CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2023, n. 43502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43502 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di: TOURAY PAP nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, nella persona di E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43502 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 16/9/2020, emessa in relazione a un fatto commesso il 24/02/2020 da Touray Pap, divenuta irrevocabile il 2/01/2021, con condanna - sospesa - ad anni uno e mesi 10 di reclusione in relazione alla sentenza, emessa il 1/7/2020 dal medesimo giudice in relazione a un fatto del 13/5/2021, divenuta definitiva in data 25/01/2021. Con detto provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la successiva sentenza, sulla base della quale la denegata revoca era stata richiesta, fosse riferibile a un fatto che non era stato commesso anteriormente al primo per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, con cui lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 168 cod. pen. Si evidenzia come la richiesta di revoca del beneficio si fondasse sul fatto che il Touray, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1786 del 2020, aveva riportato altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di legge. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato ed è, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Premesso che il Giudice ha ritenuto non applicabile il disposto dell'art.168 cod. pen. perché il fatto giudicato con la seconda sentenza non sarebbe stato commesso prima del fatto oggetto della prima sentenza, va rilevato che, invece, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056 - 01). 1 3. Nella specie, il reato oggetto della seconda sentenza è stato commesso il 13/5/2020, e pertanto in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (divenuta irrevocabile in data 2 gennaio 2021). Il provvedimento risulta errato nella parte in cui ha dato rilievo alla data di commissione del reato oggetto della sentenza con cui era stato concesso il beneficio e non, piuttosto, alla data in cui tale sentenza era divenuta irrevocabile 4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che provvederà sulla base del principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Così deciso il 1/12/2022
lette le conclusioni del PG, nella persona di E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43502 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 16/9/2020, emessa in relazione a un fatto commesso il 24/02/2020 da Touray Pap, divenuta irrevocabile il 2/01/2021, con condanna - sospesa - ad anni uno e mesi 10 di reclusione in relazione alla sentenza, emessa il 1/7/2020 dal medesimo giudice in relazione a un fatto del 13/5/2021, divenuta definitiva in data 25/01/2021. Con detto provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la successiva sentenza, sulla base della quale la denegata revoca era stata richiesta, fosse riferibile a un fatto che non era stato commesso anteriormente al primo per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, con cui lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 168 cod. pen. Si evidenzia come la richiesta di revoca del beneficio si fondasse sul fatto che il Touray, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1786 del 2020, aveva riportato altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di legge. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato ed è, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Premesso che il Giudice ha ritenuto non applicabile il disposto dell'art.168 cod. pen. perché il fatto giudicato con la seconda sentenza non sarebbe stato commesso prima del fatto oggetto della prima sentenza, va rilevato che, invece, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056 - 01). 1 3. Nella specie, il reato oggetto della seconda sentenza è stato commesso il 13/5/2020, e pertanto in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (divenuta irrevocabile in data 2 gennaio 2021). Il provvedimento risulta errato nella parte in cui ha dato rilievo alla data di commissione del reato oggetto della sentenza con cui era stato concesso il beneficio e non, piuttosto, alla data in cui tale sentenza era divenuta irrevocabile 4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che provvederà sulla base del principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Così deciso il 1/12/2022