CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2025, n. 24133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24133 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da IT Di IC - Presidente - Sent. n. 904/2025 LL Di SI UP – 27/05/2025 LA GA - Relatore - R.G.N. 5718/2025 BE LA GI IO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d’appello di Catania nel procedimento penale nei confronti di ME PI NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Catania il 16/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LA GA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. 1.Il Procuratore generale della Corte d’appello di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 16 settembre 2024, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ME PI NI perché il reato a lui ascritto era estinto per prescrizione. All’imputato era contestato il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2015. Fatto commesso il 31/12/2016. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24133 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 27/05/2025 2 2. Deduce, il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod.pen. e art. 17 comma 1 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione sicchè il reato contestato non sarebbe prescritto. Chiede l’annullamento della sentenza. 4. Il ricorso è fondato. Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Catania, in relazione all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è appellabile stante il disposto di cui all’art. 593 comma 2 cod.proc.pen. che stabilisce che “2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”. Disposizione introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25/08/2024. A sua volta l’art. 550 comma 2, lett. g), cod.proc.pen. prevede che per il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il P.M. esercita l’azione penale con citazione diritta. Trattandosi di norma processuale, il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero di Catania, in data 7/11/2024, era l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Catania, in data 16/09/2024 (S.U. n. 27614 del 29/03/2007, P.M. in proc. Lista, Rv. 236537 – 01). Nel merito, l’art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che “i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”. Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall’epoca di commissione del reato contestato al ME al 27/12/2016, i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, per nuovo giudizio tenuto conto che al periodo ordinario di prescrizione si dovrà aggiungere la sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze per l’intero periodo dal 20 aprile 2023 al 22 febbraio 2024. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. 3 Così deciso il 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA GA IT Di IC
udita la relazione svolta dal consigliere LA GA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. 1.Il Procuratore generale della Corte d’appello di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 16 settembre 2024, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ME PI NI perché il reato a lui ascritto era estinto per prescrizione. All’imputato era contestato il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2015. Fatto commesso il 31/12/2016. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24133 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 27/05/2025 2 2. Deduce, il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod.pen. e art. 17 comma 1 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione sicchè il reato contestato non sarebbe prescritto. Chiede l’annullamento della sentenza. 4. Il ricorso è fondato. Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Catania, in relazione all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è appellabile stante il disposto di cui all’art. 593 comma 2 cod.proc.pen. che stabilisce che “2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”. Disposizione introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25/08/2024. A sua volta l’art. 550 comma 2, lett. g), cod.proc.pen. prevede che per il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il P.M. esercita l’azione penale con citazione diritta. Trattandosi di norma processuale, il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero di Catania, in data 7/11/2024, era l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Catania, in data 16/09/2024 (S.U. n. 27614 del 29/03/2007, P.M. in proc. Lista, Rv. 236537 – 01). Nel merito, l’art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che “i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”. Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall’epoca di commissione del reato contestato al ME al 27/12/2016, i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, per nuovo giudizio tenuto conto che al periodo ordinario di prescrizione si dovrà aggiungere la sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze per l’intero periodo dal 20 aprile 2023 al 22 febbraio 2024. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. 3 Così deciso il 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA GA IT Di IC