Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8252 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NONOMEDEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU082 5270 2 SEZIONE LA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23244/99 Dott. Vincenzo Presidente MILEO Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Cron.22613 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Dott. Bruno Ud. 12/03/02 BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OC PE, elettivamente domiciliato in Roma, via Lunigiana n. 6, presso l'avv. Carmelo D'Agostino, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Pietro Intilisano del Foro di Messina;
- ricorrente contro 1053 MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DEL TESORO, in persona del rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12 sono per legge domiciliati;
controricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 23 aprile-11 giugno 1999 n.250, RGAC 394 del 1996, cron.1443; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 23 aprile-11 giugno 1999, il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da OC PE avversO la decisione del locale Pretore che aveva respinto la domanda dello stesso, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste provinciali degli invalidi (originariamente civili richiesto dall'interessato nei confronti del Ministero dell'interno. Il Tribunale osservava che doveva essere condiviso il giudizio del (nuovo) consulente tecnico di ufficio secondo il quale il complesso di malattie dalle quali determinava una invalidità era affetto il OC intorno al 35%, tale quindi da non valutabile consentire l'iscrizione nelle liste provinciali degli invalidi civili. 2 Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il OC con un unico motivo. Resistono il Ministero dell'Interno e quello del Tesoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e applicazione dell'art.149falsa disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il OC i giudici di appello avrebbero l'art. 149 disposizioni dimalamente interpretato attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui lo stesso obbliga il giudice a valutare anche l'aggravamento della malattia nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Infatti, il consulente nominato nel secondo grado del giudizio aveva chiarito che dal luglio 1996 (quindi, dopo il deposito del ricorso in appello), il OC aveva raggiunto, per aggravamento, la percentuale - all'epoca al 46%. invalidante minima, pari di appello Erroneamente, i giudici avevano invece indicata dal tenuto presente solo l'invalidità 3 consulente di primo grado, confermata da quello di secondo grado, con riferimento alla data di sottoposizione a visita nel primo grado del giudizio (marzo 1995). Osserva il Collegio: il ricorso è inammissibile ancor prima che infondato. La disposizione di cui all'art. 149 disp. att. codice di procedura civile non era applicabile nel caso di specie, tenuto conto che il OC non aveva proposto alcuna domanda in materia di "invalidità pensionabile", ma aveva semplicemente richiesto il riconoscimento del proprio diritto all'iscrizione nelle liste provinciali degli invalidi civili. In ogni caso, quindi anche a prescindere dall'applicabilità della norma invocata dal ricorrente, la questione avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione per revocazione (art. 395 n.4 codice di procedura civile), investendo un errore di mero fatto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. 4 Così deciso in Roma, il 12 marzo IL PRESIDENTE Vincenzoincenzo Miles IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria L oggi,-6 GIU. 2002 S E R P U IL CANCELLIERE S Zauco 5 2002. Гальбам IL CONSIGLIERE EST. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 1 11.8.72 N. 533