Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
L'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio naturale postula, a norma dell'art. 263 cod. civ., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME EL, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 23, presso lo studio dell'Avvocato Mario Salerni che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
BR NZ, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tronto n. 32, presso lo studio dell'Avvocato Giulio Mundula che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione in data 7.2.2002, depositata il 12.2.2002 - resistente - nonché FR NZ;
- intimato -
e
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 185/2000, pubblicata il 21.1.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.3.1992, IA AV conveniva davanti al Tribunale di Roma FR NI e BR NI, chiedendo l'annullamento, per difetto di veridicità, del rogito in data 4.3.1987 con cui aveva riconosciuto il primo dei due, nato il [...] dalla seconda, quale proprio figlio naturale. Deduceva l'attore di non essere il genitore del NI e di non avere mai intrattenuto rapporti intimi con la madre di quest'ultimo. A seguito del decesso del AV, il giudizio veniva proseguito da ME ZI, dichiaratasene erede testamentaria. All'esito dell'istruttoria, senza che si fosse dato corso alla consulenza ematologica per mancata presentazione dei convenuti, il Tribunale adito, con sentenza in data 28.9/5.10.1995, respingeva la domanda, sui rilievi:
a) che mancasse la prova della legittimazione ad agire, iure hereditario, della ZI;
b) che nessun elemento potesse trarsi dalle ammissioni del NI e dalla mancata presentazione del medesimo all'esame ematologico;
c) che la prova testimoniale volta a comprovare l'incapacità di procreare del AV, all'epoca del concepimento, non avesse dato esito alcuno.
Avverso la decisione, proponeva appello la ZI, deducendo:
1) che sia l'esistenza dell'atto di riconoscimento sia la ricorrenza della legittimazione attiva dell'erede testamentaria non fossero mai state oggetto di contestazione;
2) che la volontaria sottrazione all'esame ematologico non potesse rimanere priva di effetti sul piano probatorio, tanto più se unita alle spontanee ammissioni del convenuto;
3) che costituisse fatto notorio, suscettibile comunque di essere provata, l'incapacità di procreare del AV.
In contumacia del NI, resisteva nel grado la madre di questo, chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16.11.1999/21.1.2000, respingeva il mezzo assumendo:
a) che la questione della legittimazione della ZI fosse rimasta superata attraverso la produzione del testamento olografo del AV;
b) che fosse mancata la prova sia in ordine al presupposto stesso della domanda, non risultando prodotto neppure in secondo grado l'atto di riconoscimento impugnato, sia in ordine al difetto di veridicità del riconoscimento medesimo;
c) che, infatti, le ammissioni del NI non potessero assumere valore confessorio, che non potesse attribuirsi valore concludente a comportamenti semplicemente indiziari, che la prova testimoniale espletata in prime cure avesse avuto esito del tutto negativo, che non fosse stato offerto il benché minimo elemento atto a consentire il ricorso a poteri officiosi.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione la ZI, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, cui non resistono ne' FR NI ne' BR NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, vuoi nel senso che le censure sottoposte all'esame di questa Corte, pur essendo succintamente illustrate, risultano tuttavia tali, in relazione al disposto dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., da permettere di identificare il contenuto sostanziale delle doglianze avanzate e di individuare le questioni da risolvere, vuoi nel senso che le censure anzidette, lungi dal sottendere profili esclusivamente di fatto e dal postulare quindi il riesame del merito, recano la denunzia di specifici vizi, sussumibili sotto le specie della violazione di legge o del difetto di motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione, infatti, lamenta appunto la ricorrente violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, apoditticità, contraddizione fra motivazione e dispositivo, violazione dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. e di ogni altra norma applicabile, denunziando:
a) che, avendo il NI FR conclamato di non essere il frutto di un rapporto tra il AV IA e la NI BR, appariva ormai raggiunto e superato il thema probationis, laddove lo stesso AV ha sempre negato di essere il padre naturale;
b) che il rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica e ad ogni indagine in ordine al DNA costituisce l'offerta di una circostanza non soltanto di giudizio ma di scienza;
c) che, data la materia in discussione, il giudice è titolare di un potere officioso inteso a dar vita e ad espletare una istruttoria;
d) che non ha rilievo la mancata produzione di documenti (come l'atto di riconoscimento), sia per le argomentazioni testè indicate sotto la lettera c), sia per la mancata contestazione sul punto da parte degli altri chiamati in causa.
Il motivo non è fondato.
Premesso, infatti, che l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore, a norma dell'art. 263 c.c., postula la giudiziale dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. 2 agosto 1990, n. 7700; Cass. 24 febbraio 1993, n. 2269;
Cass. 22 novembre 1995, n. 12085), per quanto attiene, in primo luogo, alla censura sub a), si osserva:
1) che la parte la quale intenda far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che tale dimostrazione derivi come effetto dalle affermazioni medesime o che, in conseguenza di queste ultime, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza di simili fatti (Cass. 27 aprile 1979, n. 2454; Cass. 9 gennaio 2002, n. 200), onde, nella specie, è palese che non rivesta rilievo alcuno la circostanza secondo cui il AV, attore nel giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, "ha sempre negato di essere il padre naturale";
2) che analogamente è a dirsi, in termini di inefficacia probatoria già correttamente riconosciuta dal giudice di merito, riguardo alle dichiarazioni rese dal NI FR circa il fatto "di non essere il frutto di un rapporto tra il AV IA e la NI BR", dal momento che l'azione in parola, al pari di quelle di disconoscimento e di dichiarazione giudiziale della paternità, verte in materia di diritti indisponibili, non consentendo essa alcun tipo di negoziazione o anche di semplice rinuncia abdicativa e risultando la medesima stabilita solo per assicurare che i rapporti di famiglia (e massimamente quelli di filiazione) corrispondano a verità, a tutela di un interesse pubblico che trascende quello eventualmente contrario dei privati, onde nel relativo procedimento è impossibile attribuire valore confessorio, sì da ricavarne la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di paternità biologica, alle eventuali dichiarazioni del figlio, secondo quanto dispone in via generale l'art. 2733, secondo comma, c.c., il quale esclude che la confessione giudiziale faccia prova contro colui che l'ha resa se verta su fatti relativi a diritti non disponibili (Cass. 26 febbraio 1993, n. 2465; Cass. 17 agosto 1998, n. 8087). Circa, poi, la censura illustrata sotto la lettera b), vale notare che, in materia, deve trovare applicazione il principio in forza del quale il rifiuto ingiustificato di una parte di sottoporsi agli esami ematologici, alla pari dell'eventuale elusione in via di fatto degli accertamenti non espressamente rifiutati, costituisce un comportamento che, ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 116 c.p.c. (il quale alle dichiarazioni delle parti stesse ed al loro contegno processuale riconosce valore di argomento di prova, pur se non piena), il giudice può utilizzare coniugandone il contenuto unitamente a tutti gli altri elementi istruttori, sì da fondare il proprio convincimento sul risultato in tal modo complessivamente ottenuto, onde, nella specie, la Corte territoriale del tutto legittimamente ha ritenuto di non potere attribuire valore concludente ad un simile comportamento, dal momento che la stessa Corte ha correttamente (giusta quanto precede) negato efficacia alle "ammissioni del disconoscendo", mentre ha rilevato, con incensurato apprezzamento, "l'esito del tutto negativo della prova testimoniale espletata in 1^ "grado", argomentando del pari correttamente (giusta quanto appresso) altresì dal difetto del "benché minimo elemento atto a consentire il ricorso, pur sollecitato, a poteri officiosi" e dalla mancanza in particolare di "prova documentale". Per quanto attiene, infatti, alla censura sub c), si osserva che, in realtà, l'autore del riconoscimento di figlio naturale il quale lo impugni per difetto di veridicità è pur sempre tenuto a fornire la dimostrazione della non rispondenza al vero del riconoscimento medesimo, la quale può essere data attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo, senza che, tuttavia, al mancato assolvimento del relativo onere da parte del soggetto che vi è tenuto possano supplire i poteri officiosi di indagine spettanti al giudice, i quali postulano in ogni caso la preventiva acquisizione di elementi istruttori offerti dalle parti.
Circa, infine, la censura illustrata sotto la lettera d), vale notare che, per quanto riguarda la mancata produzione dell'atto di riconoscimento, l'odierna ricorrente difetta di interesse a lamentare il relativo rilievo da parte della Corte territoriale, posto che tale rilievo, come traspare dall'impiego stesso delle parole "sia...sia", costituisce soltanto una delle due rationes decidendi sulle quali si fonda il convincimento del giudice del merito, avendo cioè quest'ultimo respinto l'appello della ZI in ragione altresì della "carenza di prova in ordine al difetto di veridicità del...riconoscimento".
Ove, poi, la suindicata censura, secondo quanto pure appare, debba intendersi riferita alla mancata produzione di ulteriore documentazione, come appunto quella inerente alla "situazione personale" del AV, il relativo apprezzamento della Corte territoriale va esente dal vizio denunziato, atteso che detto giudice ha correttamente argomentato (altresì) da siffatta mancata produzione per concludere, sul presupposto dell'onere per la parte istante "di fornire una prova rigorosa della non rispondenza al vero (del) riconoscimento e quindi dell'assoluta impossibilità di essere identificato come padre naturale del riconosciuto", che "non sia stato...offerto il benché minimo elemento atto a consentire il ricorso, pur sollecitato, a poteri officiosi" e che, nel caso di specie, faccia perciò difetto "qualsiasi riscontro oggettivo all'assunta non veridicità del (medesimo) riconoscimento". Il ricorso, dunque, va rigettato.
Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, dal momento che il NI FR non ha in questa sede svolto attività difensiva alcuna, mentre la NI BR, dopo avere, con irrituale comparsa, dichiarato "di costituirsi nel presente giudizio al fine di partecipare alla discussione orale", non è neppure intervenuta all'udienza pubblica del 9 ottobre 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003