Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S02636/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELL'ANNO Presidente R.G.N.19709/98 Dott. Paolino Consigliere Dott. Fernando LUPI LAMORGESE Cons. Relatore Cron. 5486 Dott. Antonio FILADORO Consigliere Rep. Dott. Camillo Consigliere Ud. 05/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copla studio dal Sig.SENTENZA JL SOLE 24 ORE per diritti L sul ricorso proposto da: 23 FE 2001 IL CANCELLIERE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via 17, n. presso l'Avvocatura Centrale della Frezza dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Carlo De Angelis e Mario Poti, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
CGOZ19 ER GI, elettivamente domiciliata in Roma, via della Stazione di Monte Mario n. 9, presso l'avv. 5184 Alessandra Gullo, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia, giusta delega in atti;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 2214/98 del Tribunale di Lecce depositata l'11 settembre 1998 (R.G. n. 2096/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce in data 22 febbraio 1994 la sig.ra GI CO esponeva che l'assegno d'invalidità a lei riconosciuto con decorrenza dal 1° giugno 1991, le era stato pagato nell'anno 1993 senza integrazione al minimo, in quanto, secondo l'Inps, in tale anno, per la corresponsione degli arretrati della stessa prestazione, aveva conseguito un reddito superiore a quello previsto per la predetta integrazione. La ricorrente chiedeva perciò la condanna convenuto al pagamento delle dell'istituto spettanti a titolo differenze mensili 2 d'integrazione al minimo dell'assegno d'invalidità. La domanda era accolta dal Pretore con sentenza del 29 gennaio 1997, poi confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 16 giugno/11 settembre 1998. Nel rigettare l'appello dell'ente previdenziale, il giudice del gravame ha ritenuto che in base all'art. 4 del decreto legislativo 30 503, a decorrere dal 1° gennaio dicembre 1992 n. 1993 le competenze arretrate erogate dall'istituto, soggette a tassazione separata, devono essere escluse dal computo dei redditi da considerare ai fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo, e che il citato art. 4 è applicabile anche in relazione agli assegni ordinari d'invalidità. L'Inps ricorre per la cassazione di questa sentenza, formulando un solo motivo, cui l'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, quarto comma, legge n. 222 del 1984, in relazione all'art. 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Deduce l'inapplicabilità nella specie del denunciato art. 4, perché detta norma modifica soltanto i commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, i riferiscono alle pensioni all'epoca a quali si dell'assicurazione generale obbligatoria, carico tra cui non può essere compreso l'assegno d'invalidità, prestazione previdenziale introdotta con legge successiva, la n. 222 del 1984, e del tutto diversa dalle prestazioni precedenti a tale ultima normativa. Aggiunge che il secondo comma del citato art. 4 ha fatto salva la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, come appunto la CO titolare di assegno ordinario dal giugno 1991, per cui, conclude l'istituto, la fattispecie in esame va regolata soltanto in base all'art. 2, comma quarto, legge n. 222 del 1984. La censura è infondata. La questione sottoposta dall'istituto ricorrente all'esame del Collegio è stata risolta da questa Corte con la sentenza 1° marzo 1984 n. 2284, che ha affermato il seguente principio di diritto: Ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali cui è subordinata l'integrazione al minimo dei 4 trattamenti pensionistici, la previsione di esclusione dal computo dei redditi delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, disposta con effetto dal 1° gennaio 1993 (data successivamente spostata al 31 dicembre 1993 con legge n. 537 del 1993) dall'art. 6 del decreto- legge 12 settembre 1983 n. 463, come convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e modificato dall'art.4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, è applicabile anche ad arretrati riferiti a ratei di pensione maturati prima del 1993 ma pagati in anni successivi, dovendosi dar valore - atteso il richiamo normativo al regime fiscale delle entrate - al momento del pagamento e non a quelli di maturazione dei ratei. A questo principio, che è condiviso dal Collegio, è conforme la sentenza impugnata. Ed infondata è la tesi dell'Inps laddove sostiene l'inapplicabilità del più volte richiamato art. 4 all'assegno ordinario di invalidità, in quanto il del 1992 ha portatadecreto legislativo n. 503 generale e si riferisce a tutte le prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fra le quali appunto rientra l'assegno in questione. Né, infine, il diritto all'integrazione al invocato dalla CO potrebbe essere minimo escluso in base alla precedente disciplina, qui applicabile secondo l'Inps, per un duplice ordine di ragione. Innanzitutto, perché l'integrazione al minimo è stata negata, come si desume dagli atti di dall'ente previdenziale soltanto dal 1°causa, gennaio 1993 e non anche per il periodo precedente a tale data, e l'istituto non ha specificato se il pagamento sia avvenuto anteriormente allo spostamento della decorrenza suddetta, introdotto con l'art. 11, comma 38, legge 24 dicembre 1993 n. 537. E poi, perché l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con modificazione nella legge 11 novembre 1983 n. 638) già prevedeva nella sua formulazione originaria, prima cioè della modifica dettata dall'art. 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che non concorre alla formazione dei redditi predetti (da calcolare ai fini della integrazione al minimo) l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo: il chiaro tenore letterale della norma escludeva infatti che i singoli ratei della prestazione, allorché pagati con ritardo, potessero essere conteggiati, se versati in un'unica soluzione, ai fini della integrazione al minimo;
diversamente, il riconoscimento di tale diritto sarebbe stato sollecitudine dell'ente condizionato dalla procrastinando il pagamento dei erogatore, che ratei maturati sino a raggiungere un importo superiore a quello del reddito previsto dall'art. 6 citato ai fini dell'integrazione al minimo, avrebbe potuto negarlo. Il ricorso va dunque rigettato e l'istituto ricorrente, in quanto soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che, liquidate come in dispositivo, sono attribuite direttamente all'avv. Giuseppe Magaraggia per dichiarata anticipazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 20.000___, i oltre a lire 3.000.000=(tremilioni) per onorari, che si attribuiscono direttamente all'avv. Giuseppe Magaraggia per dichiarata anticipazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Деломованогри faolin, micum. % Dill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 23 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I A D 0 S , 3 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E S 7 - D I A 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E A S M E I D I G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N A R I I E L G S L D E E E R O D 1