Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggelto Domanda di annullamento 011 95 /03 SEZIONE TERZA CIVILE ex art. 128 c.c. + Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: i.
6.N. 17446/00 Dott. Gaetano Consigliere Dott. Francesco Cron.2589 Rei Consigliere PURCARO - Dott. Italc - Consigliere Rep. 375 Dott. Giovanni Battista PITTI Ud. 11/11/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: DE NC BR, in proprio e nella qualità di erede di AR De SA, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CCRTE DI CASSAZIONE, difeso dail'avvocato CLAUDIO FRESCA, giusta delega in atti;
ricorrente 1 contro + MA LU, IA, UC IN FORI ANTONIO, UC NU, elett vamente domiciliati in ROYA VIA OSTILIA 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ROMANO, difesi dall'avvocato ANTONIO UC, 2002 giusta delega in atti;
2173 controricorrenti avverso la sertenza 11. 48/00 della Corte d'Appello di il 24/5/2000 CAMPOBASSO, sezione civile emessa depositata il 02/06/00; RG.24/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato FRESCA CLAUDIO;
udito l'Avvocato UC ANTONIO;
udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale و مامانات Fulvio UCCELLA che ha concluso рет l'accoglimento del I° motivo, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di. citazione notificato 1 27 gennaio 1997, la cui notifica fu successivamente rinnovata, NO De SA, in proprio e nella qualità di procu- ratore generale di sua zia IT De SA, espo- se: che, nel mese di luglio 1986, si era trasferi to da Napoli a Campobasso per prestare assistenza alla predetta congiunta, dietro invito deila redesima ormai anziana e rimasta sola dopo la scomparsa di una sorel- + la;
- che sin dall'inizio del rapporto la zia gli aveva concesSO in comodato gratuito e vita natural durante par e della casa di abitazione o due garage, mentre сол testamento olografo redatto nel 1909 lo aveva nominato erede universale;
- che le relazioni con la zia, benché 2 nel 1989 egli aveva dovuto far ritorno a Napoli per ra- gioni di lavoro, erano VI percurate nel sogno del reciproco affetto sino al mese di novembre 1994, allor quando talune persone, tutt'altro che disinteressale, avevano subdolamente ingenerato nella donna il timore di restare sul lastrico, perché esso attore, cui i me- sc precedente ella, con atto notarile, aveva conferito una procura gonorale, avrebbe dilapidato il suc patri- monio;
- che la zia, ormai incapace di intendere e di vciere per effetto del pericolo di un imminente disa- stro economico, che dette persone le avevano fatto ba- lenare, reputandosi ingannata dal nipote, gli aveva re- vocato la procura ed aveva chiesto il rilascio, a mezzo dell'avv. Luciano, de due garage, donando, altresì, la nuda proprietà di alcuni immobili a NL LA NI IF. Sulla base di Lali premesse, l'attore convenne in g udizio, davanti al tribunale di Campobasso, IT De SA, NL LA, NI IF e gli avvocati Nunzio ed Artorio Luciano, per sentir di- chiarare 'annullamento, ai sensi dell'art.428 C. C., degli atti compiuti in stato di incapacità naturale dalla De SA. Instauratosi il contraddittorio, i convenuti, oltre a contestare la fondatezza della domanda, eccepirono il 3 difello di legittimazione processuale e ad agire del- l'attore. All'udienza del 3 luglio 1998, l'avv. Antonio Lu- ciaro dichiarò che la propria assistita IT De SA era deceduta;
il processo, peraltic, non veni va interrotto, perché proseguito dall'attore, che asseriva di essere l'unico erede della defunta. Il tribunale adito, con sentenza depositata in data 29 gennaio 1993, rigetto la domanda per difetto di rap- presentanza processuale e di legittimazione ad agire dell'attore, che condanno al rimborse delle spesc di lite. la corte di appello di Campobasso, con sentenza de- positata il 2 giugno 2000, respinse l'appello del Le SA, che condanno al pagamento delle ulteriori spe- se del grado. Avverso tale sentenza NO De SA ha proposto ricorso sulla base di un quattro motivi, cui hanno re- sistito con controricorso, NL LA, Stefa- nia IF e gli avvocati Nunzio ed Antonio Lucia- 10. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 101 e 295 c. p. c., in relazione all'art.36C 4 n. 3 c. p. c., nonché omessa, insufficiente contraddit- toria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art.360 n. 5 C.
9. C. F per essersi violato il principio di integrità del contraddittorio. Assume, in particolare, essere palese l viclazione dell'art.101 c. P. Cas che definisce il principio del contraddittorio, dovendo, sulla base di tale principio, una ser:Lenza essere emessa nei confronti di tutte le parti del giudizio. Orbene, la sentenza della corte di appello di Campobasso era stata emessa in dispregio del menzionato principio. La pronuncia avrebbe dovuto asse- emessa anche nei confronti di IT De SA IS, o, meglio, dei suoi eredi, essendo essa deceduta neile more del giudizio di primo grado. I'interruzione sareb- be stata la naturale conseguenza della relativa dichia- razione fatta dal suo difensore. Ciò non era accaduto unicamente in seguito alla costituzione in giudizio, quale unicc vero erede di IT De SA, del ni pote NO De SA, nei confronti del quale, in quanto successore negli interessi arche processuali ". delia defunta, avrebbe dovuto essere emessa la pronon- cia de qua. Jennonché, tale qualità di erede era stata contestata dalla difesa del Mastrocola, determinando una chiara situazione di incertezza processuale, in or- dine alla reale identità dell'erede della de cuius, di 5 chi, cioè, avrebbe dovuto essere, anche in tale veste, destinatario della decisione. Tl motivo è fondato. La corte distrettuale ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dei principio del contraddittorio, sollevata dal- l'odierno ricorrente con il primo motivo dell'appello, per il rilievo che al rapporto processuale nessuna del- le parti, che si contendevano la qualità di crede della De SA, e cioè l'appellarte medesimo e NL Ma- st.rocola, eza estranea al giudizio, concludendo che "non potrà mai accadera che al processo de quo non ab- bia partecipato colui che sarà riconosciuto erede della parte defunta". Peraltro, siffatta afformazione non può condivider- si. Invero, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, la morte di IT De SA, parle necessa- ria del processo, poiché si discuteva dell'annullamento di taluni atti e negozi posti in essere daila medesima in presunto stato di incapacità naturale, era necessa- rio accertare, prima di mettere una qualsiasi pronun- zia, chi fosse l'erede della De SA medesima. Peraltro, poiché sul punto vi Iȧ un giudizic pen- dente, tra l'odierno ricorrente ed il Mastrocola, sa- 6 rebbe stato necessario ed indispensabile sospendere la causa, ex art.295 c. p. c.. La sentenza di primo grado, pertanto, che aveva ma- croscopicamente violato il principio del contradditto- rio, doveva necessariamente essere annullata ed, in conformità del disposto di cui all'art.354, primo com- ma, c. p. c., rimessa al giudice di prime cure. Alla stregua di quanto precede, assorbiti i residui motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al tribunale che si designa in dispositivo, il quale prov- vederà anche in ordine alle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto mo- tivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, 1'11 novembre 2002. Il Consigliere relatore ed estensoreisipfiere жико Il Presidente свостам ент IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 2003પદમ CANCELLERIA DEPOSITA GE Oggi IL CANCELLIERE C1 7 Innocenzo Battista