Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, rientra nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagine e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità mentre non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attività. Pertanto è in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni 'a futura memorià, l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire, in quanto, in tal modo, egli , in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria a fronte di indagini in corso preordinate all'accertamento della verità.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2010, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 2368
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 5467/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME OM ER N. IL 23/10/1963;
avverso la sentenza n. 9404/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Angelo Sammarco;
Udito il difensore Avv. MARRÈ PAOLA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 21.9.09, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza S.
5.06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL UF LA per morte dell'imputato, ha confermato, nei confronti di OM OM ET, la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di diffamazione in danno di BE VI. Il difensore del OM OM ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, per mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca. La corte di appello ha riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui sulla corrispondenza tra quanto narrato (le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il finanziere SA) e quanto accaduto non incide la circostanza che tali dichiarazioni fossero contenute in un processo verbale segretato. Ha ugualmente riconosciuto che il controllo sulla veridicità della notizia non deve estendersi alla veridicità di quanto riferito dal collaboratore di giustizia, ma solo alla corrispondenza tra il suo contenuto e il testo dell'articolo. Da queste premesse non ha tratto la logica conclusione sulla evidenza della prova che il fatto contestato non costituisce reato, per esercizio della scriminante del diritto di cronaca. Ha invece rilevato che nell'articolo erano contenute considerazioni tratte da altre dichiarazioni di altri soggetti, coinvolti nell'inchiesta, sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo FI. Tali ulteriori considerazioni apparirebbero dirette ad avvalorare la credibilità del dichiarante, realizzando la funzione di riscontro,che deve essere rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Secondo il ricorrente, questo ragionamento è auto-contraddittorio: il diritto di cronaca si esercita anche informando i lettori che, nell'ambito della medesima inchiesta, vi sono altre dichiarazioni che sono da mettere in relazione con la prima già riportata. Posto che queste altre dichiarazioni sono state fedelmente riportate, la prova della verità dei fatti deve considerarsi evidente,di qui l'evidenza della causa di giustificazione, così come prescrive l'art. 129 c.p.p., comma 2. 2. vizio di motivazione : la corte non ha spiegato le ragioni per cui riportare fedelmente le dichiarazioni di SA costituisce esercizio del diritto di cronaca e,invece, riportare fedelmente altre dichiarazioni o l'aver riferito il contenuto di altri documenti (dettagliatamente elencati e depositati nel presente procedimento) esclude la configurabilità della scriminante, quanto meno sotto il profilo della "prova evidente".
L'illogicità della motivazione emerge anche dalla mancanza di giudizio sui singoli passaggi dell'articolo e dalla mancanza di indicazione di alcuno dei profili diffamatori delle sue affermazioni. Il ricorso non merita accoglimento.
L'esimente invocata nel presente processo è quella rientrante nell'esercizio del diritto di informare i cittadini sull'andamento degli accertamenti giudiziali a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria. È interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penale e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all'illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico.
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. È diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziali nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicità.
Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. È quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni "a futura memoria", l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali ne' iniziate ne' concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.
È quindi pienamente condivisibile la decisione della sentenza impugnata, laddove, nel caso in esame, esclude l'evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti già accaduti: il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. È quindi pienamente conforme alle risultanze processuali e a una loro razionale valutazione la conclusione della corte di merito, secondo cui il testo pubblicato non può ritenersi un'asettica riproduzione di dichiarazioni - a prescindere della loro riservatezza - del SA, ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verità del contenuto di queste, a fronte di indagini in corso proprio per l'accertamento di questa verità.
A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività. L'assenza di verità dei fatti narrati - finanziamenti di provenienza mafiosa all'ascendente manager dell'informazione e del trattenimento televisivi- comporta l'evidente carica diffamatoria della narrazione e la totale assenza di evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011