Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 1
Sono esclusi dall'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 i delitti in relazione ai quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7, decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in l. 12 luglio 1991 n. 203, indipendentemente dall'applicazione della circostanza attenuante prevista dal successivo art. 8.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2008, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/01/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 00008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 022349/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IG FR N. IL 25/01/1972;
avverso ORDINANZA del 05/03/2007 CORTE ASSISE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 5/3/07 la Corte di assise di Bari, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha solo in parte accolto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 da De LI CO contro il provvedimento, emesso il 29/11/06 dalla suddetta Corte, reiettivo di istanza diretta a ottenere l'applicazione dell'indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241 sulla pena inflittagli, con sentenza 7/11/03, per duplice omicidio premeditato e violazione delle leggi sulle armi.
Ha ritenuto il giudice dell'esecuzione che sulla pena relativa al delitto di omicidio, per il quale con la sentenza di condanna era stata riconosciuta esistente l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 contestata in fatto, l'indulto non potesse essere applicato in forza della disposizione ostativa di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. d) che dà rilievo alla
"ricorrenza" dell'aggravante in questione, e ciò anche se al De LI era stata riconosciuta l'attenuante premiale di cui alla citata L. n. 203 del 1991, art.
8. Avverso questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge, sul rilievo che la L. n. 203 del 1991, art. 8, comma 2 stabilisce che nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'art. 7.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il legislatore, con l'uso nella L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. d), del termine "ricorre", ha invero inequivocamente espresso la volontà di dare rilievo, come condizione sufficiente per l'esclusione del beneficio indulgenziale, all'intervenuto accertamento giudiziale della esistenza - nel ricorso proposto nell'interesse del De LI non messa in discussione - degli estremi dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 a prescindere dal fatto che la circostanza stessa abbia o meno nella fase di cognizione potuto trovare applicazione, nel caso di specie impedita dalla concorrenza dell'attenuante premiale, e così produrre gli effetti sul piano processuale e sanzionatorie che le sono propri. Tale scelta appare chiaramente dettata, in piena sintonia con la ratio delle disposizioni ostative contenute nella L. n. 241 del 2006, dalla considerazione delle connotazioni di particolare e qualificata pericolosità dell'autore del reato che l'aggravante di cui si tratta - non elisa, ma solamente resa non operativa dall'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8 - esprime, pericolosità che d'altra parte, come dalla giurisprudenza di questa Corte costantemente affermato, non si può ritenere di fatto automaticamente venuta meno in conseguenza della riconosciuta collaborazione con la giustizia (cfr. al riguardo tra le molte, in materia di misure cautelari e di misure di prevenzione, Sez. 5^ 12/1/99, P.M. e Galasso e altri, rv. 212.340; Sez. 6^ 6/4/99, Cirillo, rv. 214.750; Sez. 5^ 8/10/03, Seidita, rv. 227.858).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008