Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
Qualora sia stata processata una persona che ha fornito false generalità, e non sia possibile ricorrere all'istituto della correzione di errore materiale (non disponendosi delle reali generalità dell'autore del fatto), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, affinché proceda ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente identificato. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di persona che, arrestata in flagranza, aveva declinato false generalità, corrispondenti a quelle riportate in un tesserino sanitario esibito agli operanti ma relativo ad altro soggetto, che ne aveva denunciato lo smarrimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2014, n. 32082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32082 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/07/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1049
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 8177/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
avverso la sentenza emessa il 26/05/2010 dal Tribunale di Bari all'esito del processo penale celebrato nei confronti di:
PI CO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, in forza della quale risulta essere stata applicata nei confronti di un soggetto identificato in PI CO, nato a [...] il [...], la pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il tentato furto di un'autovettura, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione: il suddetto imputato, arrestato in flagranza di reato, aveva declinato quelle generalità ai militari operanti, risultando peraltro in possesso di un tesserino sanitario corrispondente ai dati in questione.
Con l'odierno atto di impugnazione (presentato come appello, e qui trasmesso dalla Corte territoriale a seguito di conversione), il Pubblico Ministero rappresenta tuttavia che già pochi giorni dopo la pronuncia sopra ricordata un uomo con le stesse generalità si era presentato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Modugno, adducendo di essere il vero PI CO, titolare del suddetto tesserino sanitario, da lui smarrito in precedenza (come da denuncia sporta circa due mesi prima ad altro comando dell'Arma). Il ricorrente deduce pertanto che la sentenza impugnata deve intendersi viziata da errore di persona, perché emessa nei confronti di un soggetto avente generalità diverse da quelle dell'effettivo autore del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dagli elementi segnalati dal Pubblico Ministero appare infatti pacifico l'errore di persona che ebbe a viziare la prima attività di identificazione del soggetto arrestato nella flagranza del tentativo di furto in rubrica: il vero PI CO aveva documentato di avere formalmente denunciato lo smarrimento di quella stessa tessera sanitaria poi esibita, dall'individuo sorpreso nell'atto di commettere il reato, a sostegno delle generalità declinate (e si deve ovviamente dare per scontato che i militari operanti si avvidero, all'evidenza, non trattarsi dello stesso uomo). È dunque pacifico che PI CO - ovvero la persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza de qua - non abbia commesso il fatto in rubrica;
ne' risulta esperibile nella fattispecie il rimedio previsto dall'art. 130 c.p.p., atteso che per dare corso ad una correzione di errore materiale sarebbe necessario disporre delle reali generalità dell'autore del furto tentato, rimasto invece sostanzialmente ignoto.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "nel caso in cui sia stata processata la persona vera, ma erroneamente generalizzata con le indicazioni personali di altro soggetto e non sia stato sperimentato l'istituto della correzione di errore materiale, tale situazione processuale non può essere altrimenti risolta che con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente, affinché possa procedere ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente generalizzato" (Cass., Sez. 6, n. 15959 del 28/06/1990, Russo, Rv 185941). Conclusioni, queste, cui è necessario pervenire anche dinanzi ad una sentenza emessa ex art. 444, non essendo altrimenti rimediabile l'accertato errore di persona.
Le verifiche disposte in approfondimento da questa Corte (all'udienza pregressa, del 30/04/2014, era stato richiesto alla A.G. procedente se vi fosse stata una successiva identificazione della persona contro la quale si era proceduto sotto l'anzidetto nominativo) hanno peraltro avuto esito negativo, dal momento che non risultano intervenuti atti successivi alla sentenza oggetto di ricorso. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere PI CO commesso il fatto;
dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014