Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9430 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
8.94 3 0 / 0 2 Aula 'B' REPUBBLIC ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
danni da Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: infortunis Dott. Vincenzo R.G.N. 111/00TREZZA Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 25284 Dott. NC Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AR CE, elettivamente domiciliato in ROMA) VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio l'avvocatedeg 4'a STUDIO LEGALE AN TO & ROCCO, rappresentato e dall'avvocato CE SANTORO, giusta delegadifeso in atti;
- ricorrente
contro
MA LE, IN MO IA, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato ANNA RITA CONTESTABILE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO AZZOLINI,2002 1309 giusta delega in atti;
-1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 823/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 27/07/99 R.G.N. 2583/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ..... udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che, con sentenza del 27 luglio 1999, il Tribunale di Trani confermava la decisione pretorile, di rigetto della domanda proposta da NC OC, pescatore,
contro
QU OM e SI AN ER, rispettivamente armatore e comandante del motopesca "Nuovo Pasqualino", ed intesa ad ottenere il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, consistito nella perdita parziale della funzione visiva a causa del colpo di un cavo spezzato sull'occhio sinistro;
che il Tribunale riconduceva la fattispecie in esame all'art. 2050 cod. civ., il quale imponeva una presunzione di colpa a chi avesse arrecato un danno ad altri nell'esercizio di attività pericolosa, ma riteneva che nella specie la prova liberatoria fosse stata fornita dai convenuti attraverso testimoni, i quali avevano dichiarato essersi spezzato il cavo solo per l'imprudenza del pescatore, che aveva insistito a tirarlo con forza, pur in presenza di pericolo;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il OC, mentre l'OM e il ER resistono controricorso;
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2050 cod. civ. per avere il Tribunale ravvisato bensì l'attività pericolosa, esonerando tuttavia ed illegittimamente il datore di lavoro ed il suo ausiliario dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
che sostanzialmente la stessa censura è ripetuta nel secondo motivo, ove il ricorrente riporta la responsabilità del datore di lavoro all'art. 2087 cod. civ.; che i due connessi motivi sono privi di fondamento;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la fattispecie in esame è regolata non dall'art. 2050 (responsabilità civile per attività pericolose) bensì dal più specifico art. 2087 cod. civ., secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare 3 nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
che l'errore di sussunzione non infirma il dispositivo e può perciò essere qui corretto ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.; che l'art. 2087 cit. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, onde non è sufficiente l'infortunio sul lavoro ad imporre sul datore la responsabilità per danno, ma occorre un suo comportamento colposo;
ne consegueche incombe sul lavoratore l'onere di provare, oltre al danno, l'assenza di misure di sicurezza ed il nesso di causalità fra tale assenza e l'infortunio, mentre il datore deve provare l'adozione delle necessarie cautele (Cass. 11 dicembre 1995 n. 12661, 21 ottobre 1997 n.10361, 27 giugno 1998 n. 6388, 7 agosto 1998 n. 7792, 18 febbraio 2000 n. 1886, 3 aprile 1999 n. 3234); che nel caso di specie gli accertamenti istruttori incensurabilmente compiuti dai -Pe giudici di merito hanno collegato l'infortunio solo all'imprudenza del lavoratore, mentre questi non ha indicato, e tanto meno chiesto di provare, quali misure di sicurezza fossero state trascurate dall'imprenditore o dal suo ausiliario, né formula in proposito censure in questa fase di legittimità; che, pertanto, la sentenza impugnata risulta immune dai vizi lamentati dal ricorrente;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 10.37 , oltre ad euro millecinquecento per onorario, in favore di entrambi i controricorrenti, complessivamente. 4 Così deciso in Roma Il Cons. Est. Federico Pulli il 25 marzo 2002 Il Presidente Meiceress Troska Слигия Saville 3 3 5 0 1 IL CANCELLIERE . . A N T S R S 3 Depositato in Cancelleria A A ' 7 T L L - A E 1 S D E oggi. P S S I I G CliveJavelle N IL CANCELLIERE S G G I O L A A O D A T L T , L I O E R I R D T D S I O G E R 5