti stipendiali “finali” fin dal momento della stipula, prevedendo un mero frazionamento del relativo pagamento. Deduce che neppure il disposto del quarto comma dell'art. 96 autorizza l'interpretazione del Tribunale, atteso che lo stesso letteralmente dispone che "i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del ccnl sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale". Sottolinea che tale disposizione fa esclusivo riferimento al trattamento pensionistico, prevedendo che gli aumenti incidano, alle varie decorrenze, su tale trattamento. 5 Il ricorso è fondato. Il Tribunale non ha considerato che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri è direttamente regolata dalla legge n. 829 del 1973 ed ha proposto una interpretazione del contratto collettivo che, se fosse esatta, violerebbe sia l'art. 14 che l'art. 36 della citata legge 829/73. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che “l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'FS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il 14 periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi" (Cass., 18 aprile 2000 n. 5042; 23 giugno 2000 n. 8558; nonché Cass., 5 ottobre 1999 n. 11080). Il Collegio condivide le argomentazioni svolte, a sostegno del principio di diritto sopra ricordato, nelle sentenze citate. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con la cassazione della sentenza impugnata. Attesi il carattere assorbente della denunciata violazione della legge n. 829 del 1973 e l'assenza di accertamenti di fatto da compiere a seguito dell'enunciato principio di diritto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto delle domande avanzate dai dipendenti. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da NT TO, DE RI, RU LO e NN RI nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a.; compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il cons. estensore Il Presidente Peratus per Мийа Sill I D A 0 , S 3 1 IL CANCELLIERE S O 3 . A L Depositato in Cancelleria 5 T T L , R oggi, 12 APR. 2002 O . A A B ' S N I L E L D P 3 E S 7 A I - D T 8 N I S - IL CANCELLIERE S G 1 O N O 1 P " E A M S I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E E L R E O D 7