Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RZ AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Belli, n. 27 presso l'avv. Marco Antonelli, che unitamente all'avv. Giovanni Fusaroli lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SPAC COOP a.r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 636 del 1.8.2000, R.G.n. 318/99.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per rigetto del 1^ motivo e parzialmente del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1^ agosto 2000 il Tribunale di Rovigo, decidendo sull'appello proposto dalla S.P.A.C. coop. a. r.l. nei confronti di SO UE e sull'appello incidentale del UE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli compensando per intero le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza.
Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, in ordine al capo dell'appello del UE, che censurava la liquidazione delle spese in primo grado, che apparendo la controversia di modesta entità, sia sotto il profilo delle questioni giuridiche trattate sia in relazione al peso complessivo della vicenda, appariva congrua la valutazione delle voci di onorario secondo somme indicate in sentenza, secondo i minimi dello scaglione da 10 a 50 milioni di lire. Escludeva la spettanza delle voci consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa mancando la prova di esse. Quanto ai diritti riduceva l'ammontare, richiesto per i medesimi, a quello di tabella per scaglione individuato e concludeva che essendo dovuti 1.470.000 lire per onorali e 2.517.000 per diritti la sentenza impugnata, che li aveva complessivamente liquidati in lire 4.400.000, non meritava censure.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi il UE, l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi, il ricorrente lamenta il vizio di illogicità della motivazione nella parte che ha inquadrato la causa di valore indeterminabile in quelle dello scaglione tra 10 e 50 milioni di lire, quando le somme liquidate per il solo risarcimento del danno da illegittimo licenziamento ammontavano a più di 60 milioni, onde la causa andava inquadrata nello scaglione superiore con aumento del 100% degli onorari e del 20% dei diritti. Denuncia, poi, la violazione della tariffa per la mancata liquidazione per i diritti della voce consultazioni con il cliente, che va presunta e parimenti deve presumersi la voce carteggio e corrispondenza, essendo il cliente domiciliato in comune diverso da quello del difensore. Lamentava, infine, la mancata liquidazione della addizionale del 10% su spese ed onorari prevista dall'art. 15 della tariffa D.M. n. 585 del 5.10.1994. n. 585.
Le censure sono fondate.
Sussiste il denunciato vizio di insufficienza ed illogicità della motivazione ove accerta la modesta entità della lite sotto il profilo delle questioni giuridiche trattate ed in relazione al complessivo peso patrimoniale della vicenda. Infatti, l'impugnativa di un licenziamento disciplinare, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, fondata su questioni di legge, contrattuali e di fatto costituisce nella materia una delle cause più rilevanti sotto il profilo della complessità delle questioni giuridiche, come peraltro conferma indirettamente la lunga motivazione della sentenza di appello.
Inoltre illogica è la valutazione di modesto peso economico complessivo, quando il solo risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento, liquidato in sentenza, pari a circa due anni di retribuzioni con l'onere di contribuzione previdenziale, supera il limite massimo dello scaglione di valore adottato per la liquidazione.
Del pari fondate sono le censure per violazione della tariffa per omessa liquidazione di alcune voci sull'erroneo presupposto che per esse occorra una specifica prova.
Per le consultazioni con il cliente la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass. 9040 del 1994 e 738 del 2002) che esse vanno presunte;
del pari deve presumersi la corrispondenza informativa (cfr. Cass. n. 6665 del 1981), necessaria almeno per la comunicazione dell'udienza nella quale la parte deve comparire per rendere il libero interrogatorio.
Palese, infine, è la violazione dell'art. 5 della tariffa per la mancata liquidazione della addizionale del 10%.
I vizi della motivazione e le violazioni della tariffa rilevate comportano la cassazione della sentenza impugnata ed ti rinvio per nuovo esame ad altro giudice, indicato come in dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004