Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7251 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ее ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO MATERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Magistrati:0 7 2 5 /03 Composta dagli Dott. ES CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 388/00 Cron. 16107 Presidente Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere - Ud. 08/11/02 FICO Rel. Consigliere Dott. Nino Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC AN RR, UC AT, CROVATI ALESSANDRO, CROVATI ADRIANA, CROVATI MARZIA, domiciliati in ROMA LARGO TRIONFALE 7, elettivamente presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, che li difende, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
4036 -1- merikente- contrerícorrente avversO la sentenza n. 3/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 26/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARINUCCI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso;
assorbito il terzo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con avvisi di liquidazione notificati il 22 aprile 1989 l'Ufficio del Registro di Roma ha richiesto agli eredi di AR ET HI HU, ved. RA, il pagamento dell'imposta di registro relativa agli atti registrati il 6 aprile 1962, sul presupposto della decadenza della HI HU dal beneficio previsto dalla legge 2 luglio 1949 n.408 e successive modificazioni. ES DO UC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei coeredi TI RA, LE TI, AN TI e RZ TI, ha impugnato gli avvisi e la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso ritenendo l'inesistenza della decadenza posta a fondamento della pretesa tributaria. L'Ufficio ha appellato la decisione e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'impugnazione ritenendone invece la sussistenza. Avverso quest'ultima decisione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. Il Ministero delle Finanze non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo (omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) i ricorrenti hanno dedotto di avere altresì eccepito, in grado di a ppello come in primo grado, la prescrizione triennale della pretesa fiscale, prevista dall'art. 6 del D.L. 1150/67, e che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di prendere in esame tale eccezione. La censura è infondata. Costituendosi in appello, i contribuenti non hanno riproposto l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, spiegata con l'atto introduttivo del giudizio, ma, erroneamente ritenendo che il giudice di primo grado avesse accolto il ricorso sotto tale profilo, si sono limitati ad affermare la validità delle argomentazioni svolte a sostegno dell'eccezione. La Commissione di primo grado ha invece accolto il ricorso sotto il diverso profilo della inesistenza della decadenza dal beneficio fatta valere dall'Ufficio, sicché correttamente, non formando l'eccezione oggetto del giudizio di appello, la Commissione Regionale si è pronunciata nel merito della questione della decadenza, riproposta dall'Ufficio con l'impugnazione, senza esaminare la questione della prescrizione. Col secondo motivo i ricorrenti hanno risollevato la questione della prescrizione triennale della pretesa tributaria scaturente dalla decadenza dal beneficio. La questione, in quanto non oggetto del giudizio di appello, è da ritenersi nuova e quindi preclusa nel giudizio di Legittimità. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili di ufficio;
pertanto, la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre nel giudizio di appello le eccezioni e le questioni prospettate e disattese o non esaminate o rimaste assorbite in p-rimo grado e l'omessa riproposizione delle medesime preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che legittimamente non le ha prese in esame (Cass. 19 maggio 1999,n.4852). Col terzo motivo i ricorrenti si sono doluti della pronuncia di compensazione delle spese. Anche tale censura è infondata, attesa la loro totale soccombenza. Il ricorso va dunque respinto. Non va provveduto sulle spese per la mancanza di attività difensiva dell'intimato Ministero. la Corte rigetta il ricorso. зарг Roma, 8.11. il cons. est. iw Vuo
p.q.m.
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA il presidente fo Сятие Олибаси IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma-12 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 л