Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
Il provvedimento del Questore di allontanamento dello straniero clandestino dal territorio dello Stato deve dare conto delle ragioni che hanno impedito di eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o mediante il trattenimento presso un centro di accoglienza, fornendo una motivazione sia pure sintetica e priva dei dettagli tecnici, da tenere riservati anche per ragioni di sicurezza. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non sufficientemente motivato il provvedimento questorile che si riferiva esclusivamente alla indisponibilità del vettore, mentre nulla diceva in relazione alla impossibilità di trattenimento dello straniero nei centri di accoglienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 115
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037926/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) GH TA, N. IL 01/01/1985;
avverso SENTENZA del 22/11/2007 TRIBUNALE di SAVONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, chiedeva il rigetto del ricorso. Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Savona, pronunciandosi in sede di rito abbreviato, assolveva GH BD dal reato di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 rilevando che l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, era motivato solo sulla base della indisponibilità del vettore o di altri mezzi di trasporto, mentre nulla diceva in relazione alla impossibilità di trattenimento dello straniero nei centri di accoglienza, per cui non era possibile effettuare un controllo sull'operato della P.A.. Contro la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva difetto di motivazione e violazione di legge nella parte in cui non si era ritenuto sufficientemente motivato l'ordine del questore che invece aveva adottato una motivazione sintetica ma completa. La Corte rileva che la uniforme giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il provvedimento del Questore che ordina l'allontanamento ai sensi del D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, deve contenere un'autonoma motivazione, non potendo richiamare il provvedimento del Prefetto in quanto, mentre questo si riferisce ai presupposti dell'espulsione, quello del questore si riferisce alle sue modalità. In relazione a tali modalità la norma stabilisce che l'espulsione deve essere eseguita in primo luogo con accompagnamento alla frontiera;
se ciò non è possibile, perché lo straniero non è identificato o non ha documenti di viaggio o non vi è disponibilità del vettore, deve essere trattenuto presso un centro di accoglienza;
qualora non vi sia disponibilità di posti come ultima possibilità è previsto l'ordine di allontanamento. Ne consegue che il Questore deve dare conto del perché non sia stato possibile seguire l'intero iter previsto dalla legge e lo deve fare, non con il semplice richiamo al dettato normativo, ma con una motivazione che dia conto dei motivi che gli hanno impedito di eseguirla con altre modalità, anche se lo può fare in modo sintetico e senza dover specificare i dettagli tecnici che devono restare riservati anche per ragioni di sicurezza. (Sez. 1, 21 settembre 2004 n. 45390, rv. 230391, Sez. 1, 9 febbraio 2006 n. 9121, rv. 233524, Sez. 1, 17 febbraio 2006 n. 8357, rv. 234081).
Nel caso di specie il provvedimento aveva adempiuto a tali obblighi solo in relazione alla indisponibilità del vettore mentre nulla aveva riferito in relazione alla impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di accoglienza e pertanto non era sufficientemente motivato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009