Sentenza 2 maggio 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di condanna per reati punibili con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la diminuzione della pena per l'applicazione di circostanze attenuanti (nella specie, generiche) deve riferirsi a entrambe le pene congiunte, ma bene può adottarsi una diversa misura di aumento o di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2001, n. 22650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22650 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 02/05/2001
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 666
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 692/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA NI, n. a Mugnano di Napoli il 27.3.1934 avverso la sentenza in data 4 aprile 2000 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NI Galati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena con riferimento alle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado e per il rigetto del ricorso nel resto;
Udito per l'imputato l'avv. Francesco D'Astice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 22 settembre 1999, il Tribunale di Monza condannava RA NI alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 700 mila di multa quale responsabile del reato di millantato credito ex art. 346 comma secondo c.p., commesso in Cusano ANno in data 26 settembre 1996.
L'organo giudicante riteneva accertato che l'avv. NA avesse chiesto ai coniugi ZA la somma di lire due milioni per ottenere da funzionari del Tribunale di Monza l'"insabbiamento" di una denuncia-querela presentata dalla moglie nei confronti del marito per reato non perseguibile d'ufficio, così da evitare che la pratica finisse "sul tavolo del giudice".
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 aprile 2000, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta la fattispecie tentata, riduceva la pena a mesi otto di reclusione, confermando "unitamente ad ogni altra statuizione, la pena pecuniaria già inflitta".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando con un primo motivo la inosservanza della legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che erano state già riconosciute in primo grado. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità penale, osservando che la Corte di merito si era superficialmente basata sulle dichiarazioni delle presunte parti lese, affette da palese mendacio e comunque contraddittorie, senza tenere conto delle altre risultanze processuali.
Infine il ricorrente sollecita la rettificazione dell'errore materiale in cui erano incorsi i giudici di appello indicando la pena inflitta dal Tribunale in anni due, mesi quattro di reclusione e lire 700 mila di multa anziché in anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 700 mila di multa.
Diritto
Il secondo motivo di ricorso, ai limiti della ammissibilità, appare infondato. Il ricorrente ravvisa carenze motivazionali e contraddittorietà logiche nella valutazione delle risultanze processuali che in realtà non emergono dalla sentenza impugnata. I giudici di merito hanno infatti dato conto, con motivazione adeguata e per nulla illogica, degli elementi che conducevano a ritenere provata la responsabilità dell'imputato, osservando, in particolare, che le deposizioni dei coniugi ZA NI e AN ND non erano ne' inattendibili ne' contraddittorie circa il punto cruciale della richiesta di lire due milioni fatta dall'imputato per insabbiare la denuncia-querela, divergendo solo per aspetti marginali, tra i quali quello della loro adesione alla richiesta, affermato dalla AN e negato dallo ZA. E proprio in relazione a tale contrasto la Corte di appello ha ritenuto che non potesse considerarsi provata la consumazione del reato essendo invece configurabile la fattispecie tentata.
Compongono il quadro probatorio, secondo la ineccepibile valutazione dei giudici di merito, anche le testimonianze dei funzionari della Questura ai quali il giorno stesso del colloquio con l'imputato si rivolsero i coniugi ZA per chiedere consigli su come comportarsi.
Si osserva ancora del tutto coerentemente che non era credibile la tesi di un complotto avanzata dall'imputato, il quale aveva riferito che i coniugi volevano probabilmente avere in restituzione da lui la somma di lire 2.500.000 datagli dal padre dello ZA per le sue prestazioni professionali: infatti, se così fosse stato, gli ZA avrebbero riferito alla polizia di avere consegnato al NA la somma richiesta e non si sarebbero limitati a dire che si erano riservati di dargliela.
In conclusione, l'apprezzamento delle risultanze processuali espresso dai giudici di merito si sottrae alle censure di illogicità e carenza di motivazione dedotte dal ricorrente.
Il primo motivo di ricorso è invece, in parte, fondato. Va precisato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice di appello, avendo ravvisato la ipotesi tentata anziché quella consumata ritenuta dal primo giudice, e rideterminata la pena detentiva in mesi otto di reclusione, ha espressamente confermato, oltre alla misura della pena pecuniaria (lire 700 mila di multa), "ogni altra statuizione della sentenza di primo grado". Deve ritenersi dunque essere stato confermato anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello è tuttavia venuta meno al dovere di rendere esplicito il computo della pena conseguente a tale riconoscimento, indicando la pena base e l'entità della diminuzione. Tale omissione, non consentendo alcun controllo sull'uso del potere discrezionale attribuito dalla legge per la determinazione della pena, si risolve in un vizio di motivazione implicante l'annullamento della sentenza (Cass., sez. 2^, u.p. 17 maggio 1985, Morsia), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il giudice di rinvio, nell'esplicitare puntualmente le sue determinazioni riguardo al calcolo della pena per effetto delle riconosciute attenuanti, dovrà inoltre considerare che, trattandosi di condanna per reato punibile con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, la diminuzione della pena per effetto delle attenuanti deve essere riferita a entrambe le specie di pena (Cass., sez. 3^, 27 maggio 1998, Ribatti;
Cass., sez. 6^, u.p. 25 maggio 1993, Clerici;
Cass., sez. 3^, U.P. 2 marzo 1984, Perrucci), pur potendo adottare una diversa misura di diminuzione di una specie di pena rispetto all'altra (Cass., sez. 4^, u.p. 2 maggio 1975, Chetta;
Cass., sez. 2^, u.p. 29 gennaio 1974, Pane) e ferma restando la sua discrezionale valutazione circa la individuazione della pena base. Inoltre, il giudice di rinvio provvederà a emendare il riferimento contenuto nella epigrafe della sentenza di appello circa la pena inflitta in primo grado, indicata in anni due, mesi quattro di reclusione e lire 700 mila di multa, anziché in anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 700 mila di multa, trattandosi di evidente errore materiale, peraltro incidente su un punto che ha costituito oggetto di riforma in secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena in riferimento alle già concesse attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001